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“Alloggiati web”: ecco cosa rischia chi non comunica la presenza di ‘ospiti’

Articolo a cura di Salvatore Aiezza

Per quanti operano nel settore turistico, in particolare per i gestori di strutture ricettive, dai grandi complessi alberghieri, sino ai B&b, alle pensioni e ai gestori di “case-vacanze”, il problema relativo alle gestione degli ospiti (alloggiati), dal punto di vista della sicurezza pubblica e della comunicazione dei dati ad essi relativi, spesso ha destato non pochi grattacapi.

LA CORTE COSTITUZIONALE. La normativa, tuttora vigente, la si rinviene nell’art 109 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), oggetto in questi ultimi anni di diverse modifiche che, a volte, hanno dato luogo a difficoltà interpretative e applicative, tanto da richiedere l’intervento della Corte Costituzionale, la quale ha giudicato legittimo l’attuale sistema sanzionatorio per coloro violano la disposizione suddetta. L’art 109 del citato TULPS, prevede dunque un obbligo specifico per i titolari di strutture ricettive, ma non solo, di comunicare, giornalmente, all’Autorità di P.S., per ovvi motivi legati all’ordine e la sicurezza pubblica, i nominativi delle persone cui danno alloggio. Se, sino al recente passato, tale comunicazione richiedeva un impegno notevole del gestore dell’attività, oggi, grazie alla sburocratizzazione e digitalizzazione della P.A., la gestione degli alloggiati avviene in modo telematico.

ALLOGGIATI WEB. Il sistema, che prende il nome di “Alloggiati web”, regolamentato da D.M. del Ministero Interno 7 gennaio 2013 (GUn.14 del 17-1-2013), prevede, obbligatoriamente, attraverso un collegamento telematico con la Questura di competenza territoriale, la fornitura di apposite credenziali che l’operatore dovrà obbligatoriamente utilizzare per accedere al sistema ed inviare così, in modo telematico, i nominativi e gli altri dati richiesti, per coloro che ricevono alloggio. Un date base nazionale gestisce poi tutto il sistema dal punto di vista dell’ordine e sicurezza.

LA LOCAZIONE. Recentemente, nel giugno del corrente anno, il Ministero dell’Interno ha peraltro ribadito che l’obbligo di comunicare i nominativi degli ospiti e, dunque di richiedere le credenziali per accedere al sistema “Alloggiati web”, ricade anche su coloro che effettuano la locazione di appartamenti ammobiliati per brevi, o lunghi periodi (mai comunque superiori al mese, subentrando in tal caso il regime previsto per la “Cessione dei Fabbricati”, per ragioni di turismo, studio o lavoro. Quindi oltre ai B&B, affittacamere, case vacanze e tutte le altre strutture ricettive, anche quanti non sono “operatori turistici” veri e propri, ma diano i locazione appartamenti ammobiliati, per gli usi anzidetti e per periodi limitati, ovviamente a scopo di lucro, sottostanno agli obblighi di cui si è detto.

LE SANZIONI. Attenzione, perché la violazione di tale obbligo è sanzionata penalmente. Infatti dopo essere stato depenalizzato e quindi soggetto alla sola sanzione amministrativa, dall’art.7 della Legge 97/1995, L’articolo 8 della legge 135/2001 nel riscrivere completamente l'art. 109 del Tulps non ha previsto per la sua violazione, una specifica sanzione, pertanto nell'ipotesi in cui si accerta tale infrazione, deve applicarsi l'art. 17 del T.U.L.P.S. norma che prevede, per chi violi tale disposizione di legge, l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a € 206,00.

L’AUTORE. Articolo a cura del Dr Salvatore Aiezza. innovatore esperto della P.A.

di Redazione 


 COMMENTI
  • paolo

    13/08/2018 ore 15:03:53

    le stesse sanzioni si applicano anche a che effettua le comunicazioni in ritardo ?
  • roberto picchiassi

    22/09/2019 ore 12:36:49

    chiedo anch'io la stessa cosa chi comunica in ritardo la presenza di ospiti che rischia?
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