Era convinto di avere (97mila euro) e invece ha dovuto dare (1700 euro). Il Comune di Foggia ha perso contro il suo ex sindaco, Orazio Ciliberti. O meglio: la Corte dei Conti ha assolto l'ex primo cittadino, sollevandolo dal risarcimento del danno arrecato al Comune di Foggia per quasi 100mila euro.
IL FATTO. Per Ciliberti era stata infatti richiesta la condanna al risarcimento di 97.803,86 euro. Il danno erariale - secondo la Procura - "sarebbe derivato dal conferimento da parte di Ciliberti, nella sua qualità, al tempo (2004), di Sindaco del Comune di Foggia, di due incarichi legali conferiti per la difesa in giudizio dell’Ente". La Procura ha rappresentato che i suddetti incarichi legali "sarebbero stati conferiti, in violazione di legge, nonostante la presenza di un ufficio legale del Comune, composto all’epoca da due funzionari regolarmente iscritti all’elenco speciale annesso all’albo degli Avvocati dell’Ordine di Foggia".
I SOLDI. Nel 2011 erano stati pertanto riconosciuti debiti fuori bilancio relativi agli "oneri derivanti dalle sentenze del T.A.R. Puglia, di esecuzione dei decreti ingiuntivi non opposti per il pagamento degli onorari legali dovuti all’Avv. Raffaele Lepore (euro 62.891,62) e all’Avv. Raffaele De Vitto (euro 37.912,04)".
LA SENTENZA. Nelle motivazioni della sentenza, emerge che viene rigettata la richiesta di prescrizone di Ciliberti ma, nel merito, la Corte dei Conti assolve l'ex primo cittadino. Cilivberti ha infatti ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale esistente al tempo dei fatti in contestazione, eviudenziando che "nel periodo tra la fine degli Anni 90 il 2005 nessuna pronuncia delle sezioni giurisdizionali regionali, nè delle sezioni di appello della Corte dei Conti aveva cristallizzato il principio che per i casi di singoli incarichi della pubblica amministrazione ad avvocati del libero foro fosse applicata la normativa dell'articolo 7 del decreto legislativo 165/2001. Piuttosto era stata affermata, sia pure in via implicita, la possibilità e facoltà per gli enti non soggetti al patrocinio legale dell'avvocatura di Stato di conferire singoli incarichi defensionali a singoli professionisti, su base fiduciaria". La difesa evidenzia che il principio della non conferibilità di incarichi legali, se non a particolari condizioni specifiche forme, ha iniziato ad affermarsi dal 2010 e quindi è un orientamento giurisprudenziale sopravvenuto rispetto ai fatti oggetto del giudizio. In sostanza, si tratta di un principio di acquisizione successiva rispetto alla condotta posta in essere da Ciliberti.
Sono considerazioni che indirizzano il collegio nella direzione di escludere la responsabilità del convenuto per mancanza di colpa grave. E ciò anche alla luce del fatto che, pur volendo ritenere la norma sul divieto di conferimento di incarichi esterni applicabile alla fattispecie in esame, tale divieto intanto sussiste in quanto vi sia adeguatezza della struttura interna dell'ente svolgere l'incombenza esternalizzata. Il Colleggio al riguardo osserva che: l'incarico del convenuto affidato all'esterno aveva ad oggetto una questione legale di rilevanza anche economica; 2) l'ufficio legale, come dedotto dalla difesa e non contestato dalla procura, era formato da un dirigente non abilitato al patrocinio e da due soli funzionari, di cui uno peraltro adibito ad altre mansioni. Queste due circostanze in assenza di argomenti di segno contrario nel senso dell'inadeguatezza della struttura interna a gestire l'incombenza affidata all'esterno e ciò contribuisce escludere la sussistenza della responsabilità del convenuto sotto il profilo della illiceità della condotta.