Jobs Act secondo atto: la Grecia è qui tra noi. Arriva il demansionamento

di Claudio de Martino

Oggi voglio fare l’avvocato e voglio tediarvi con la seconda tornata del tanto decantato Jobs Act, che modifica una norma, quella contenuta all’art. 2103 del codice civile, che sopravviveva intatta da oltre quarant’anni, e che regola le mansioni dei lavoratori.

LE MANSIONI. Ebbene, fino alla modifica voluta da Poletti, le mansioni a cui un lavoratore poteva essere adibito dovevano essere equivalenti a quelle per cui era stato assunto. Che voleva dire? Che se eri assunto per fare il medico, non dovevi fare l’infermiere, che se eri una ragioniera, non potevano utilizzarti come donna delle pulizie: lo spostamento tra mansioni non poteva avere l’effetto di pregiudicare – ma anzi doveva al più arricchire – il bagaglio professionale del lavoratore. Tutto più o meno facile e tutto pacificamente ritenuto giusto. Professori e giudici hanno spiegato per anni che la norma garantiva il principio costituzionale della dignità della persona umana, il diritto a non veder svilita la propria professionalità e che, in sostanza, l’unica possibilità di adibire un lavoratore a mansioni inferiori era la presenza di una crisi aziendale, al fine di evitare il licenziamento.

COSA CAMBIA. Ma veniamo a come cambia la situazione dopo il secondo atto del Jobs Act. Anzitutto, il lavoratore può essere adibito a tutte quelle mansioni che siano corrispondenti allo stesso livello e categoria legale di inquadramento rispetto a quelle svolte. Lo sapete che vuol dire? Le categorie legali sono operai, impiegati, quadri e dirigenti: dunque, puoi essere adibito a qualunque tipo di mansione, purché resti sempre operaio, impiegato, quadro o dirigente. Nello stesso livello di inquadramento, poi, possono coesistere profili professionali ben diversi: ad esempio, l’autista, magazziniere, il contabile. E dunque, secondo il Jobs Act, se fai l’autista, domani possono impiegarti come contabile, e viceversa. Ma c’è di più. Nel caso di “modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore”, quest’ultimo può essere adibito a un livello di inquadramento inferiore, purché rientrante nella stessa categoria legale (ricordate? operaio, impiegato, quadro, dirigente): l’unica cosa che conta è che il mutamento di mansioni sia disposto per iscritto.

GLI ACCORDI "CAPESTRO". È poi possibile, in sede di conciliazione e di certificazione, stipulare dei patti individuali di modifica delle mansioni “nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione”. E dunque, se l’impresa ti mette con le spalle al muro con il diktat “o firmi o ti licenzio”, l’accordo che modifica le mansioni diventa perfettamente valido e non più impugnabile. I tecnici che leggono mi perdoneranno se ho riassunto con approssimazione questioni su cui chi fa il mio mestiere si trova a lavorare ogni giorno: volevo tediare, ma non troppo. Volevo evitare di riassumere il d.lgs. 81/2015 con la triste osservazione che la Grecia è già qui tra noi. Le misure di flessibilizzazione del mercato del lavoro oltre ogni misura, e forse oltre i limiti costituzionali, perché “ce le chiede l’Europa”, in Italia sono già arrivate da un pezzo. Solo che in pochi se ne sono accorti.


 COMMENTI
  • Saverio Nardella

    19/07/2015 ore 19:37:25

    Grazie Claudio, fa piacere sapere che anche a Foggia qualcuno ha capito che la deflazione salariale è già in piena attività in Italia.
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