Chiedeva soldi agli extracomunitari in cambio di documenti falsi: arrestato a Foggia un consulente del lavoro
Sono 312 i casi accertati dalla Procura
Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia, a seguito delle indagini dirette dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Foggia, nei confronti di A. F., classe ’74, con precedenti, gravemente indiziato del reato di favoreggiamento della permanenza illegale sul Territorio Nazionale di 312 extracomunitari, di varie nazionalità del continente africano, privi dei requisiti di cui al Testo Unico Immigrazione.
IL TITOLO DI SOGGIORNO. L’attività investigativa esperita dalla Squadra Mobile, in perfetta sinergia con il Pubblico Ministero, ha permesso di evidenziare un raffinato meccanismo volto, dietro compenso, alla creazione di documentazione volta alla produzione presso svariati Uffici Immigrazione dislocati su tutto il Territorio Nazionale in sede di richiesta di rilascio del titolo di soggiorno.
L'ARRESTO. Più in particolare, attraverso soggetti giuridici, prevalentemente società create artatamente e non realmente attive, intestate a terzi soggetti, con partite IVA disattivate, l’uomo - sfruttando la postazione del proprio posto di lavoro -, trasmetteva false comunicazioni di instaurazione di rapporti di lavoro, fornendo agli immigrati, in cambio di un compenso, copie delle comunicazioni di assunzione (modelli UNILAV), contratti di lavoro, buste paga, nonché, in alcuni casi, anche falsi contratti di locazione di unità abitative e certificazioni di residenza. I casi accertati di compravendita della predetta documentazione tra l’uomo e le persone straniere sono stati 312. Al termine della formalità di rito, è stato associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
I contenuti dei commenti rappresentano il punto di vista dell'autore, che se ne assume tutte le responsabilità. La redazione si riserva il diritto di conservare i dati identificativi, la data, l'ora e indirizzo IP al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle autorità competenti. La Corte di Cassazione, Sezione V, con sentenza n. 44126 del 29.11.2011, nega la possibilità di estendere alle pubblicazioni on-line la disciplina penale prevista per le pubblicazioni cartacee. Nello specifico le testate giornalistiche online (e i rispettivi direttori) non sono responsabili per i commenti diffamatori pubblicati dai lettori poichè è "impossibile impedire preventivamente la pubblicazione di commenti diffamatori". Ciò premesso, la redazione comunque si riserva il diritto di rimuovere, senza preavviso, commenti diffamatori e/o calunniosi, volgari e/o lesivi, che contengano messaggi promozionali politici e/o pubblicitari, che utilizzino un linguaggio scurrile.Riproduzione Riservata.