Erbacce, sterpaglie e terreni incolti, ordinanza della sindaca: "I proprietari devono pulire entro 20 giorni"
Siepi che invadono le sedi viarie e i marciapiedi, piante radicate in aree incolte poste lungo il ciglio delle strade o delle rotaie, piantagioni collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali. Sono solo alcune delle situazioni che accertano lo stato di abbandono in cui versano alcune
aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato di Foggia, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree. Ora, però, contro il degrado urbano arriva l'ordinanza sindacale che pone un ultimatum a tutti i proprietari, ai conduttori ed agli affittuari di terreni incolti in genere affinché procedano a interventi di pulizia.
A partire dalla data di pubblicazione dell'ordinanza (oggi, 9 luglio), i proprietari avranno 20 giorni per procedere, a propria cura e spese, a una serie di opere a tutela del territorio.
GLI INTERVENTI. Il dettagliato elenco delle azioni è pubblicato nell'ordinanza e si articola in undici punti:
1. Taglio della vegetazione incolta radicata in giardini e villette privati;
2. Taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni privati incolti in
prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
3. Taglio delle siepi private e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
4. È vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale
di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla
natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo
provocando inquinamento momentaneo o duraturo;
5. È vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucchiato o
affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei
confronti dell'uomo quali rettili, ratti, cani o gatti randagi ed altri, o tali da favorire il rischio di
incendi;
6. È fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori ed agli affittuari di fondi di curare la superficie del
proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia o di ramaglie e che
la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il
territorio pubblico e privato da incendi;
7. È fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori ed agli affittuari dei fondi a tenere regolate le siepi
vive in modo da non restringere o danneggiare le strade o le rotaie, a tagliare i rami delle piante
che si protendono oltre il ciglio stradale o ferroviario;
8. È fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori ed agli affittuari, di terreni di conservare in buono
stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alla
sede ferroviaria o alle strade comunali eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni
epoca in cui esse siano necessarie;
9. È fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori ed agli affittuari di aree agricole non coltivate, di aree
urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai
responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e
commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di
pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni
elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica;
fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere alla estirpazione di
sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui
cigli delle rotaie o strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio,
mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
10. È fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori ed agli affittuari di terreni coltivati o tenuti a pascolo e
incolti, di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni
confinanti con la sede ferroviaria fino a 20 metri dal relativo confine;
11. È fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori ed agli affittuari di terreni di eseguire nuovi impianti
nel pieno rispetto delle distanze previste dal Codice della Strada. Qualora venga accertata l’inadempienza si procederà d’ufficio in via sostitutiva e con
rivalsa di ogni spesa da aversi a carico dei soggetti inadempienti.
I contenuti dei commenti rappresentano il punto di vista dell'autore, che se ne assume tutte le responsabilità. La redazione si riserva il diritto di conservare i dati identificativi, la data, l'ora e indirizzo IP al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle autorità competenti. La Corte di Cassazione, Sezione V, con sentenza n. 44126 del 29.11.2011, nega la possibilità di estendere alle pubblicazioni on-line la disciplina penale prevista per le pubblicazioni cartacee. Nello specifico le testate giornalistiche online (e i rispettivi direttori) non sono responsabili per i commenti diffamatori pubblicati dai lettori poichè è "impossibile impedire preventivamente la pubblicazione di commenti diffamatori". Ciò premesso, la redazione comunque si riserva il diritto di rimuovere, senza preavviso, commenti diffamatori e/o calunniosi, volgari e/o lesivi, che contengano messaggi promozionali politici e/o pubblicitari, che utilizzino un linguaggio scurrile.Riproduzione Riservata.