Fase 2 in Puglia: riaprono parchi tematici e corsi individuali - L'ORDINANZA DI EMILIANO
Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’ordinanza numero 243 con l’aggiornamento e l’integrazione delle Linee guida regionali sulle attività economiche e produttive (di cui all’Ordinanza del 17 maggio 2020 n. 237) e sulla riapertura delle attività corsistiche e dei parchi divertimento. SCARICA IL TESTO INTEGRALE IN PDF
INTEGRAZIONI PER TURISMO E PISCINE. Sono approvate, ed immediatamente applicabili nell’ambito dell’intero territorio regionale, le Linee guida regionali (allegato 1 all’ordinanza num. 243) contenenti le misure già adottate con le Linee guida regionali di cui all’Ordinanza 17 maggio n.237, debitamente integrate per i settori “Attività turistiche: stabilimenti balneari e spiagge”, “Piscine”, “Strutture ricettive”, “Strutture ricettive all’aria aperta” nonché ulteriori misure di prevenzione e contenimento idonee a consentire la riapertura delle ulteriori attività di cui al successivo articolo 2.
CORSI E PARCHI TEMATICI. A partire dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, è consentita la riapertura delle seguenti attività: - attività di centri per corsi e lezioni individuali privati (a titolo di esempio lingue straniere, musica, fotografia etc); - attività dei parchi tematici, parchi acquatici, luna-park e attrazioni dello spettacolo viaggiante;
ACCESSO AD ATTIVITA' SOSPESE. A partire dal 25 maggio 2020 è inoltre consentito, per le attività ancora sospese, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura.
PESCA E ALTRE ATTIVITA'. Nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, nel territorio regionale pugliese, restano consentite: - le attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea); - le attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli in maneggi o zone autorizzate per l’addestramento, da parte di proprietari affidatari, allevatori e addestratori; - la toelettatura animali; - la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi).
I contenuti dei commenti rappresentano il punto di vista dell'autore, che se ne assume tutte le responsabilità. La redazione si riserva il diritto di conservare i dati identificativi, la data, l'ora e indirizzo IP al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle autorità competenti. La Corte di Cassazione, Sezione V, con sentenza n. 44126 del 29.11.2011, nega la possibilità di estendere alle pubblicazioni on-line la disciplina penale prevista per le pubblicazioni cartacee. Nello specifico le testate giornalistiche online (e i rispettivi direttori) non sono responsabili per i commenti diffamatori pubblicati dai lettori poichè è "impossibile impedire preventivamente la pubblicazione di commenti diffamatori". Ciò premesso, la redazione comunque si riserva il diritto di rimuovere, senza preavviso, commenti diffamatori e/o calunniosi, volgari e/o lesivi, che contengano messaggi promozionali politici e/o pubblicitari, che utilizzino un linguaggio scurrile.Riproduzione Riservata.