"Medimex", divieto di vendita e consumo di bevande in bottiglie, contenitori di vetro e lattine
Vietare la vendita, somministrazione e consumo di bevande in bottiglie, contenitori di vetro e lattine al fine di prevenire situazioni pregiudizievoli per l’incolumità pubblica a tutela dell’integrità fisica degli utenti che parteciperanno alla manifestazione. In occasione della manifestazione "Medimex", in programma a Foggia dall’11 al 14 aprile, in cui è previsto lo svolgimento di concerti live nelle serate del 12 e 13 aprile in piazza Cavour, è stata emessa un'ordinanza sindacale, "per scongiurare il rischio di lesioni fisiche rinvenienti dalla dispersione al suolo di contenitori e bottiglie in vetro utilizzate per il consumo di bevande, soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle persone".
L'ORDINANZA. A decorrere dalle ore 16:00 del 12 aprile alle 07:00 del 13 aprile e dalle ore 16:00 del 13 aprile alle 7:00 del 14 aprile 2019, nell’area di seguito descritta e precisamente in piazza Cavour, Via Lanza, Via Torelli, Viale XXIV Maggio, Via Scillitani, Via Galliani, Largo Papa Giovanni Paolo II, Via Galliani, Via IV Novembre, Via Rosati, corso Giannone è vietato a chiunque introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nell’area interessata alla manifestazione. E' vietato a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso, nell’area interessata alla manifestazione.
E' vietato ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma: il divieto di vendita a qualsiasi titolo, ivi compresa quella mediante distributori automatici, somministrazione e consumo di tutte le bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine, con somministrazione unicamente in bicchieri di carta o di plastica. Potranno essere introdotte nelle aree di svolgimento delle manifestazioni esclusivamente bottiglie di bibite in plastica e prive di tappo.
GLI OBBLIGHI. C'è l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva rimozione dei tappi dai detti contenitori e di esporre in modo ben visibile la presente ordinanza per l’informativa per l’utenza dei divieti di cui trattasi.
Il divieto non è applicabile nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, a condizione che l’esercente al termine della consumazione, si attivi per smaltire le bottiglie di vetro e lattine.
Il divieto è esteso altresì a tutte le analoghe attività economiche ubicate e comprese nel raggio di cinquecento metri dall’area individuata.
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LE SANZIONI. L’inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l’irrogazione della sanzione amministrativa
di cui all’art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da euro 25 ad euro 500.
L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.p.
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