Stampa questa pagina

Erbacce, sterpaglie e terreni incolti, ordinanza della sindaca: "I proprietari devono pulire entro 20 giorni"

Siepi che invadono le sedi viarie e i marciapiedi, piante radicate in aree incolte poste lungo il ciglio delle strade o delle rotaie, piantagioni collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali. Sono solo alcune delle situazioni che accertano lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato di Foggia, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree. Ora, però, contro il degrado urbano arriva l'ordinanza sindacale che pone un ultimatum a tutti i proprietari, ai conduttori ed agli affittuari di terreni incolti in genere affinché procedano a interventi di pulizia. A partire dalla data di pubblicazione dell'ordinanza (oggi, 9 luglio), i proprietari avranno 20 giorni per procedere, a propria cura e spese, a una serie di opere a tutela del territorio.

GLI INTERVENTI. Il dettagliato elenco delle azioni è pubblicato nell'ordinanza e si articola in undici punti: 1. Taglio della vegetazione incolta radicata in giardini e villette privati; 2. Taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni privati incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche; 3. Taglio delle siepi private e dei rami che si protendono sul suolo pubblico; 4. È vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo; 5. È vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucchiato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali rettili, ratti, cani o gatti randagi ed altri, o tali da favorire il rischio di incendi; 6. È fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori ed agli affittuari di fondi di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi; 7. È fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori ed agli affittuari dei fondi a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade o le rotaie, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale o ferroviario; 8. È fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori ed agli affittuari, di terreni di conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alla sede ferroviaria o alle strade comunali eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie; 9. È fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori ed agli affittuari di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica; fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle rotaie o strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi; 10. È fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori ed agli affittuari di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinanti con la sede ferroviaria fino a 20 metri dal relativo confine; 11. È fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori ed agli affittuari di terreni di eseguire nuovi impianti nel pieno rispetto delle distanze previste dal Codice della Strada.
Qualora venga accertata l’inadempienza si procederà d’ufficio in via sostitutiva e con rivalsa di ogni spesa da aversi a carico dei soggetti inadempienti.

di Redazione 


 COMMENTI
  •  reload