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Natale a Foggia, ordinanza su bottiglie di vetro e lattine durante gli eventi

Divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in bottiglie di vetro e in lattina in occasione delle manifestazioni all`aperto periodo dall’8 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019. È questo il titolo dell’ordinanza sindacale, riferita agli eventi natalizi nella città di Foggia per “garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica”. 

IL PROVVEDIMENTO. A decorrere dalle ore 00:00 del giorno di svolgimento di ciascuna manifestazione e fino alle ore 07:00 del giorno successivo - si legge nel provvedimento -, a decorrere dalla data dell’8 dicembre 2018 fino al 7 gennaio 2019 - in tutte le aree all’aperto in cui si svolgono manifestazioni con intrattenimenti o spettacoli e, comunque, per le quali si verificano fenomeni di aggregazione di massa, nonché nelle aree limitrofe localizzate entro metri cinquecento oltre il perimetro in cui si svolge ciascuna manifestazione, viene previsto: 
a) Il divieto a chiunque di introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nell’area interessata alla manifestazione; 
b) Il divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso, nell’area interessata alla manifestazione; 
c) ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma: il divieto di vendita a qualsiasi titolo, ivi compresa quella mediante distributori automatici, somministrazione e consumo di tutte le bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine, con somministrazione unicamente in bicchieri di carta o di plastica. 
Potranno essere introdotte nelle aree di svolgimento delle manifestazioni esclusivamente bottiglie di bibite in plastica e prive di tappo. Previsto inoltre l’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva rimozione dei tappi dai detti contenitori e l’obbligo a tutti di esporre in modo ben visibile la presente ordinanza per l’informativa per l’utenza dei divieti. 
Il divieto di cui sopra non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, a condizione che l’esercente al termine della consumazione, si attivi per smaltire le bottiglie di vetro e lattine, permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra . 

LE MULTE. L’inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità civile e penali, comporterà l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da euro 25 ad euro 500.

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di Redazione 


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