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Ordinanza di patteggiamento, pubblicazione della sentenza

La giudice per le indagini preliminari, dottoressa Odette Eronia, all'udienza del 3 ottobre 2022, con l'intervento del pubblico ministero, Dottor Roberto Galli, e con l'assistenza del cancelliere, Pasquita Lotti, a seguito della formulazione delle conclusioni delle parti, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
 
SENTENZA

nei confronti di Annese Lorenzo, nato a Foggia il 16/10/1956 residente in Orta Nova alla via Martiri Resistenza n.3, difeso di fiducia dall'avvocato Lorena Preda del Foro di Foggia,
 
IMPUTATO
del reato di cui all'articolo 2 co.1 bis, D.L. numero 463/1983, convertito con modificazioni nella legge numero 638/1983 perché, in qualità di legale rappresentante della ditta “Il Progetto Verde Società Cooperativa” con sede legale in Orta Nova, via Campese lotto numero 3, ometteva di versare all'I.N.P.S. di Foggia le ritenute previdenziali assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nel periodo dettagliatamente riportato nel prospetto che segue, per un totale complessivo di euro 12.712,89
1 – Gennaio 2016 euro 3.844,34
2- Febbrario 2016 euro 8.868,55
Con la recidiva semplice ex articolo 99, co.1, c. p in Foggia dal 16/2/2016 al 16/3/2016 (prescrizione sospesa ai sensi dell'articolo 2, co 1 quarter, D.L. 463/83).  
 
CONCLUSIONI

Il P.M. e la difesa chiedono la definizione con applicazione della pena ex art. 444 e c.p.p. di mesi uno giorni dieci di reclusione ed euro 268,00 di multa  
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto penale di condanna emesso in data 18/10/2021, il GIP condannava Annese Lorenzo alla pena di euro 2450,00 di multa. In data 4/5/2022 il difensore di fiducia dell'imputato, munito di Procura speciale, proponeva opposizione all'anzidetto decreto penale di condanna e chiedeva la definizione del procedimento con il rito alternativo di cui all'articolo 444 c.p.p.
All'udienza del 11/7/202, vista l’istanza di applicazione della pena depositata dal difensore nonché il consenso manifestato dal Pubblico Ministero, il GIP invitava il difensore a riformulare l’istanza di patteggiamento motivando la concessione delle attenuanti generiche e indicando una condizione alla concessione di un secondo beneficio ex articolo 163 c.p.
All’udienza del 5/10/2022, la prima tenuta della scrivente, la difesa depositava nuova richiesta di applicazione della pena, con il consenso del Pubblico Ministero, così determinata:
- pena base: mesi due di reclusione ed euro 400 di multa, per il reato di cui all'articolo 2 co1 bis, D.L. numero 638/1983;
- riconosciute le attenuanti generiche ex articolo 62 bis c.p., con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante;
- ridotta ex articolo 444 c.p.p. alla pena finale dei mesi uno giorni dieci ed euro 268,00
- previa pubblicazione della sentenza sul sito web oppure nel giornale locale “Gazzetta del Mezzogiorno”;
subordinando l'istanza alla sospensione condizionale della pena ex articolo 163 c.p. e alla concessione dei benefici di legge.
Il Tribunale ha provveduto come segue.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel caso di specie, non pare adottabile alcuna formula di non luogo a provvedere ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., attese le risultanze delle fonti di prova in atti, rappresentate dall'intero fascicolo delle indagini preliminari, pienamente utilizzabile attesa la scelta del rito. Tanto premesso, ricorrono tutte le condizioni previste dagli articoli 444 e ss c. p. p., ritenendo corretta la quantificazione giuridica dei fatti, la valutazione delle circostanze così come prospettata dalle parti e congrua l’entità della pena da irrogare, avuto riguardo ai parametri di cui all'articolo 133 c.p., alla concreta offensività della condotta e alle personalità dell'imputato. Sussistono altresì le condizioni di legge per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Dispone a carico dell'imputato la pubblicazione sul giornale locale “Gazzetta del Mezzogiorno”, anche in via telematica, della presente sentenza per un termine di giorni 15 a fa data dal passaggio in giudicato della stessa
 
P.Q.M.

Letti gli artt. 444 ss c.p.p., applica, su concorde richiesta delle Parti, nei confronti di Annese Lorenzo in relazione al reato lui ascritto la pena finale di mesi uno giorni dieci di reclusione ed euro 268,00 di multa. Dispone a carico dell'imputato la pubblicazione sul giornale locale “Gazzetta del Mezzogiorno”, anche in via telematica, della presente sentenza per un termine di giorni quindici a far data dal passaggio in giudicato dalla stessa. Pena sospesa alle condizioni di legge.
Motivi contestuali.
Foggia, 3 ottobre 2022
La giudice Odetta Eronia

di Redazione 


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