Stampa questa pagina

Cassazione: “Le imprese dell’eolico devono pagare la Cosap", in arrivo altri 9 milioni di euro alla Provincia

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dall’Anev (Associazione nazionale energia del vento) e da altre società operanti nel settore delle energie rinnovabili contro la sentenza del Consiglio di Stato che nel dicembre 2020 aveva convalidato gli aumenti introdotti dal canone dopo l’abrogazione della tassa annua. Le imprese dell’eolico dovranno quindi pagare la Cosap alla Provincia

GATTA. Il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, ha commentato: “La battaglia che avevamo intrapreso al momento del mio insediamento ha visto riconosciuta la sua piena legittimità. La correttezza e la regolarità del principio affermato con la decisione assunta dal Consiglio provinciale nel 2018 oggi vengono sanciti da tre Ordinanze della Cassazione, attraverso cui si conclude a favore della Provincia di Foggia un lungo contenzioso. Una vittoria molto rilevante, per la quale desidero ringraziare il Segretario Generale, Giacomo Scalzulli, e le risorse professionali interne dell’Ente per l’egregio e puntuale lavoro svolto”.

GLI IMPORTI. “Prima della nostra delibera le imprese che operano nel campo delle energie rinnovabili versavano ogni anno nelle casse della Provincia una tassa complessivamente stimata in 34mila euro – spiega il presidente della Provincia –. Con la nuova regolamentazione, di cui la Cassazione ha riconosciuto la legittimità, invece, la Provincia di Foggia ha già incassato nei due di vigenza della Cosap, riferiti alle annualità 2019 e 2020, 7 milioni 52mila 806 euro e dovrà riscuoterne coattivamente altri 9 milioni 114mila 312 euro. Risorse economiche che utilizzeremo per potenziare gli investimenti sulla manutenzione stradale e quella degli edifici scolastici”.

LE ORDINANZE. “Il principio affermato con queste Ordinanze è quello che ho sempre sostenuto e per il quale mi sono battuto. E cioè che le società operanti nel settore delle energie rinnovabili non possono essere considerate imprese erogatrici di servizi pubblici o strumentali all’erogazione di servizi pubblici – sottolinea il presidente della Provincia –. Una considerazione in cui, tra l’altro, va tenuto conto delle conseguenze degli scavi operati dalle società sulla rete stradale provinciale, giacché gli interventi per i cavidotti compromettono l’intero assetto delle arterie interessate e non la sola parte laterale. Un’occupazione di suoli, giova ricordarlo, che si estende per una dimensione lineare di oltre 300 chilometri e che, di conseguenza, incide in modo significativo sull’attività manutentiva che l’Ente ha poi il compito di mettere in campo”.

di Redazione 


 COMMENTI
  • COSIMO

    31/05/2022 ore 12:06:44

    quindi questa cosa vale per TUTTE le province itraliane?
  •  reload