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  • Pubblicata il: 21/10/2014 17:00:00

Tar, "sì" ad Adoc e Federconsumatori. Annullato in Cciaa il seggio di Di Conza

La Camera di Commercio ricorrerà al Consiglio di Stato

Tutto da rifare per l'assegnazione del seggio spettante ai rappresentanti dei consumatori nel Consiglio (istituito per il quinquennio 2013-2018) della Camera di Commercio di Foggia: lo ha stabilito il Tar Puglia con una sentenza dell'8 settembre scorso, con cui, in pratica, accoglie il ricorso di Adoc e Federconsumatori (esclusi dall'ente di via Dante dal procedimento di assegnazione del seggio) e annulla gli atti impugnati da questi ultimi. Stando alla sentenza, a farne le spese, sarebbe, così, Emilio Di Conza: il decreto di nomina attraverso il quale occupa un posto in Consiglio CCIA come rappresentante del raggruppamento Adiconsum-Lega Consumatori è stato dichiarato, appunto, illegittimo e, dunque, annullato dal Tribunale amministrativo regionale. Ma, contro la decisione, la Camera di Commercio ha già deliberato di ricorrere al Consiglio di Stato.
 
 
Il posto in questione viene attribuito sulla base del numero di iscritti, del grado di rappresentatività e di presenza sul territorio delle associazioni concorrenti. Al termine del procedimento il seggio è stato assegnato a Adiconsum-Lega Consumatori dopo l'esclusione delle associazioni ricorrenti.
Ma per i giudici amministrativi, l'esclusione di Adoc e Federconsumatori dal procedimento di assegnazione del seggio nel nuovo Consiglio della Ccia (esclusione motivata dalla stessa Camera di Commercio nei termini di una carenza di documentazione consegnata dalle associazioni ricorrenti e invece necessaria per partecipare all'assegnazione) si è basata su un "ingiustificato aggravio degli oneri procedimentali" che ha conseguito come unico effetto quello di privilegiare il dato formale rispetto al dato sostanziale, "posto che la verifica avrebbe fornito un riscontro positivo circa l'operatività e la presenza sul territorio degli sportelli delle associazioni di cui si tratta".
 
 
I rilievi della Camera di Commercio, insomma, secondo il Tar, non contestano nel merito l'effettiva esistenza ed operatività degli sportelli in contrasto con quanto prevedono le norme (l'art. 5 del D.M. 156/2011) che consentono "l'esclusione dalla procedura limitatamente ai casi in cui si sia in presenza di irregolarità insanabili e, dunque, incidenti sul piano sostanziale dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti".
Tutto da rifare per l'assegnazione del seggio spettante ai rappresentanti dei consumatori nel Consiglio (istituito per il quinquennio 2013-2018) della Camera di Commercio di Foggia: lo ha stabilito il Tar Puglia con la sentenza depositata in segreteria l'8 settembre scorso, sentenza con cui, in pratica, il tribunale accoglie il ricorso di Adoc e Federconsumatori (esclusi dall'ente di via Dante dal procedimento di assegnazione del seggio) e annulla gli atti impugnati da questi ultimi.
ANNULLATO IL SEGGIO, CCIAA: "RICORREREMO AL CONSIGLIO DI STATO". A farne le spese, sarebbe, così, Emilio Di Conza: il decreto di nomina attraverso il quale occupa un posto in Consiglio Cciaa come rappresentante del raggruppamento Adiconsum-Lega Consumatori è stato dichiarato, appunto, illegittimo e, dunque, annullato dal Tribunale amministrativo regionale. Ma, contro la decisione, la Camera di Commercio ha già deliberato di ricorrere al Consiglio di Stato.
LA VICENDA. Il seggio in questione viene attribuito sulla base del numero di iscritti, del grado di rappresentatività e di presenza sul territorio delle associazioni concorrenti. Al termine del procedimento il seggio è stato assegnato a Adiconsum-Lega Consumatori dopo l'esclusione delle associazioni ricorrenti.
Ma per i giudici amministrativi, l'esclusione di Adoc e Federconsumatori dal procedimento di assegnazione del seggio nel nuovo Consiglio della Ccia (esclusione motivata dalla stessa Camera di Commercio nei termini di una carenza della documentazione consegnata per partecipare all'assegnazione) si è basata su un "ingiustificato aggravio degli oneri procedimentali" che ha conseguito come unico effetto quello di privilegiare il dato formale rispetto al dato sostanziale, "posto che la verifica avrebbe fornito un riscontro positivo circa l'operatività e la presenza sul territorio degli sportelli delle associazioni di cui si tratta".
BOCCIATI DAL TAR I RILIEVI DELLA CAMERA DI COMMERCIO. I rilievi della Camera di Commercio ad Adoc e Federconsumatori, insomma, secondo il Tar, non contestano nel merito l'effettiva esistenza ed operatività degli sportelli in contrasto con quanto prevedono le norme (l'art. 5 del D.M. 156/2011) che consentono "l'esclusione dalla procedura limitatamente ai casi in cui si sia in presenza di irregolarità insanabili e, dunque, incidenti sul piano sostanziale dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti".

di Redazione