Parchi, villa e distributori automatici: la nuova ordinanza anti Covid di Landella
Nuova ordinanza anti-Covid del sindaco di Foggia, Franco Landella. Scaduta la proroga del precedente provvedimento, il primo cittadino ha firmato ulteriori misure tese a contenere la diffusione del virus.
LA VILLA. In particolare, fino al 5 marzo è prevista la chiusura della Villa Comunale, ad eccezione del solo transito pedonale all’interno della stessa mediante l’utilizzo degli accessi di Via Scillitani e Via Galliani dalle ore 7:00 alle ore 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di tipologia consentita dalla normativa vigente con l’obbligo di indossare correttamente un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina), fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l’uso continuativo della mascherina, e fatta eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone conviventi.
I PARCHI. Prevista inoltre la chiusura, per tutti i giorni della settimana, dei parchi giochi comunali recintati e il divieto di accesso a quelli non recintati.
I DISTRIBUTORI AUTOMATICI. Si regolamenta inoltre l’apertura per tutti i giorni della settimana, dalle ore 06,00 alle ore 22,00, di tutti i distributori automatici h24 di alimenti e bevande con l’obbligo di dotarsi di un impianto di videosorveglianza da remoto coadiuvato da sistema audio che possa interagire immediatamente con gli avventori, al fine di evitare e prevenire situazioni di assembramento sia all’interno dei locali che nelle adiacenze degli stessi e qualora necessario di fare richiesta urgente di intervento alle forze di polizia nonché al rispetto di tutti i protocolli di sicurezza di cui alla presa di responsabilità acquisita dall’amministrazione comunale e con il divieto, per tutti i giorni della settimana, dalle ore 18,00 alle ore 22,00, di somministrare caffè, bevande calde e alcolici. La validità della presente ordinanza decorre dal 16 febbraio 2021 al 5 marzo 2021, fatta salva ulteriore eventuale proroga. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza resteranno valide anche in caso di eventuali sopravvenute disposizioni governative e/o regionali nella parte in cui queste dovessero contenere disposizioni meno restrittive.
LE SANZIONI. Le violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, da 400 a 1.000 euro. Gli esercizi commerciali per i quali venga accertata la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno assoggettati alla chiusura temporanea con obbligo di non proseguire l’attività con conseguente segnalazione al Prefetto per l’adozione del provvedimento di chiusura da 5 a 30 giorni.
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