“Malamovida”, alcol ai minori: sospensione della licenza per un locale del centro
Era stato già colpito in passato
Continuano i controlli di Polizia Amministrativa in tutto il territorio provinciale da parte della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia, al fine di prevenire condotte illecite e garantire la sicurezza dei cittadini.
ALCOL AI MINORI. In particolare, nel centro storico di Foggia è stato notificato al titolare di un esercizio commerciale – già colpito in passato da analoga misura – il provvedimento di sospensione per trenta giorni della licenza, adottato ex art. 100 T.U.L.P.S. dal Questore di Foggia. Dettagliatamente, all’esito di un controllo effettuato nell’ambito degli innumerevoli servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al contrasto del fenomeno della “malamovida”, soprattutto nelle zone del centro storico della città di Foggia, si è appurato come nell’esercizio commerciale in questione la somministrazione di bevande alcoliche avvenisse anche nei confronti di soggetti evidentemente minorenni, senza che ci si premunisse di verificare l’età dei consumatori.
IL PROVVEDIMENTO. All’esito dell’attività istruttoria espletata dalla Divisione P.A.S. della Questura di Foggia e al netto delle iniziative previste dalle vigenti norme penali, il Questore della Provincia di Foggia emetteva il provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. di sospensione per giorni trenta della licenza per somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dello stesso esercizio.
VALUTAZIONE DELLA REVOCA DELLA LICENZA. Attesa la gravità dell’episodio, nel quale i titolari dell’attività di somministrazione non hanno tenuto in considerazione, oltre alle previsioni di legge, le necessità di tutela della salute dei minori, questo ufficio valuterà la proposizione della revoca della licenza agli uffici competenti.
I contenuti dei commenti rappresentano il punto di vista dell'autore, che se ne assume tutte le responsabilità. La redazione si riserva il diritto di conservare i dati identificativi, la data, l'ora e indirizzo IP al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle autorità competenti. La Corte di Cassazione, Sezione V, con sentenza n. 44126 del 29.11.2011, nega la possibilità di estendere alle pubblicazioni on-line la disciplina penale prevista per le pubblicazioni cartacee. Nello specifico le testate giornalistiche online (e i rispettivi direttori) non sono responsabili per i commenti diffamatori pubblicati dai lettori poichè è "impossibile impedire preventivamente la pubblicazione di commenti diffamatori". Ciò premesso, la redazione comunque si riserva il diritto di rimuovere, senza preavviso, commenti diffamatori e/o calunniosi, volgari e/o lesivi, che contengano messaggi promozionali politici e/o pubblicitari, che utilizzino un linguaggio scurrile.Riproduzione Riservata.