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  • Pubblicata il: 25/06/2018 09:03:11

Danni da 'vacanza rovinata': "Ho diritto al risarcimento?" AIGA RISPONDE

Nuovo appuntamento con ‘Aiga risponde’, la rubrica a cura di AIGA Sezione di Foggia (associazione italiana giovani avvocati), che risponde ai quesiti legali dei lettori di Foggia Città Aperta. Periodicamente, gli avvocati analizzano casi concreti che coinvolgono i cittadini, offrendo un contributo importante per dirimere le questioni. Chiunque voglia porre un quesito può inviare una mail a redazione@foggiacittaaperta.it e visitare la pagina Facebook dell’Aiga sezione Foggia. A presiedere l’associazione è l’avvocato Valerio A. Vinelli, la rubrica è coordinata dall'avv. Fabrizia Gaia Postiglione.

IL CASO. Gentile Redazione, io e la mia fidanzata abbiamo prenotato una vacanza in un albergo tramite un sito internet che lo pubblicizzava. Sennonché,  all’arrivo abbiamo trovato una struttura con altro nome e con caratteristiche non confacenti a quelle da noi scelte al momento dell’acquisto del pacchetto. Abbiamo diritto ad ottenere un risarcimento?


AIGA RISPONDE. (La risposta è a cura dell'avv. Anna Lops). 


Gentile lettore, purtroppo, nonostante l’entusiasmo e l’accortezza che ciascuno di noi può utilizzare nella scelta dei luoghi in cui trascorrere le proprie vacanze, può accadere quanto da Lei rappresentato e, purtroppo, nemmeno così di rado. 

 Ma andiamo con ordine. Certamente Lei e la Sua fidanzata potrete essere risarciti a determinate condizioni. Innanzi tutto è bene precisare che il “danno da vacanza rovinata” è il pregiudizio ossia il danno arrecato al turista per non aver potuto godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, svago o riposo, senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto. Rispetto alla fattispecie in esame si dovrà verificare quale parte di responsabilità abbia l’organizzatore e quale l’intermediario poiché ciascuno risponderà per la propria parte. Rispetto all'ampia responsabilità dell'organizzatore, infatti, quella dell'intermediario deriva dall’inadempimento di obblighi, prevalentemente di tipo informativo, inerenti la partenza, gli orari, le pratiche doganali, i visti di ingresso, le regolarità del passaporto, ecc., in pratica circostanze anche sopravvenute che possano indurre il turista ad annullare il viaggio. 

 L'intermediario non può essere responsabile per le prestazioni promesse dall’organizzatore, al massimo risponde per averlo scelto senza usare cautela o diligenza, avendo così ignorato magari una non edificante quotazione attribuitagli dagli utenti. Qualora il cliente non possa apprendere dai documenti fornitigli la distinzione tra organizzatore e intermediario, rilevando piuttosto una organizzazione apparente, ricade sul secondo parte della responsabilità del primo. Il consumatore potrà quindi far valere le sue ragioni per le rispettive responsabilità nei confronti dell'agenzia di viaggi e del tour operator (l'organizzatore) entro tre anni dal rientro del consumatore nel luogo di partenza per i danni alla persona, mentre, in tema di inadempimento delle prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto, il termine ex art.2951 c.c. è di diciotto o dodici mesi a seconda che il trasporto inizi o si concluda in Europa o fuori. Per i danni patrimoniali diversi da quelli alla persona (le spese aggiuntive, ad esempio, sostenute per i disservizi subiti) la domanda dovrà invece essere presentata entro un anno dal rientro del consumatore nel luogo della partenza. E' sufficiente provare l'inadempimento dell'operatore turistico perché l'onere probatorio in capo al viaggiatore possa dirsi assolto: quindi senza la necessità di verificare propri stati psichici sottoposti a stress, l'attore potrà allegare gli elementi di fatto indicanti l'esistenza e l'entità del pregiudizio sofferto in base alla disciplina del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale sempre che l'inadempimento non sia attribuibile al consumatore o dipenda da un fatto imprevedibile e inevitabile commesso da un terzo o, ancora, sia derivato da forza maggiore. 

 Per concludere si può certamente dire che nel Suo caso, poiché l’albergo scelto è sostanzialmente differente nel nome e nella tipologia potrà essere richiesto ed ottenuto il danno da vacanza rovinata sia all’organizzatore che all’intermediario, ciascuno, per quanto detto, per la parte di propria spettanza.


di Redazione