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  • Pubblicata il: 28/12/2014 11:48:02

Il Comune si ricorda dell'ordinanza anti-botti: ecco tutti i divieti per Capodanno

Multe da 25 a 500 euro per i trasgressori

Dopo la sollecitazione di Foggia Città Aperta, il Comune di Foggia ha provveduto a inviare alla stampa l’ordinanza sindacale sulla vendita e l'accensione di fuochi pirotecnici. L’auspicio è che a breve sia pubblicata anche sul sito del Comune di Foggia, dato che anche nel testo del provvedimento viene scritto che, “previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Foggia, la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Foggia, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Foggia e comunque sul sito web istituzionale dell’Ente e sia immediatamente eseguita”.
 

L'ORDINANZA. Ma cosa prevede l’ordinanza (scaricabile in fondo alla pagina)?

Ecco i divieti:

A partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2015:

1. Il divieto di vendita, in forma ambulante, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2015 di "ogni tipo di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria IV^ e V^, IVI COMPRESI GLI EX FUOCHI DI LIBERA VENDITA ORA OBBLIGATORIAMENTE CLASSIFICATI IN UNA DELLE SUDDETTE CATEGORIE. In particolare e’ vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante,crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose.

2. Il divieto, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2015, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria “V”. D ed E, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale

ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati; (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58).

3. Il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sè nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi della

carta d’identità;

4. Ai minori di 14 anni è altresì’ vietato, ai sensi dell’art. 5 del DD LL. 58/2010 anche l’acquisto, la detenzione e l’utilizzo dei fuochi di artificio di cui alla Cat. V D/E (ora nella categoria 1).

Dalle ore 20,00 del 31.12.2014 alle ore 07,00 del 01.01.2015:

. Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;

. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentirne a chiunque l'uso, per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.

 

 

LE SANZIONI. Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

L’inosservanza della presente Ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni dieci.

di Redazione