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  • Pubblicata il: 04/07/2018 09:12:06

Tra diritto di cronaca e oblio, posso "eliminare" le mie tracce da siti e giornali? AIGA RISPONDE

Nuovo appuntamento con ‘Aiga risponde’, la rubrica a cura di AIGA Sezione di Foggia (associazione italiana giovani avvocati), che risponde ai quesiti legali dei lettori di Foggia Città Aperta. Periodicamente, gli avvocati analizzano casi concreti che coinvolgono i cittadini, offrendo un contributo importante per dirimere le questioni. Chiunque voglia porre un quesito può inviare una mail a redazione@foggiacittaaperta.it e visitare la pagina Facebook dell’Aiga sezione Foggia. A presiedere l’associazione è l’avvocato Valerio A. Vinelli, la rubrica è coordinata dall'avv. Fabrizia Gaia Postiglione.

IL CASO. E' stata divulgata una notizia che nuoce alla mia immagine, posso fare causa al giornale?


L'AIGA RISPONDE (A cura della dott.ssa Silvia Maria Di Mola). 

 Caro lettore, preliminarmente devo informarti che il caso sottopostomi, vede in contrapposizione tra loro due Diritti essenziali, posti rispettivamente nell’interesse della collettività e del singolo. Mi riferisco al Diritto di Cronaca, e al Diritto all’Oblio; il primo, che si manifesta quale diritto dei cittadini all’informazione veicolata con ogni mezzo di diffusione previsto, riguardante vicende d’interesse comune e di attualità, e caratterizzata dal solo scopo informativo, limite di cui non è consentito il superamento; il secondo, il diritto all’oblio, il quale prevede la possibilità di chiedere l’eliminazione dalle tracce che ognuno di noi lascia, ad esempio utilizzando facebook, o come nel caso qui proposto, tramite la diffusione di una notizia a mezzo stampa, chiedendone l’eliminazione. Tale diritto, in particolare è esercitabile nel momento in cui viene meno l’interesse pubblico alla conoscenza di un fatto determinato, cosa che accade, per prima fra ogni ragione, nel momento in cui trascorre un lasso di tempo determinante tra l’accadimento dell’evento in questione e la diffusione della notizia. In parole povere, il diritto all’oblio si traduce con il diritto ad essere dimenticati, cosa che non può accadere ovviamente nel caso in cui l’informazione torni ad essere rilevante a distanza di tempo, o che può accadere più difficilmente se il protagonista della vicenda è una persona notoria, in quanto, capirai bene, l’interesse pubblico alla conoscenza delle vicende che lo interessa è maggiore. 

 Essenziale poi, per comprendere se il giornale in questione abbia posto in essere un abuso nei tuoi confronti, è accertare che la notizia sia vera ed oggettiva, vigendo in capo a colui che la diffonde, sia il dovere di accertare l’attendibilità delle fonti, e sia, nel caso di diffusione in un momento successivo al verificarsi dell’evento, l’obbligo di dare all'interessato il preventivo avviso circa la pubblicazione o trasmissione del topic, in modo da tutelarne il diritto di replica ed evitare la decontestualizzazione del contenuto della notizia, infatti, secondo l’articolo 8 delle legge sulla stampa n.47 del 1948, il direttore o il responsabile sono tenuti a fare inserire nel quotidiano o periodico le dichiarazioni o rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità. 

 Questo orientamento, che prende le mosse dal contributo normativo dell’UE in merito al diritto all’oblio, è stato da ultimo confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 13161 del 2016, rimanendo dunque, di fortissima attualità. Perciò, ricapitolando, potrai sempre avere diritto ad un risarcimento del danno all’immagine se la notizia in questione dovesse non rispondere a verità, se invece così non fosse, conserverai tale diritto nel caso in cui non vi fosse effettivo interesse alla diffusione di questa; cosa che avviene nel caso in cui, tra il verificarsi del fatto e la diffusione della notizia trascorra un lasso di tempo tale da far calare l’interesse pubblico nei tuoi confronti, circostanza aggravata poi dall’eventualità di non aver concesso il diritto di replica all’interessato, o dall’eventuale non notorietà del protagonista della vicenda.


di Redazione