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Era una casa coniugale, ora ci vivono l'ex moglie e la figlia: chi deve pagare le imposte? L'AIGA RISPONDE

Nuovo appuntamento con ‘Aiga risponde’, la rubrica a cura di AIGA Sezione di Foggia (associazione italiana giovani avvocati), che risponde ai quesiti legali dei lettori di Foggia Città Aperta. Periodicamente, gli avvocati analizzeranno casi concreti che coinvolgono i cittadini, offrendo un contributo importante per dirimere le questioni. Chiunque voglia porre un quesito può inviare una mail a redazione@foggiacittaaperta.it e visitare la pagina Facebook dell’Aiga sezione Foggia. A presiedere l’associazione è l’avvocato Valerio A. Vinelli, il direttore della rubrica è l’avvocato Luca D’Apollo. I primi casi erano riferiti al divorzio breve (Leggi l’intervento dell’avv. Gaia Postiglione), al fumo del camino del vicino (LEGGI l'intervento dell'avv. Anna Lops), sul risarcimento per il furto in albergo (LEGGI l'intervento dell'avv. Carmen Rigillo) e sul rimborso per una vacanza andata male
 
IL CASO. Gentile Redazione, la mia ex moglie e io siamo proprietari di un immobile che, fino a prima della separazione, era la nostra casa coniugale. Attualmente in questa proprietà continuano a vivere la mia ex moglie e nostra figlia. Vorrei sapere chi è tenuto al pagamento delle imposte su questo immobile. Grazie 

L’AIGA RISPONDE. Gentile Lettore,
la problematica che ci sottopone riguarda il pagamento delle imposte sull'immobile un tempo adibito a casa coniugale. Il dubbio potrebbe sorgere allorquando l'immobile, seppur di proprietà di entrambi i coniugi, rimanga nella disponibilità di uno solo. In questo caso, infatti, la casa coniugale sarà, in sede di separazione, assegnata solo ad un coniuge (nel quesito che ci sottopone l'utilizzatrice è la sua ex moglie). In questa circostanza il comproprietario dell'immobile non sarebbe affrancato dal versamento delle imposte per la sua quota di proprietà.
 
Questo principio di diritto è stato recentemente sancito dalla Terza sessione della Corte di Cassazione con la sentenza numero 2675/ 2016. In questo caso infatti il coniuge, pur non essendo assegnatario dell'immobile, rimane comunque comproprietario dello stesso e pertanto non sarà esonerato dal versamento dell'imposta sugli immobili.
 
Applicando la recente sentenza della Cassazione al caso che Lei ci prospetta si giungerà alla conclusione che Lei sarà tenuto comunque al pagamento dell'imposta sull'immobile per quel che concerne la sua quota di proprietà. Come ampiamente spiegato dai Giudici nella recente sentenza menzionata, infatti, seppur la casa sia stata assegnata in sede di separazione alla sua ex moglie e, pertanto, pur perdendo la materiale disponibilità, non perderà la titolarità giuridica della casa. Un caso diverso può essere quello in cui l'immobile in questione sia di proprietà esclusiva dell'ex coniuge che, in sede di separazione, non risulti assegnatario dello stesso. In questo caso l'imposta sulla casa andrà ripartita fra gli ex coniugi secondo quelle che sono le regole previste in caso di locazione e comodato (con una quota variabile dal 10 al 30% a carico dell’assegnatario).
 
Avv. Gaia Postiglione

di Redazione 


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