Annullata dal TAR l'interdittiva antimafia alla società Gianni Rotice Srl
È illegittima l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Foggia nei confronti della Gianni Rotice s.r.l. È quanto statuito dalla II Sezione del TAR Puglia- Bari(Gianmario Palliggiano – Presidente, Carlo Dibello – Consigliere, Danilo Cortellessa Referendario ed Estensore) che, con sentenza n. del 3 novembre 2025, ha annullato il provvedimento prefettizio antimafia con effetto retroattivo sin dalla sua adozione, sul presupposto che non sussistessero valide ragioni per la sua adozione.
L'INTERDITTIVA. La vicenda è nota alle cronache poiché ha visto coinvolto l’ex Sindaco del Comune di Manfredonia, socio di maggioranza della Gianni Rotice s.r.l. nel contenzioso amministrativo avverso l’interdittiva prefettizia, fondata sostanzialmente su due questioni: da un lato, il coinvolgimento dell’Ing. Rotice nel procedimento giudiziario “Giù le Mani” dal quale sarebbe emerso un presunto accordo elettorale con un esponente della malavita locale)e dall’altrola parentela acquisita con un soggetto ritenuto controindicato (fratello della sua compagna).
LA SENTENZA. Il TAR Bari, dando seguito alle due precedenti ordinanze cautelari favorevoli ottenute dalla Gianni Rotice s.r.l. (in data 16.1.2025 innanzi al medesimo TAR e in data 28.2.2025 innanzi al Consiglio di Stato), ha pienamente accolto le tesi difensive prospettate nei motivi di ricorso dal Collegio difensivo composto dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani e dall’Avv. Gianluca Ursitti, ritenendo che gli atti del procedimento penale “Giù le Mani” non fossero idonei a sostenere un pericolo di condizionamento mafioso e che anzi, proprio dagli stessi, potesse escludersiil suddetto pericolo. Il Giudice amministrativo ha chiaramente rilevato che: i) il pericolo di condizionamento dell’impresa ricorrente è argomentato unicamente sulla base di un episodio occorso in un arco temporale (non meglio precisato) relativo agli anni 2021-2023 nell’ambito di una campagna elettorale (prima) e di un’attività amministrativa (poi), senza alcun di riscontro sull’attività della società ricorrente; ii) non risulta alcun “interessamento” del (soggetto controindicato) sulle vicende societarie della Gianni Rotice s.r.l., per cui neppure da tale prospettiva è dato cogliere il rischio di contaminazione criminale della ricorrente. Ed ancora, si legge nella sentenza, a proposito della contestazione di “Giù le mani”, che “a determinare l’insufficienza istruttoria e motivazionale dell’informativa gravata su tale ambito circostanziale, assume quindi connotazione dirimente il fatto che non risulta evincibile dal provvedimento, neppure in termini indiziari, in che modo si sarebbe realizzato (o si sarebbe potuto realizzare) il condizionamento mafioso dell’azienda, a fronte di un solo, contestato, episodio di contatto. Non è stata delineata un’impresa che si è avvalsa di condizioni di privilegio, così come non sono state fornite indicazioni in merito alla contaminazione che la criminalità mafiosa avrebbe determinato sull’attività dell’impresa istante”.
UN SOLO EPISODIO. Il Tar evidenzia come “Nel caso di specie, è accaduto che a fronte dell’unico episodio (peraltro controverso e non ancora accertato nel distinto processo penale) contestato all’Ing. Rotice nella sua veste di amministratore locale (o candidato ) si è giunti – con un automatismo non previsto dalla legge –a sostenere che la Gianni Roticesrl potesse, per ciò solo, subire condizionamenti mafiosi nei propri indirizzi e nelle scelte organizzative. Invero, proprio analizzando i fatti, o meglio, l’episodio del presunto accordo e, soprattutto, i suoi concreti sviluppi successivi, non può farsi a meno di rilevare una circostanza tutt’altro che neutra rispetto al pericolo di infiltrazione, ossia l’astio (seppur sopraggiunto ma comunque conclamato) nei rapporti tra l’Ing. Rotice ed OMISSIS (proprietario della struttura abbattuta). Su tale aspetto vi è assoluta prova in atti nonché piena convergenza delle stesse parti, pur registrandosi che le stesse abbiano comunque fornito una diversa lettura delle vicissitudini che hanno portato alla contrapposizione dei due soggetti”. “Ciò che quindi può ricavarsi dalla documentazione procecessuale depositata – si legge ancora nella sentenza del TAR PUGLIA- è che, ad un certo momento, probabilmente perché l’Ing. Rotice ha assunto un comportamento propenso alla demolizione della struttura OMISSIS, come detto facente capo a OMISSIS, VI è stata una forte avversione di quest’ultimo nei confronti dell’Ing. Rotice. Tale circostanza, ad avviso del Collegio, da un lato, rende quanto meno (ulteriormente) incerti tempi e modi del pregresso (presupposto) accordo (il quale, come già detto, è rimasto – dalle risultanze processuali – per lunghi tratti controverso), dall’altro lato , dimostra comunque la “debolezza” della “relazione” tra l’Ing. Rotice e l’OMISSIS”.
SOCIETA' ESTRANEA. Il TAR ha poi chiarito in più passaggi la totale estraneità della Gianni Rotice s.r.l. a tali vicende, evidenziando che “non risulta in alcun modo che l’attività imprenditoriale della Gianni Rotice s.r.l. tragga (o abbia tratto) vantaggio da (eventuali e comunque indefiniti) rapporti del suo socio di maggioranza con Omissis”,demolendo così in radice il costrutto motivazionale prefettizio. Degna di nota, infine, la considerazione in sentenza dell’assoluta irrilevanza del rapporto di parentela acquisito tra l’Ing. Rotice e il fratello della sua attuale compagna, essendo incontrovertibile che non vi sia mai stata sussistenza di relazioni o contatti personali tra i soggetti indicati. L’impresa Gianni Rotice s.r.l. è stata, quindi, ritenuta estranea a condizionamenti mafiosi, trattandosi di azienda che non è mai stata interessata da contatti o da eventi riconducibili alla criminalità organizzata e che, peraltro, risulta dotata di adeguate misure di compliance. Lo stesso Giudice ha rilevato come la Gianni Rotice s.r.l. abbia ricevuto, negli anni 2015, 2017, 2019, 2021 e 2023, positive valutazioni dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini del “rating di legalità” e abbia ha adottato, sin dal 29.10.2018, un modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. n.231/2001, sempre aggiornato, a presidio da qualsiasi pericolo di infiltrazione.
IL LEGALE. “E’ una sentenza che azzera l’interdittiva antimafia disposta nei confronti della Gianni Rotice s.r.l. fin dalla sua origine” – commenta il Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani – “Una decisione plurimotivata che con grande puntualità ha escluso ogni forma di permeabilità dell’azienda rispetto a possibili condizionamenti mafiosi. L’annullamento giurisdizionale del provvedimento prefettizio restituisce finalmente alla società una posizione di piena legalità, consentendole di poter operare liberamente sul mercato”.