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  • Pubblicata il: 06/05/2021 14:04:49

Comune, tra sospesi e dimissionari Mainiero rifà i conti: “Per lo scioglimento bastano i 12 della minoranza”

Il numero di consiglieri scenderebbe sotto il limite che garantisce il funzionamento

Il futuro del Consiglio Comunale di Foggia è nelle mani dei dodici consiglieri di minoranza che, protocollando a Palazzo di Città le proprie dimissioni (non annunciandole solo davanti a un notaio), comporterebbero l’impossibilità di funzionamento dell’organo e il conseguente obbligo di scioglimento da parte della Prefettura.

IL NUMERO DI CONSIGLIERI. Assume una notevole valenza politica la questione fatta emergere dall’ex consigliere comunale e candidato sindaco alle ultime elezioni, Giuseppe Mainiero. Effettivamente, come rammenta in una nota, allo stato attuale il numero di consiglieri in carica è sceso da 32 a 27 per effetto delle sospensioni dei consiglieri arrestati Leonardo Iaccarino e Antonio Capotosto e delle dimissioni dei consiglieri Consalvo Di Pasqua, Antonio Bove (a sua volta succeduto a Bruno Longo) e Francesco Morese.

IMPOSSIBILITA’ DI FUNZIONAMENTO. Stando così le cose, se i dodici consiglieri di minoranza si dimettessero formalmente, vale a dire secondo la corretta procedura prevista dal Tuel e cioè protocollando presso l’Ente la propria rinuncia, il numero di consiglieri scenderebbe a quindici. A questo punto ricorrerebbe l’ipotesi di scioglimento prevista dall’art. 141 Testo Unico degli Enti Locali, vale a dire “l’impedimento permanente al normale funzionamento del consiglio”. Infatti, secondo l’art. 17 del Regolamento del Consiglio Comunale di Foggia, l’organo, “in prima convocazione, non può adottare deliberazioni se non sono presenti almeno 16 consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco”. Nessuna riunione, pertanto, potrebbe ritenersi valida neanche quella convocata per la surroga dei consiglieri sospesi o dimissionari.

LE NORME. “La materia è groviglio di norme e regolamenti. ma è di semplice di comprensione” afferma Mainiero. "Il tema è la possibilità o meno di effettuare le surroghe, ossia la sostituzione dei consiglieri sospesi e dimessi. Adempimento che la norma impone di licenziare in consiglio entro dieci giorni dalle dimissioni. Qualora ciò non fosse realizzabile non ci sarebbe altra strada che procedere allo scioglimento del consiglio”. La questione, peraltro, è già stata affrontata dal Tar Campania nel 2018 e i giudici hanno convenuto sull’impossibilità di funzionamento.

LA MINORANZA. A questo punto la palla è nelle mani dei consiglieri di minoranza che possono passare dalle parole ai fatti. “Non occorre attendere la scadenza del 24 maggio (ndr i 20 giorni di tempo che ha il sindaco per ritirare le dimissioni) per capire se l’esperienza amministrativa a Palazzo di Città possa considerarsi conclusa” conclude Mainiero. “La minoranza è composta da 12 consiglieri comunali, dunque se esiste la reale volontà di sciogliere il consiglio, lo si può fare anche oggi”.

di Michele Gramazio