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  • Pubblicata il: 03/11/2015 17:32:02

Divorzio breve, cos’è e come funziona: AIGA RISPONDE

Al via la rubrica con l’associazione italiana giovani avvocati

Prende il via ‘Aiga risponde’, la rubrica a cura di AIGA Sezione di Foggia (associazione italiana giovani avvocati), che risponde ai quesiti legali dei lettori di Foggia Città Aperta. Periodicamente, gli avvocati analizzeranno casi concreti che coinvolgono i cittadini, offrendo un contributo importante per dirimere le questioni.  Chiunque voglia porre un quesito può inviare una mail a redazione@foggiacittaaperta.it e visitare la pagina Facebook dell’Aiga sezione Foggia. A presiedere l’associazione è l’avvocato Valerio A. Vinelli (è foggiano anche il presidente a livello nazionale. Michele Vaira), il direttore della rubrica è l’avvocato Luca D’Apollo. Ad aprire la sezione è un quesito sul divorzio breve, a cui risponde l’avv. Gaia Postiglione. 


IL CASO. Gentile Avvocato, ultimamente i mass media hanno posto l'attenzione sul c.d. "divorzio breve". In cosa consiste e da quando si potrà beneficiare di tale procedura? Grazie. 


L’AIGA RISPONDE. Gentile Lettore,

la legge sul cosiddetto 'divorzio breve' finalmente è diventata realtà anche in Italia dalla data del 26 maggio 2015.


Il legislatore ,infatti, al fine di snellire il carico giudiziario dinanzi ai Tribunali ha deciso di ridurre i tempi di attesa necessari per far cessare gli effetti giuridici del matrimonio.

Non saranno più necessari tre anni per dirsi addio, come previsto dalla riforma della "Legge Fortuna-Baslini", ma solo sei mesi, se la separazione è consensuale, o al massimo un anno se si decide di ricorrere al giudice e ciò vale a prescindere dalla presenza o meno di figli.

Il  termine di un anno sarà calcolato dalla data di notifica del ricorso, i sei mesi invece saranno decorrenti dalla data di udienza di prima comparizione dei coniugi o di sottoscrizione di un accordo denominato negoziazione assistita (redatto necessariamente dai rispettivi legali dei coniugi).


La comunione dei beni, con la riforma si scioglierà quando il giudice autorizzerà  i coniugi a vivere separati o al momento di sottoscrivere la separazione consensuale.

Bisogna però precisare che non sarà possibile ottenere un divorzio diretto senza separazione e  che la predetta procedura "breve" potrà essere richiesta e ottenuta anche se i coniugi sono separati già legalmente prima dell'entrata in vigore della riforma legislativa anche se il tempo necessario per la separazione non è ancora trascorso.

La Legge in questione quindi abbrevia i termini che devono intercorrere tra separazione e divorzio e questo potrà essere richiesto dopo sei mesi dal momento in cui la separazione viene definita con l'omologa.

Ben diverso il caso in cui la separazione è di tipo giudiziale e di conseguenza bisognerà attendere un anno dalla pronuncia che avverrà tramite sentenza passata in giudicato.

Requisito fondamentale è la mancata interruzione vale a dire la separazione deve essere ininterrotta e qualora dovesse verificarsi una sospensione la parte convenuta potrà eccepirla.


Cosa avviene una volta trascorsi i 6 mesi oppure i 12 mesi? I coniugi intenzionati a  divorziare, oltre che in Tribunale, possono:

- avvalersi della negoziazione assistita rivolgendosi ai rispettivi legali e formalizzando un accordo (in presenza di prole minorenne, incapace, con handicap grave o economicamente non autosufficiente). L’intesa potrà riguardare sia la separazione che il divorzio o la modifica delle condizioni. L’accordo sottoscritto è un vero e proprio titolo esecutivo, e deve essere trasmesso al PM che, in caso di assenza di figli, attuerà solo un controllo formale. In presenza di figli, il PM verificherà che l’accordo tuteli i figlio minori. Se l’esito è negativo, l’accordo viene inviato entro cinque giorni al presidente del Tribunale. Gli avvocati delle parti devono poi trasmettere l’atto all’ufficiale di stato civile del Comune entro 10 giorni e, qualora non dovessero farlo saranno soggetti a pesanti sanzioni pecuniarie.

 - i coniugi potranno divorziare in Comune, sottoscrivendo l’accordo innanzi all’ufficiale di stato civile, soltanto se non hanno figli minori, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti ovvero portatori di handicap grave.

 

Avv. Gaia Postiglione

 

di Redazione