Villa, parchi e distributori automatici: nuova ordinanza di Landella, prorogati i divieti
E' arrivata la proroga delle ulteriori misure di contenimento del contagio: il sindaco di Foggia, Franco Landella, ha infatti emanato un'ordinanza che, di fatto, allunga fino al 30 aprile i divieti e i provvedimenti contenuti nelle precedenti ordinanze anti-Covid.
PERIODO 7 APRILE
2021-30 APRILE 2021. Fino a tutto il 30/04/2021 sono confermate le misure di cui alle Ordinanze Sindacali numeri 7 del
15/02/2021 e 8 del 05/03/2021 e cioè:
- la chiusura della Villa Comunale, ad eccezione del solo transito pedonale all’interno della stessa
mediante l’utilizzo degli accessi di Via Scillitani e Via Galliani dalle ore 07:00 alle ore 14:00 e dalle
16:00 alle 20:00, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di
tipologia consentita dalla normativa vigente con l’obbligo di indossare correttamente un dispositivo
di protezione delle vie respiratorie (mascherina), fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e
per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l’uso continuativo della
mascherina, e fatta eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone conviventi;
- la chiusura, per tutti i giorni della settimana, dei parchi giochi comunali recintati e il divieto di
accesso a quelli non recintati; - l’apertura per tutti i giorni della settimana, dalle ore 06,00 alle ore 22,00, di tutti i distributori
automatici h24 di alimenti e bevande con l’obbligo di dotarsi di un impianto di videosorveglianza
da remoto coadiuvato da sistema audio che possa interagire immediatamente con gli avventori, al
fine di evitare e prevenire situazioni di assembramento sia all’interno dei locali che nelle adiacenze
degli stessi e qualora necessario di fare richiesta urgente di intervento alle forze di polizia nonché
al rispetto di tutti i protocolli di sicurezza di cui alla presa di responsabilità acquisita
dall’amministrazione comunale e con il divieto, per tutti i giorni della settimana, dalle ore 18,00
alle ore 22,00, di somministrare caffè, bevande calde e alcolici.
LE SANZIONI. Tutto quanto non disciplinato nella presente ordinanza è soggetto alle misure previste negli appositi
provvedimenti di carattere nazionale e/o regionale, nonché nelle precedenti ordinanze sindacali ancora
vigenti. Le trasgressioni all'ordinanza sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro. Gli esercizi commerciali per i quali venga accertata la violazione delle disposizioni di cui alla presente
ordinanza saranno assoggettati alla chiusura temporanea con obbligo di non proseguire l’attività con
conseguente segnalazione al Prefetto per l’adozione del provvedimento di chiusura da 5 a 30 giorni.