Scuola, Tribunale accoglie ricorso docente salentina: trasferita nel Foggiano, ora può tornare a casa
Il Tribunale di Foggia ha accolto il ricorso di una docente salentina contro il trasferimento in provincia di Foggia. La docente, difesa dagli avvocati Graziangela Berloco e Gianluigi Giannuzzi Cardone, lamentava di essere stata trasferita in base a una graduatoria che non avrebbe tenuto conto dei reali punteggi. Il giudice del lavoro Roberta Lucchetti, con sentenza depositata lo scorso 21 dicembre, ha quindi ordinato al ministero dell'Istruzione di trasferire la docente ricorrente a una sede di lavoro in provincia di Lecce.
LE SEDI VACANTI. "È evidente la illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica, - si legge nella sentenza - laddove ha assegnato le sedi vacanti e disponibili a docenti con punteggio inferiore". "È innegabile - continua il giudice - che il trasferimento presso una sede lavorativa distante circa 250 km dal proprio luogo di residenza incida negativamente sulla vita personale e di relazione della ricorrente, comportando uno stravolgimento delle proprie abitudini di vita, e si configuri come estremamente gravoso sotto il profilo economico". E non è tutto. "A seguito della comunicazione di trasferimento - è spiegato in sentenza - le condizioni di salute della ricorrente hanno registrato un netto peggioramento per l'insorgenza di uno stato di disagio psicologico". Per il giudice "tali conseguenze pregiudizievoli, lesive di prerogative e diritti costituzionalmente tutelati, sono adeguatamente evitabili con un provvedimento di natura cautelare idoneo a preservare il diritto invocato, verosimilmente sussistente, durante il tempo necessario a farlo valere in maniera ordinaria".
L’ONDATA DI RICORSI. Dopo questa sentenza cautelare, dunque, il giudizio di merito si celebrerà a partire dal prossimo 13 aprile 2017. I legali della docente annunciano, inoltre, che stanno predisponendo una nuova ondata di ricorsi "in attesa che il nuovo ministro dell'Istruzione voglia seriamente prendere in considerazione il dramma personale e familiare di migliaia e migliaia di lavoratori della scuola".
I contenuti dei commenti rappresentano il punto di vista dell'autore, che se ne assume tutte le responsabilità. La redazione si riserva il diritto di conservare i dati identificativi, la data, l'ora e indirizzo IP al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle autorità competenti. La Corte di Cassazione, Sezione V, con sentenza n. 44126 del 29.11.2011, nega la possibilità di estendere alle pubblicazioni on-line la disciplina penale prevista per le pubblicazioni cartacee. Nello specifico le testate giornalistiche online (e i rispettivi direttori) non sono responsabili per i commenti diffamatori pubblicati dai lettori poichè è "impossibile impedire preventivamente la pubblicazione di commenti diffamatori". Ciò premesso, la redazione comunque si riserva il diritto di rimuovere, senza preavviso, commenti diffamatori e/o calunniosi, volgari e/o lesivi, che contengano messaggi promozionali politici e/o pubblicitari, che utilizzino un linguaggio scurrile.Riproduzione Riservata.