Stampa questa pagina

Il ciclista investito ha sempre ragione? AIGA RISPONDE

Nuovo appuntamento con ‘Aiga risponde’, la rubrica a cura di AIGA Sezione di Foggia (associazione italiana giovani avvocati), che risponde ai quesiti legali dei lettori di Foggia Città Aperta. Periodicamente, gli avvocati analizzano casi concreti che coinvolgono i cittadini, offrendo un contributo importante per dirimere le questioni. Chiunque voglia porre un quesito può inviare una mail a redazione@foggiacittaaperta.it e visitare la pagina Facebook dell’Aiga sezione Foggia. A presiedere l’associazione è l’avvocato Valerio A. Vinelli, la rubrica è coordinata dall'avv. Fabrizia Gaia Postiglione.

IL CASO. La scorsa settimana sono incorso in un incidente stradale con un ciclista che, nel tentativo di sorpassarmi, ha invaso improvvisamente la mia carreggiata impattando contro la mia auto. Devo essere io a dover risarcire il ciclista, nonostante abbia osservato tutte le condizioni di sicurezza che il codice della strada? 

LA RISPOSTA (A CURA DELL’AVV. Valentina Rizzi).
 Caro lettore, una delle tante false credenze popolari è proprio quella di ritenere che il ciclista, urtato o investito da un’auto, abbia sempre ragione. La legge e la giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di responsabilità per il danno cagionato da circolazione di veicoli ci ricordano, invece e per fortuna, che non c’è nulla di più errato. Chi va in bicicletta deve rispettare il codice della strada tanto quanto il conducente di un veicolo. Il caso da Lei prospettato non fa eccezione a questa breve premessa di carattere generale, rientrando infatti nelle ipotesi di responsabilità per danno da sinistro stradale ex art. 2054 che, secondo le dinamiche dello stesso da Lei narrate, sembrerebbe ascrivibile al ciclista contro il quale è impattato con la sua auto.
 Il 1° comma cita testualmente: “Il conducente di un veicolo senza guide di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Ebbene, secondo la citata disposizione, che fissa una regola di portata generale, tutte le volte in cui sia chiara la dinamica dell’incidente e si accerti in concreto la colpa di uno dei due conducenti, questi è obbligato al risarcimento del danno subito, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Nel Suo caso, come si evince dal racconto, il soggetto obbligato al risarcimento non potrà che essere il conducente del velocipede che, con estrema avventatezza aveva deciso di sorpassarla in violazione delle condizioni di sicurezza imposte dal codice della strada, con invasione imprevedibile ed anomala della carreggiata da Lei percorsa secondo il proprio senso di marcia. 
 Pertanto, ove risulti accertata la dinamica del sinistro stradale e la colpa del ciclista, Le consiglio di agire in giudizio al fine di ottenere un risarcimento ex art. 2054, co. 1° c.c. a carico di quest’ultimo il quale, come la giurisprudenza ha ribadito più volte, per esonerarsi dall’obbligo risarcitorio dovrà fornire non solo la prova della sua assenza di colpa ma, altresì, la dimostrazione positiva della causa di forza maggiore o del fatto del terzo o dello stesso danneggiato che abbia cagionato il danno (c.d. caso fortuito); viceversa, su di Lei non graverà alcuna presunzione di corresponsabilità, né l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ove, invece, sarà Lei ad essere chiamato in giudizio dal ciclista che voglia ottenere una condanna ex art. 2054, co.1 cc a Suo carico, pur essendo Lei gravato dall’onere probatorio sopradetto, potrà agevolmente liberarsi provando la condotta anomala ed imprevedibile del ciclista, che ha incrociato casualmente sulla sua carreggiata, rendendo “inevitabile” l’impatto. Tuttavia occorre ricordare che la legge, in materia di responsabilità civile per il danno cagionato da veicoli, ha individuato un ulteriore e diverso regime di distribuzione della responsabilità, la c.d. presunzione di corresponsabilità. 
 La citata norma, al 2° comma, dispone testualmente: ”Nel caso di scontro tra veicoli si presume fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.” La disposizione in questione, come affermato anche di recente dalla Cassazione (Cass. Civile ord. 12610/2018, sez VI), fissa una regola di portata sussidiaria, in forza della quale i conducenti dei veicoli collisi si presumono responsabili in egual misura solo ove risulti l’impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità o comunque di stabilire con certezza l’incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell’evento dannoso. In questa ipotesi, su ciascuno dei due conducenti grava il medesimo onere probatorio; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve però necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma può anche risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente. 
 Detto altrimenti, anche nella denegata ipotesi in cui non sia chiara la dinamica e dunque sussista una presunzione di corresponsabilità a carico Suo e del ciclista, nel corso del giudizio eventualmente instauratosi, Lei potrà agevolmente superare la suddetta presunzione mediante la prova fornita indirettamente che potrà ricavarsi dall’ accertamento in concreto che la condotta di invasione anomala ed imprevedibile della carreggiata da parte del ciclista ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione del sinistro stradale.

di Redazione 


 COMMENTI
  •  reload