Il giudice del lavoro ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Fiadel di Foggia sulla presunta condotta antisindacale posta in essere da Amiu e Comune di Foggia nei confronti dei dipendenti dell’Amica.
Il ricorso era stato instaurato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori ed era diretto a difendere i lavoratori dalle condizioni salariali peggiorative stabilite nell’accordo del dicembre scorso.
Il giudice del lavoro ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Fiadel di Foggia sulla presunta condotta antisindacale posta in essere da Amiu e Comune di Foggia nei confronti dei dipendenti dell’Amica.Il ricorso era stato instaurato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori ed era diretto a difendere i lavoratori dalle condizioni salariali peggiorative stabilite nell’accordo del dicembre scorso.
Secondo il giudice, tuttavia, vi è difetto di legittimazione poiché, si legge nella sentenza, non è possibile ricorrere nei confronti di un’azienda (l’Amiu) di cui i lavoratori all’epoca del ricorso non erano ancora dipendenti. Tutt’al più, specifica il giudice, avrebbe potuto chiedere il giudizio la Fiadel di Bari per difendere i lavoratori assunti nell’azienda barese.
Il giudice, incidentalmente, entra anche nel merito della vicenda che ha visto il passaggio della gestione del servizio di igiene urbana dalla fallita Amica all’azienda barese
NON ERANO ANCORA DIPENDENTI. Secondo il giudice, tuttavia, vi è difetto di legittimazione poiché, si legge nella sentenza, non è possibile ricorrere nei confronti di un’azienda (l’Amiu) di cui i lavoratori all’epoca del ricorso non erano ancora dipendenti. Tutt’al più, specifica il giudice, avrebbe potuto chiedere il giudizio la Fiadel di Bari per difendere i lavoratori assunti nell’azienda barese.Il giudice, incidentalmente, entra anche nel merito della vicenda che ha visto il passaggio della gestione del servizio di igiene urbana dalla fallita Amica all’azienda barese
Secondo il magistrato, nella fattispecie non è configurabile un trasferimento di azienda in quanto non vi è stato il passaggio del complesso organizzato dei beni, come previsto dall’art. 2112 del codice civile.
Ora occorrerà vedere quali effetti la sentenza del giudice del lavoro avrà sul ricorso pendente al Tar. Quest’ultimo sarà discusso molto probabilmente il prossimo 14 febbraio.
RICORSO AL TAR. Secondo il magistrato, nella fattispecie non è configurabile un trasferimento di azienda in quanto non vi è stato il passaggio del complesso organizzato dei beni, come previsto dall’art. 2112 del codice civile.Ora occorrerà vedere quali effetti la sentenza del giudice del lavoro avrà sul ricorso pendente al Tar. Quest’ultimo sarà discusso molto probabilmente il prossimo 14 febbraio.
Si ricorderà che la Fiadel assistita dall’avv. De Michele aveva chiesto al Tribunale Amministrativo regionale l’annullamento e l’immediata sospensione delle ordinanze che hanno portato all’affidamento della gestione del servizio di igiene urbana all’Amiu.
Non è da escludere a questo punto che anche il Tar si pronunci per l’inammissibilità del ricorso, una eventualità che lo stesso presidente dell’Amiu, Gianfranco Grandaliano aveva preannunciato commentando la notizia dell’avvenuto deposito in giudizio.
LA VICENDA. Si ricorderà che la Fiadel assistita dall’avv. De Michele aveva chiesto al Tribunale Amministrativo regionale l’
annullamento e l’immediata sospensione delle ordinanze che hanno portato all’affidamento della gestione del servizio di igiene urbana all’Amiu. Non è da escludere a questo punto che anche il Tar si pronunci per l’inammissibilità del ricorso, una eventualità che lo stesso presidente dell’Amiu,
Gianfranco Grandaliano aveva preannunciato commentando la notizia dell’avvenuto deposito in giudizio.