Il Comune di Foggia vince una causa da 1,2 milioni. De Santis: "Vittoria importante per la città e per la tutela delle risorse pubbliche"
Importante vittoria giudiziaria per il Comune di Foggia, che, grazie all'attività della propria
Avvocatura, ha ottenuto dal Tribunale di Foggia la revoca di un decreto ingiuntivo relativo
a una pretesa creditoria di circa 1,2 milioni di euro, oltre 950.000 euro di Interessi moratori,
avanzata da Banca Sistema S.p.A. per crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica
da parte della società GALA S.p.A.
LE CONTESTAZIONI. Con la sentenza n. 2258/2026, pubblicata il 29 ottobre 2026, la Seconda Sezione Civile
del Tribunale di Foggia, nella persona del giudice Alberto Cianfarini, ha accolto
l'opposizione proposta dall'Amministrazione comunale, riconoscendo la fondatezza delle
contestazioni relative alla mancata dimostrazione del credito e al rischio di duplicazione
delle somme richieste.
La vicenda giudiziaria, avviata nel 2018, riguardava un decreto ingiuntivo dell'importo di
1.199.534,72 euro, emesso in relazione a fatture per la fornitura di energia elettrica. Il
Tribunale ha rilevato che la documentazione prodotta dalle società creditrici non
consentiva di ricostruire con certezza le somme effettivamente dovute, evidenziando la
possibile sovrapposizione delle pretese creditorie con quelle oggetto di un altro
procedimento giudiziario.
La sentenza ha inoltre disposto la condanna delle controparti al pagamento delle spese di
giudizio, liquidate complessivamente in 23.000 euro, oltre accessori di legge, ponendo a
loro carico anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
IL COMMENTO. «Si tratta di una vittoria di grande rilevanza per il Comune di Foggia - commenta l'assessore al Contenzioso, Giulio De Santis -, non soltanto per
l'importante valore economico della controversia, ma soprattutto perché dimostra quanto
sia fondamentale una difesa attenta, rigorosa e competente degli interessi dell'Ente e,
quindi, di tutti i cittadini. Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento e un
pubblico plauso all'Avvocatura comunale, alla dirigente avvocata Maria Teresa Antonucci e
alle avvocate Antonella Carlomagno e Renata Fiore, che hanno seguito e sostenuto con
professionalità, determinazione e competenza una controversia particolarmente
complessa. Il loro lavoro ha consentito di ottenere un risultato estremamente significativo,
facendo emergere criticità nella ricostruzione delle pretese creditorie e ottenendo una
pronuncia favorevole all'Amministrazione. Questa sentenza conferma un principio
fondamentale: ogni euro di denaro pubblico deve essere tutelato e ogni richiesta di
pagamento nei confronti del Comune deve essere rigorosamente verificata e
adeguatamente documentata. Come assessore con delega all'Avvocatura ritengo
importante valorizzare il lavoro, spesso silenzioso e lontano dai riflettori, dei professionisti
dell'Ente che quotidianamente difendono gli interessi della nostra comunità. L'Avvocatura comunale rappresenta un
presidio essenziale di legalità, competenza e buona amministrazione. La sua attività non si
limita alla gestione del contenzioso, ma contribuisce concretamente alla salvaguardia degli
equilibri finanziari dell'Ente e alla tutela delle risorse che appartengono alla collettività.
Questa non è soltanto una vittoria in tribunale: è una vittoria per Foggia, per la corretta
gestione delle risorse pubbliche e per il riconoscimento del valore delle professionalità che
operano all'interno del nostro Comune. Continueremo a sostenere e valorizzare
l'Avvocatura comunale, nella convinzione che un'Amministrazione forte sia anche quella
che sa difendere con competenza, fermezza e responsabilità gli interessi dei propri
cittadini».
I contenuti dei commenti rappresentano il punto di vista dell'autore, che se ne assume tutte le responsabilità. La redazione si riserva il diritto di conservare i dati identificativi, la data, l'ora e indirizzo IP al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle autorità competenti. La Corte di Cassazione, Sezione V, con sentenza n. 44126 del 29.11.2011, nega la possibilità di estendere alle pubblicazioni on-line la disciplina penale prevista per le pubblicazioni cartacee. Nello specifico le testate giornalistiche online (e i rispettivi direttori) non sono responsabili per i commenti diffamatori pubblicati dai lettori poichè è "impossibile impedire preventivamente la pubblicazione di commenti diffamatori". Ciò premesso, la redazione comunque si riserva il diritto di rimuovere, senza preavviso, commenti diffamatori e/o calunniosi, volgari e/o lesivi, che contengano messaggi promozionali politici e/o pubblicitari, che utilizzino un linguaggio scurrile.Riproduzione Riservata.