ASL e vaccini, ecco i documenti che servono per l’iscrizione a scuola
Il modello per l'autocertificazione scaricabile in PDF
Per iscriversi a scuola gli studenti fino a sedici anni hanno l’obbligo di dimostrare di aver effettuato le vaccinazioni obbligatorie. La Direzione della ASL Foggia ha reso nota la documentazione da presentare agli uffici scolastici.
L’AUTOCERTIFICAZIONE. Come detto in base al Decreto Lorenzin è necessario presentare una autocertificazione sottoscritta dal genitore/tutore/affidatario relativa alle vaccinazioni effettuate e/o prenotate o ad eventuale esonero o rinvio a data successiva. La documentazione attestante l’avvenuta ottemperanza all’obbligo vaccinale dovrà essere presentata entro il 10 marzo 2018.
LE ALTERNATIVE. In alternativa all’autocertificazione possono essere presentati: - Il certificato vaccinale o la copia del libretto delle vaccinazioni rilasciati dal competente servizio della ASL; - l’attestazione di regolarità dell’obbligo vaccinale rilasciata dal competente servizio della ASL o dalle farmacie abilitate; - l’idonea documentazione rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta che attesti l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale o l’omissione o rinvio a data successiva.
LE SCADENZE. I termini di scadenza per la presentazione della suddetta documentazione si differenziano in base alla scuola da frequentare. Per le scuole dell’infanzia (età 0-6 anni) la documentazione deve essere presentata entro l’11 settembre 2017 mentre per le le scuole elementari, medie di primo e secondo grado (6-16 anni) la scadenza è fissata al 31 ottobre 2017. L’ASL ricorda che i servizi vaccinali restano a disposizione dell’utenza per qualsiasi chiarimento o delucidazione.
I contenuti dei commenti rappresentano il punto di vista dell'autore, che se ne assume tutte le responsabilità. La redazione si riserva il diritto di conservare i dati identificativi, la data, l'ora e indirizzo IP al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle autorità competenti. La Corte di Cassazione, Sezione V, con sentenza n. 44126 del 29.11.2011, nega la possibilità di estendere alle pubblicazioni on-line la disciplina penale prevista per le pubblicazioni cartacee. Nello specifico le testate giornalistiche online (e i rispettivi direttori) non sono responsabili per i commenti diffamatori pubblicati dai lettori poichè è "impossibile impedire preventivamente la pubblicazione di commenti diffamatori". Ciò premesso, la redazione comunque si riserva il diritto di rimuovere, senza preavviso, commenti diffamatori e/o calunniosi, volgari e/o lesivi, che contengano messaggi promozionali politici e/o pubblicitari, che utilizzino un linguaggio scurrile.Riproduzione Riservata.