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Università private e detrazione fiscale: come funziona?

Le nuove regole in vigore dal 2016

Per chi studia presso università private, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato la disponibilità di detrazioni fiscali. Infatti, un decreto del MIUR (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca), ossia il n. 288 datato 29 aprile 2016, ha stabilito l'importo massimo della spesa riguardante le tasse e i contributi per l'iscrizione alla frequenza dei corsi di laurea(magistrale e a ciclo unico) presso le università non statali. Tale importo si può detrarre dall'imposta lorda sui redditi del 2015.

I LIMITI. Il Miur ha, infatti, stabilito dei valori ben precisi, in base ai corsi di studio e alle varie zone d'Italia in cui si trovano gli atenei. La detrazione annuale massima parte dai 1.500 euro per le università nel Sud Italia. Lo sgravio è valido sia per le università tradizionali, che hanno la sede del proprio ateneo in una delle città del meridione, sia per quelle online: in Puglia per esempio troviamo l’università privata di Unicusano a Bari, che ha la sede fisica nel Lazio ma che può essere frequentata anche dagli studenti pugliesi, sfruttando la piattaforma di e-learning e i punti didattici dislocati sul territorio. Per quanto riguarda il Nord invece, la detrazione riconosciuta dal ministero arriva fino a 3.700 euro. Le facoltà di massima detrazione fiscale sono quelle scientifiche e mediche, mentre la detrazione è minore se si tratta di facoltà umanistiche e sociali. Per quanto riguarda, invece, la detrazione massima che fa riferimento agli studenti che stanno frequentando dei corsi di studio per il dottorato (ma anche di specializzazione e ai master di 1° e 2° livello) è pari a 3.700 euro per corsi e master frequentabili presso regioni del Nord Italia; 2.900 euro per il Centro Italia e 1.800 euro per il Sud Italia e per le isole. A questi importi, i quali saranno aggiornati attraverso un decreto ministeriale entro il 31 dicembre di tutti gli anni, va aggiunta l'imposta regionale per il diritto allo studio.

LE MODALITA’. La detrazione fiscale, quindi, è comunque rivolta a chi studia presso università statali ma anche per chi frequenta percorsi di studio in atenei privati, in una misura che non è superiore, per questi ultimi, a quella che ogni anno viene stabilità per tutti i tipi di facoltà universitari, ma che tiene conto di tutti gli importi medi di tasse e contributi che spettano alle università statali. Il TUIR (Testo Unito delle Imposte sui Redditi) ha, quindi, previsto che le agevolazioni che riguardano i contribuenti italiani debbano essere conteggiate insieme alle spese universitarie (oltre che dell'istruzione primaria e secondaria), detraibili dal modello 730. Si può fruire di una detrazione dell'imposta pari al 19% su tutte le spese sostenute durante l'anno e che riguardano l’iscrizione all’università, la frequentazione di eventuali corsi speciali e master nonché scuole per la specializzazione. Tutto questo avviene utilizzando il quadro E del 730 rilasciato nel 2016 oppure servendosi del modello Unico PF. Ovviamente la maggior parte delle spese si possono detrarre dalle proprie famiglie. Perciò, per quanto concerne i fini fiscali, è necessario che gli studenti possano verificare l’entità di tutti gli importi che si possono detrarre in relazione alle indicazioni annuali che provengono dal decreto del Miur.

LA DOCUMENTAZIONE. Ricapitolando, nel modello 730 si potranno inserire tutte le spese relative per le università private e la spesa detraibile è stabilita ogni anno da tutti i tipi di facoltà universitaria. Questa detrazione va applicata al soggetto che ha realmente sostenuto l’onere e, soprattutto, è importante tenere presente che tutte le ricevute dei pagamenti vanno conservate e sono ritenute come documenti validi a fini legali nella dichiarazioni dei redditi. In particolar modo, le ricevute che si devono utilizzare sono tutte quelle che sono state pagate durante l'anno accademico di riferimento. È necessario ricordare che le ricevute da inserire nella dichiarazione dei redditi devono essere tutte quelle che sono state pagate nel corso dell’anno di riferimento dei redditi che vanno dichiarati, anche se si riferiscono a due anni accademici diversi. Ad esempio, se nel 2015 sono state pagate tasse universitarie dell'anno accademico 2014/2015 e del 2015-2016, vanno tutte inserite nel modello 730 del 2016, nel caso la spesa sia stata sostenuta nel 2015, ossia l'anno d'imposta che fa riferimento al 730/2016.

di Redazione 


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