Commercio alimenti e bevande, una legge regionale per regolare orari, chioschi e posteggi
Un’importante innovazione legislativa, che incide i uno dei settori più importanti dell’economia e imprenditoria pugliese, è quella introdotta dalla Regione Puglia nel mese di aprile. Con la Legge Regionale nr. 24 del 16/4/2015, pubblicata sul B.U.R.P. del successivo 22.4, intitolata “Codice del Commercio”, è stato infatti innovato tutto il settore relativo al commercio, nelle sue molteplici forme, nonché l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il nuovo codice ha così unificato e reso più agevole l’applicazione delle norme che regolano tale materia e già oggetto di varie Leggi, oggi abrogate dalla novella legislativa: (tra queste la Legge 11/2003 sul commercio e 18/2001, commercio su aree pubbliche).
ALIMENTI E BEVANDE. Moltissime sono le novità introdotte dalla Legge 24/15, che prevede competenze comunali, da subito esercitabili, ed interventi che necessitano invece di apposite conferenze di servizi o piani attuativi da parte della Regione. Una delle innovazioni di impatto più immediato e che più da vicino riguarda sia coloro i quali esercitano queste attività, che noi semplici cittadini, e sulla quale vorrei soffermarmi, è la nuova normativa sugli esercizi di somministrazione alimenti e bevande: in primis con la disapplicazione, in Puglia, della oramai famosa Legge 287/91 (disciplina dei Pubblici esercizi). L’unica Legge, oggi applicabile al settore è pertanto quella in argomento. Finisce, così, per esempio, l’era della suddivisione in tabelle delle attività di somministrazione. La SCIA per l’apertura di un nuovo esercizio, permette oggi di svolgere qualsivoglia attività: Bar, trattoria, ristorante ecc. L’ Art. 38 della Legge recita infatti: “Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia che
comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell’attivita. Il successivo art. 64, al nr.5, prevede, per chi già sia titolare di autorizzazione ( o abbia inoltrato la SCIA) ai sensi dell’articolo 3 della l. 287/1991, che, previo aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria, hanno diritto ad estendere la propria attività secondo quanto previsto all’articolo 38, senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.
Una ulteriore e significativa semplificazione, dunque, in linea con quanto prevedono i nuovi indirizzi politici/amministrativi per l’azione della P.A.
Il Comune avrà anche la possibilità di individuare zone di particolare interesse ove contingentare l’apertura di detti esercizi, per l’apertura dei quali sarà necessaria la vera e propria autorizzazione ( di conseguenza il titolare non potrà avviare subito l’attività, come avviene con la SCIA, ma dovrà attendere il rilascio del titolo autorizzativo).
I comuni, in particolare, potranno individuare le aree in cui l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Non solo: in accordo con le associazioni e organizzazioni di settore, il comune può ora, individuare, le zone del territorio comunale e/o le fasce orarie in cui è limitata l’apertura di esercizi commerciali e l’esercizio di attivita su aree pubbliche o di pubblici esercizi per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, igienico sanitari, di compatibilita acustica o altre motivazioni di interesse generale.
Questi ultimi due poteri d’intervento dei Comuni, sono di immediata rilevanza quanto all’importanza che potranno assumere nella gestione dei rapporti, a volte davvero molto complessi, tra esercenti attività frequentate da numerose persone e sino a notte inoltrata, quali quelle di somministrazione, e gli abitanti delle zone adiacenti e limitrofe: specie in alcun comuni; in alcuni periodi dell’anno e in concomitanza con eventi che richiamano un gran numero di avventori. Le fasce orarie di apertura e chiusura, saranno quelle destinate ad aver maggiore rilievo, atteso che oggi, la stessa Legge Regionale lo ribadisce, è possibile determinare liberamente orari di apertura e chiusura dei locali e restare aperti anche 24 ore.
Molte altre norme sono poi destinate alla tutela dei consumatori, come per es: la pubblicità dei prezzi, l’obbligo anche per ristoranti, pizzerie e simili di esporre all’esterno o comunque ben visibili il listino ecc.
I Comuni, grazie al nuovo Codice del Commercio, sono ora, anche, gli unici enti competenti in materia sanzionatoria ( previste sanzioni amministrative elevate per l’inosservanza della Legge; sospensioni e revoche delle licenze). I proventi delle sanzioni amministrative saranno introitati dallo stesso ente, che avrà competenza anche in materia di ricorsi.
Dovrebbe finire, inoltre, l’era dei chioschi e posteggi abusivi e selvaggi, che tanto sta facendo discutere in questi ultimi tempi, grazie al nuovo assetto normativo in materia di licenze per vendita in forma itinerante e assegnazione di posteggi nei mercati e nelle fiere. Una Legge importante, dunque, che, si spera, trovi subito completa e idonea applicazione. (A
cura del dr. Salvatore Aiezza, innovatore della P.A.)
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