Operazione dei carabinieri, restituiti 44 reperti archeologici alla Soprintendenza Bat e Foggia
Il Comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di Firenze ha restituito 44 reperti archeologici di pregevole manifattura alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.
L’attività investigativa del personale del Nucleo TPC di Firenze è stata avviata da una segnalazione pervenuta dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno che ha permesso di sequestrare 98 reperti archeologici di straordinaria bellezza e importanza scientifica, poiché mancanti della documentazione attestante la legittima provenienza.
I PERIODI. I beni, rinvenuti all’interno di un’abitazione privata erano appartenuti a una persona deceduta.
Il successivo esame tecnico-scientifico condotto dal funzionario archeologo della Soprintendenza, ha associato i reperti in riferimento a tre periodi temporali specifici: Etrusco, Dauno-apulo e Sannitico-campano.
Il valore storico-archeologico dei reperti attribuibili alle produzioni daunie e magno-greche è correlato alla eccezionale qualità e unicità degli esemplari provenienti da contesti tombali e votivi databili tra il VII e il III sec. a.C.
Per questo motivo 44 tra il totale dei 98 reperti archeologici recuperati sono stati assegnati definitivamente alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, competente per l’area di provenienza dei beni provento di scavi clandestini.
I restanti reperti, anch’essi di pregevole fattura e stato di conservazione, sono stati restituiti alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno.
LA LEGGE. Alla luce di quanto accertato nel corso delle indagini, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, in virtù della normativa vigente, ne ha disposto la restituzione alle diramazioni periferiche del Ministero della Cultura.
La normativa vigente attribuisce allo Stato la proprietà assoluta degli oggetti di interesse artistico, storico e archeologico rinvenuti nel sottosuolo o dai fondali marini, a partire dall’anno 1909 che ha dato origine alla prima legge di tutela in ottemperanza alla Legge n. 364 del 1909. Dopo tale data, il possesso di reperti archeologici provenienti dal territorio nazionale è ritenuto lecito solo in presenza di documenti o altri titoli che ne dimostrino il regolare acquisto o lascito ereditario, ovvero costituisca quota parte del premio di rinvenimento riconosciuto al cittadino da parte dello Stato a seguito di rinvenimento “fortuito”.
I contenuti dei commenti rappresentano il punto di vista dell'autore, che se ne assume tutte le responsabilità. La redazione si riserva il diritto di conservare i dati identificativi, la data, l'ora e indirizzo IP al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle autorità competenti. La Corte di Cassazione, Sezione V, con sentenza n. 44126 del 29.11.2011, nega la possibilità di estendere alle pubblicazioni on-line la disciplina penale prevista per le pubblicazioni cartacee. Nello specifico le testate giornalistiche online (e i rispettivi direttori) non sono responsabili per i commenti diffamatori pubblicati dai lettori poichè è "impossibile impedire preventivamente la pubblicazione di commenti diffamatori". Ciò premesso, la redazione comunque si riserva il diritto di rimuovere, senza preavviso, commenti diffamatori e/o calunniosi, volgari e/o lesivi, che contengano messaggi promozionali politici e/o pubblicitari, che utilizzino un linguaggio scurrile.Riproduzione Riservata.