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Incidenti al Pinto, una giornata a porte chiuse e 5mila euro di multa per Foggia e Casertana

Una giornata a porte chiuse e 5mila euro di ammenda. Il Giudice sportivo ha punito così Casertana e Foggia dopo gli incidenti di lunedì scorso. La sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse sarà scontata dai rossoneri in occasione della gara contro il Monterosi, in programma il 23 dicembre. Al momento, pertanto (a meno di provvedimenti del prefetto come accadde in occasione degli incidenti di Taranto), lo stadio Zaccheria sarà regolarmente aperto al pubblico in occasione del match di domenica 10 dicembre contro il Potenza. 

IL PROVVEDIMENTO. Ecco, nel dettaglio, la ricostruzione del Giudice sportivo, passo per passo.
Il Giudice Sportivo, rileva che, dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica), risulta quanto segue: 1. i sostenitori della Società Foggia, posizionati nel Settore loro riservato, dopo il loro ingresso nel'impianto avvenuto al 17° minuto del primo tempo, hanno lanciato, all’interno del recinto di gioco (pista di atletica), numerosi petardi di notevole potenza e alcuni di media potenza; hanno, altresì, lanciato all’indirizzo del Settore Distinti, occupato dai tifosi della Casertana, e all’interno del recinto di gioco, numerosi bengala;
2. al 35° minuto del primo tempo, i sostenitori del Foggia lanciavano un bengala sul campo per destinazione in prossimità della linea di fondo, davanti all’Assistente Arbitrale n. 2, determinando con tale condotta la sospensione momentanea della gara per circa due minuti e il danneggiamento di una porzione del manto in erba artificiale della misura di circa 40cm x 20cm; si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per spengere il bengala con l’idrante;
3. dal 17° minuto del primo tempo e fino al termine della prima frazione di gioco, le tifoserie si lanciavano reciprocamente bengala e petardi, molti dei quali non riuscivano a raggiungere il Settore occupato dalla tifoseria avversaria, finendo nel Settore “Cuscinetto”;
4. alcuni sostenitori del Foggia scavalcavano il divisorio della Curva e, dal Settore “Cuscinetto”, lanciavano bengala che colpivano alcuni tifosi della Casertana nel Settore Distinti;
5. le tifoserie si lanciavano reciprocamente anche numerose bottigliette di plastica, pietre, un rubinetto di metallo e pezzi di maioliche;
6. durante l’intervallo, alcuni sostenitori del Foggia (circa 6-7) scavalcavano la recinzione e si dirigevano sulla pista di atletica in prossimità del Settore Distinti per cercare il contatto con la tifoseria avversaria e numerosi sostenitori della Casertana (circa 50), posizionati nel Settore Distinti, divellevano il cancello che dà accesso al recinto di gioco e alcuni di loro (circa 6/7) entravano in contatto con i tifosi del Foggia;
7. alcuni sostenitori del Foggia (circa 3), dopo aver scavalcato a loro volta la barriera del loro Settore, iniziavano una colluttazione, durata circa due minuti, con un tifoso della Casertana che rimaneva a terra privo di sensi e veniva soccorso prima dalla Polizia e successivamente dal personale sanitario con l’ambulanza; dai referti è emerso, altresì, che le Forze di Polizia, per ristabilire l’ordine, hanno lanciato alcuni lacrimogeni nel settore Distinti occupato dai tifosi della Casertana;
8. le condotte poste in essere da entrambe le tifoserie hanno determinato un ritardo di 38 minuti sull’orario di inizio del secondo tempo: la gara è ripresa solo dopo che le due tifoserie sono state ricondotte all’interno dei Settori a loro riservati ed è stato messo in sicurezza il cancello danneggiato con l’ausilio di due catene e lucchetti.
9. Dai referti della Procura Federale e del Commissario di Campo sono emerse, altresì, a carico della Società Casertana le seguenti condotte: a) la quasi totalità (90%) dei sostenitori, posizionati nei Settori Tribuna e Distinti, al 91° minuto della gara, hanno intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; b) i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Distinti, al 4° e 28° minuto del primo tempo, hanno esposto uno striscione (delle dimensioni di circa 5 metri) contenente una frase offensiva nei confronti della Squadra avversaria.
10. Dai referti sono emerse, altresì, a carico della Società Foggia le seguenti condotte. La totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, ha intonato: a) al 21°, al 28° ed al 29° minuto del primo tempo, cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quale insulti beceri e di pessimo gusto e che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; b) al 29° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti della squadra avversaria; c) al 67°, 68° e 69°, per cinque volte, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale; d) al 91° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra.

di Redazione 


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