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Il Tribunale di Foggia: "Si può cambiare sesso senza l’obbligo dell’intervento chirurgico"

La sentenza del 20 febbraio, in linea con la Corte Costituzionale

“Il trattamento chirurgico non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”

.LA SENTENZA DEL TRIBUNALE. Richiamandosi a quanto affermato dalla Corte Costituzionale e, prima ancora, dalla Corte di Cassazione, anche il Tribunale di Foggia ha autorizzato il mutamento di sesso di un cittadino, con rettifica dei dati anagrafici, senza che vi sia l’obbligo, da parte di quest’ultimo, dell’eventuale intervento chirurgico di riassegnazione del sesso. Lo decide la sentenza 570/2018 dello scorso 20 febbraio che pone il Foro di Capitanata tra i pochi, in Italia, ad essersi allineato con queste nuove disposizioni di legge, destinate ad incidere sensibilmente nella vita quotidiana dei cittadini.

L’IDENTITA’ DI GENERE NON DIPENDE DALLA CHIRURGIA. “L’esercizio di un diritto fondamentale, quale quello all’identità di genere, non è subordinato alla modificazione dei propri caratteri sessuali primari tramite un doloroso e pericoloso intervento chirurgico”: con queste parole, rifacendosi a quanto motivato dall’Alta Corte, l’avvocato foggiano Giorgia Poppa ha spiegato l’esito della sentenza, in riferimento al suo assistito che, grazie al riconoscimento del Tribunale di Foggia, ha ottenuto la possibilità del mutamento di sesso. “La persona – spiega l’avvocato – ha il diritto di rifiutare l’intervento chirurgico e, pertanto, sarebbe illogico ed irragionevole condizionare il riconoscimento del diritto della personalità in esame ad un incommensurabile prezzo per la salute della persona”.

SERIETA’, UNIVOCITA’ E DEFINITIVITA’ DEL PERCORSO DI TRANSIZIONE. In breve, affinché la domanda di rettificazione anagrafica sia giudicata fondata, è necessario che siano accertate “serietà, univocità e definitività del percorso di transizione”, in riferimento ai soli caratteri sessuali secondari (aspetti comportamentali e psicologici, oltre che fisici attraverso una terapia ormonale femminilizzante che comporti una diversa distribuzione dei peli e dell’adipe, il diverso sviluppo muscolare, il timbro di voce, la diversa crescita del seno). Non è più indispensabile, infine, l’intervento chirurgico e il mutamento dei caratteri considerati primari, quali gli organi genitali, così come invece avveniva in passato.

UNA PICCOLA RIVOLUZIONE. “Si tratta, pertanto, di un vero e proprio cambiamento di rotta rispetto al passato – fa sapere l’avvocato Giorgia Poppa – allorquando era necessario ottenere dapprima una pronuncia giudiziale volta ad autorizzare la modifica dei caratteri anatomici primari e, solo in un secondo momento, ad intervento compiuto, si introduceva una seconda fase di giudizio, in camera di consiglio, che si concludeva con una sentenza di mero accertamento della intervenuta modifica e, per l’effetto, di autorizzazione alla rettifica dei documenti”.

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 COMMENTI
  • leonardocodirenzi

    08/03/2018 ore 08:41:41

    non aveva altra scelta che questa. e' importante lo stato psicologico delle persone. se un uomo si sente psicologicamente una donna, ha diritto di cambiar sesso senza intervento chirurgico. sarebbe la stessa cosa nel senso opposto
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