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  • Pubblicata il: 05/06/2018 10:04:53

Ho acquistato un'auto usata col contachilometri "taroccato", come posso tutelarmi? AIGA RISPONDE

Riprende l'appuntamento con ‘Aiga risponde’, la rubrica - coordinata dall'avv. Fabrizia Gaia Postiglionea - a cura di AIGA Sezione di Foggia (associazione italiana giovani avvocati), che risponde ai quesiti legali dei lettori di Foggia Città Aperta. Periodicamente, gli avvocati analizzeranno casi concreti che coinvolgono i cittadini, offrendo un contributo importante per dirimere le questioni. Chiunque voglia porre un quesito può inviare una mail a redazione@foggiacittaaperta.it e visitare la pagina Facebook dell’Aiga sezione Foggia.

IL QUESITO DELLA SETTIMANA. Ho acquistato un'auto usata col contachilometri "taroccato", come posso tutelarmi? 

LA RISPOSTA (A CURA DEL DOTT. Mario Valentini). 
Caro lettore, 
prassi diffusa è, purtroppo, quella di trovarsi ad acquistare un’auto usata la quale presenti un contachilometri "taroccato", che segnali quindi distanze percorse dal veicolo false, minori rispetto a quelle reali. Il motivo di questa alterazione è di agevole intuizione: rendere più "giovane" l'autovettura di modo da aumentarne il valore di mercato. In questi casi la legge prevede che il venditore debba restituirle parte del prezzo perché il veicolo non è conforme al contratto. Sarà possibile agire in giudizio al fine di ottenere la restituzione del denaro pagato in eccesso, così da rendere conforme al reale valore di mercato il veicolo acquistato, e quindi la differenza data a causa della manomissione del contachilometri. 
L’azione così proposta trova fondamento nella violazione del codice civile laddove prescrive che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, debbono comportarsi secondo buona fede. Colui che le ha venduto l'automobile potrebbe difendersi eccependo di non essere a conoscenza dell'alterazione ma qualora si dimostri che questi, per le condizioni in cui è avvenuta la sua acquisizione del veicolo, fosse a conoscenza del vizio del mezzo, è noto che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che il dolo del venditore è fonte di annullamento del contratto, e non di semplice restituzione del corrispettivo in eccesso. Il "dolo" infatti può consistere sia nell'ingannare con notizie false la parte interessata (dolo commissivo), quanto nel nascondere, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo). Pertanto in questi casi il contratto è addirittura annullabile. 
Questa condotta da parte dei venditori o noleggiatori di auto non rimane circoscritta nella sfera dei rapporti contrattuali, ma può rilevare addirittura anche in ambito penale (truffa contrattuale). Infatti la Cassazione ha precisato che non è sufficiente un atteggiamento disponibile e amichevole del venditore per dedurne la buona fede. Anzi, avere un rapporto di amicizia che permetta di conquistare la fiducia del cliente rientra in quegli artifici e raggiri che, col giusto profitto, configurano, appunto, il reato di truffa. Abbia presente, infine, che il codice civile stabilisce che il compratore ha sempre otto giorni di tempo per contestare il vizio del bene, questi decorrono dal momento in cui lei, compratore ignaro, abbia avuto effettiva cognizione del vizio.

di Redazione