Incidenti al Pinto, una giornata a porte chiuse e 5mila euro di multa per Foggia e Casertana
Una giornata a porte chiuse e 5mila euro di ammenda. Il Giudice sportivo ha punito così Casertana e Foggia dopo gli incidenti di lunedì scorso. La sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse sarà scontata dai rossoneri in occasione della gara contro il Monterosi, in programma il 23 dicembre. Al momento, pertanto (a meno di provvedimenti del prefetto come accadde in occasione degli incidenti di Taranto), lo stadio Zaccheria sarà regolarmente aperto al pubblico in occasione del match di domenica 10 dicembre contro il Potenza.
IL PROVVEDIMENTO. Ecco, nel dettaglio, la ricostruzione del Giudice sportivo, passo per passo. Il Giudice Sportivo,
rileva che, dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione
fotografica), risulta quanto segue:
1. i sostenitori della Società Foggia, posizionati nel Settore loro riservato, dopo il loro ingresso
nel'impianto avvenuto al 17° minuto del primo tempo, hanno lanciato, all’interno del recinto di gioco
(pista di atletica), numerosi petardi di notevole potenza e alcuni di media potenza; hanno, altresì,
lanciato all’indirizzo del Settore Distinti, occupato dai tifosi della Casertana, e all’interno del recinto
di gioco, numerosi bengala;
2. al 35° minuto del primo tempo, i sostenitori del Foggia lanciavano un bengala sul campo per
destinazione in prossimità della linea di fondo, davanti all’Assistente Arbitrale n. 2, determinando
con tale condotta la sospensione momentanea della gara per circa due minuti e il danneggiamento
di una porzione del manto in erba artificiale della misura di circa 40cm x 20cm; si è reso necessario
l’intervento dei Vigili del Fuoco per spengere il bengala con l’idrante;
3. dal 17° minuto del primo tempo e fino al termine della prima frazione di gioco, le tifoserie si
lanciavano reciprocamente bengala e petardi, molti dei quali non riuscivano a raggiungere il Settore
occupato dalla tifoseria avversaria, finendo nel Settore “Cuscinetto”;
4. alcuni sostenitori del Foggia scavalcavano il divisorio della Curva e, dal Settore “Cuscinetto”,
lanciavano bengala che colpivano alcuni tifosi della Casertana nel Settore Distinti;
5. le tifoserie si lanciavano reciprocamente anche numerose bottigliette di plastica, pietre, un
rubinetto di metallo e pezzi di maioliche;
6. durante l’intervallo, alcuni sostenitori del Foggia (circa 6-7) scavalcavano la recinzione e si
dirigevano sulla pista di atletica in prossimità del Settore Distinti per cercare il contatto con la
tifoseria avversaria e numerosi sostenitori della Casertana (circa 50), posizionati nel Settore Distinti, divellevano il cancello che dà accesso al recinto di gioco e alcuni di loro (circa 6/7)
entravano in contatto con i tifosi del Foggia;
7. alcuni sostenitori del Foggia (circa 3), dopo aver scavalcato a loro volta la barriera del loro
Settore, iniziavano una colluttazione, durata circa due minuti, con un tifoso della Casertana che
rimaneva a terra privo di sensi e veniva soccorso prima dalla Polizia e successivamente dal
personale sanitario con l’ambulanza; dai referti è emerso, altresì, che le Forze di Polizia, per ristabilire l’ordine, hanno lanciato alcuni
lacrimogeni nel settore Distinti occupato dai tifosi della Casertana; 8. le condotte poste in essere da entrambe le tifoserie hanno determinato un ritardo di 38 minuti
sull’orario di inizio del secondo tempo: la gara è ripresa solo dopo che le due tifoserie sono state
ricondotte all’interno dei Settori a loro riservati ed è stato messo in sicurezza il cancello
danneggiato con l’ausilio di due catene e lucchetti. 9. Dai referti della Procura Federale e del Commissario di Campo sono emerse, altresì, a carico
della Società Casertana le seguenti condotte:
a) la quasi totalità (90%) dei sostenitori, posizionati nei Settori Tribuna e Distinti, al 91° minuto della
gara, hanno intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione
dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF
(2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri
e di pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o
insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento
discriminante;
b) i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Distinti, al 4° e 28° minuto del primo tempo,
hanno esposto uno striscione (delle dimensioni di circa 5 metri) contenente una frase offensiva nei
confronti della Squadra avversaria.
10. Dai referti sono emerse, altresì, a carico della Società Foggia le seguenti condotte.
La totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, ha intonato:
a) al 21°, al 28° ed al 29° minuto del primo tempo, cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi
avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione
pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere
qualificati quale insulti beceri e di pessimo gusto e che, direttamente o indirettamente, hanno
comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in
essere un comportamento discriminante;
b) al 29° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti della squadra
avversaria;
c) al 67°, 68° e 69°, per cinque volte, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che,
direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di
origine territoriale;
d) al 91° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra.
I contenuti dei commenti rappresentano il punto di vista dell'autore, che se ne assume tutte le responsabilità. La redazione si riserva il diritto di conservare i dati identificativi, la data, l'ora e indirizzo IP al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle autorità competenti. La Corte di Cassazione, Sezione V, con sentenza n. 44126 del 29.11.2011, nega la possibilità di estendere alle pubblicazioni on-line la disciplina penale prevista per le pubblicazioni cartacee. Nello specifico le testate giornalistiche online (e i rispettivi direttori) non sono responsabili per i commenti diffamatori pubblicati dai lettori poichè è "impossibile impedire preventivamente la pubblicazione di commenti diffamatori". Ciò premesso, la redazione comunque si riserva il diritto di rimuovere, senza preavviso, commenti diffamatori e/o calunniosi, volgari e/o lesivi, che contengano messaggi promozionali politici e/o pubblicitari, che utilizzino un linguaggio scurrile.Riproduzione Riservata.