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Vacanza "tutto compreso" rovinata dal tour operator: ho diritto al rimborso? AIGA RISPONDE

Nuovo quesito per la rubrica con l'Associazione italiana giovani avvocati

Nuovo appuntamento con ‘Aiga risponde’, la rubrica a cura di AIGA Sezione di Foggia (associazione italiana giovani avvocati), che risponde ai quesiti legali dei lettori di Foggia Città Aperta. Periodicamente, gli avvocati analizzeranno casi concreti che coinvolgono i cittadini, offrendo un contributo importante per dirimere le questioni. Chiunque voglia porre un quesito può inviare una mail a redazione@foggiacittaaperta.it e visitare la pagina Facebook dell’Aiga sezione Foggia. A presiedere l’associazione è l’avvocato Valerio A. Vinelli, il direttore della rubrica è l’avvocato Luca D’Apollo. I primi casi erano riferiti al divorzio breve (Leggi l’intervento dell’avv. Gaia Postiglione), al fumo del camino del vicino (LEGGI l'intervento dell'avv. Anna Lops) e sul risarcimento per il furto in albergo (LEGGI l'intervento dell'avv. Carmen Rigillo).
 
IL CASO
. In occasione del viaggio di nozze, io e mia moglie abbiamo acquistato un pacchetto turistico “tutto compreso” per un soggiorno di dieci giorni in Messico. Il tour operator aveva omesso di informarci che nei pressi della struttura da noi prenotata era in corso già da tempo la diffusione del virus Zika. Avendo contratto tale virus, io e mia moglie abbiamo sofferto di febbre, eruzioni cutanee, dolori ai muscoli e alle articolazioni per circa una settimana, e quindi il viaggio di nozze si è rivelato disastroso. Abbiamo diritto al risarcimento del danno per quanto accaduto? Grazie. 
 
L’AIGA RISPONDE.
 Caro Lettore,
il caso da Lei sottopostoci rientra nelle ipotesi di danno da vacanza rovinata a causa di un’omessa informazione da parte del tour operator e ben potrà agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito.
 
Il danno da vacanza rovinata è il pregiudizio al benessere psicofisico del turista che deriva dalla mancata realizzazione di una vacanza programmata e, dunque, è inteso come il disagio per non aver potuto godere in modo pieno del viaggio organizzato come occasione di piacere, svago e riposo, e dunque come periodo di rigenerazione delle proprie energie psico-fisiche.
 
Il Codice del turismo (d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79), emanato in attuazione della normativa comunitaria di tutela del consumatore, prevede espressamente all’art. 47 il danno da vacanza rovinata per il caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. Precisamente stabilisce che, qualora l’inadempimento “non sia di scarsa importanza, il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta”. Nel danno da vacanza rovinata sono risarcibili due voci di danno:
 
1. il danno patrimoniale per gli esborsi economici sostenuti e corrisponde al prezzo del viaggio acquistato in caso di mancato godimento della vacanza o in una riduzione del prezzo nel caso in cui il consumatore non abbia potuto godere pienamente della vacanza in quanto rovinata da contrattempi, disservizi o altri disguidi;
 
2. il danno esistenziale o morale causato dal disagio psico-fisico derivante dal disservizio, risarcibile in virtù del combinato disposto dagli art. 2059 c.c. e art. 32 Cost. Nella valutazione del risarcimento dei danni non patrimoniali, in mancanza di delimitazioni normative, spetta al giudice del merito individuare il superamento o meno della soglia di gravità, avuto riguardo alla finalità turistica che qualifica il contratto ed emergente dal complessivo assetto contrattuale.
 
Tuttavia, nel caso specifico del viaggio di nozze, il giudizio sul superamento della soglia minima di lesione è implicito, in considerazione della irripetibilità del viaggio stesso. Infatti, mentre nelle ipotesi generali di danno da vacanza rovinata, la valutazione del danno va considerata dal giudice caso per caso ed in ragione della gravità dell'inadempimento contrattuale da cui scaturisce, nel caso specifico del viaggio di nozze rovinato, invece, la raggiunta prova dell'inadempimento del tour operator esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno in ragione del carattere di unicità dello scopo vacanziero (cfr. Cass. civ. n. 7256/2012).
 
Orbene, nel suo caso è certamente ravvisabile un inadempimento contrattuale del tour operator per la violazione degli obblighi di informazione ex art. 37 del Codice del turismo perché avrebbe dovuto preventivamente informarvi che in Messico era in atto la diffusione del virus Zika e che, pertanto, era necessaria una tempestiva prevenzione per evitare di contrarre il virus. Oppure avrebbe dovuto proporvi una meta alternativa. Dunque, in considerazione del grave malessere psico-fisico sofferto da Lei e da sua moglie, protrattosi per ben 7 giorni a fronte di un viaggio di complessivi 10 giorni, e in considerazione dell’irripetibilità del viaggio di nozze, Lei e sua moglie avete certamente diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
 
Avv. Gioia Rosania

di Redazione 


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