Biccari: sospesa vigilessa, timbrava e poi si dedicava alle faccende domestiche
I Carabinieri della Compagnia di Lucera hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare personale, emessa su richiesta della locale Procura della Repubblica dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia, che ha disposto la sospensione dal pubblico ufficio, per sei mesi, di A.D.F., agente di polizia locale in servizio presso il Comune di Biccari.
LE INDAGNI. Il provvedimento arriva al termine di un’attività di indagine sviluppata nel marzo scorso dai militari della Stazione di Biccari, anche con l’impiego di sistemi di videoregistrazione, e che aveva preso avvio da alcune segnalazioni pervenute da cittadini del piccolo centro: taluni di loro lamentavano comportamenti irregolari tenuti dalla vigilessa, che a loro dire abbandonava arbitrariamente il proprio posto di lavoro per recarsi a svolgere faccende domestiche nell’abitazione di alcuni suoi congiunti. E' emerso che l’agente di polizia locale, dopo aver registrato la propria presenza utilizzando il marcatore temporale installato presso il Comune di Biccari, faceva effettivamente rientro presso l’abitazione indicata per svolgere le faccende più disparate.
40% DI ASSENZE. Secondo la ricostruzione fornita dai militari la donna, che nel lasso temporale in cui sono state svolte le indagini avrebbe dovuto svolgere 66 ore lavorative, si è arbitrariamente assentata per 26 ore circa, pari al 40% del totale, rendendosi dunque responsabile del reato di truffa aggravata. Sulla scorta di tali risultanze e dopo aver proceduto all’interrogatorio dell’indagata, il Giudice per le Indagini Preliminari ha così deciso di emettere a suo carico il provvedimento di sospensione dal pubblico impiego.
I contenuti dei commenti rappresentano il punto di vista dell'autore, che se ne assume tutte le responsabilità. La redazione si riserva il diritto di conservare i dati identificativi, la data, l'ora e indirizzo IP al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle autorità competenti. La Corte di Cassazione, Sezione V, con sentenza n. 44126 del 29.11.2011, nega la possibilità di estendere alle pubblicazioni on-line la disciplina penale prevista per le pubblicazioni cartacee. Nello specifico le testate giornalistiche online (e i rispettivi direttori) non sono responsabili per i commenti diffamatori pubblicati dai lettori poichè è "impossibile impedire preventivamente la pubblicazione di commenti diffamatori". Ciò premesso, la redazione comunque si riserva il diritto di rimuovere, senza preavviso, commenti diffamatori e/o calunniosi, volgari e/o lesivi, che contengano messaggi promozionali politici e/o pubblicitari, che utilizzino un linguaggio scurrile.Riproduzione Riservata.