Restrizioni per il periodo delle festività e bar chiusi il 24 e 31 dicembre L'ORDINANZA DI LANDELLA
Il sindaco di Foggia Franco Landella ha emesso un'ordinanza con lo scopo di evitare il rischio di assembramenti in città nel periodo delle festività natalizia. Le disposizioni resteranno valide anche in caso di eventuali sopravvenute disposizioni governative e/o regionali nella parte in cui queste dovessero contenere disposizioni meno restrittive.
LE CHIUSURE. Fino 15 gennaio 2021 per tutto il territorio comunale, ad integrazione dei divieti già previsti dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020: - la chiusura della Villa Comunale, ad eccezione del solo transito pedonale all’interno della stessa mediante l’utilizzo degli accessi di Via Scillitani e Via Galliani dalle ore 07:00 alle ore 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di tipologia consentita dalla normativa vigente con l’obbligo di indossare correttamente un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina), fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l’uso continuativo della mascherina, e fatta eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone conviventi; - l’accesso ai parchi, giardini ed aree verdi non recintati è condizionato, oltre che all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 1 – punto n. 10 – lettera “b)” del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, al rispetto delle seguenti ulteriori seguenti prescrizioni: - è consentito svolgervi esclusivamente attività motoria o sportiva in forma isolata o in compagnia di sole persone conviventi, con divieto di svolgimento di attività ludica di qualsiasi tipo; - è comunque vietata ogni attività motoria e/o sportiva in forma organizzata e/o di gruppo; - è fortemente raccomandato l’allontanamento dall’area nel caso in cui, per il numero elevato di fruitori, non risulti possibile mantenere il distanziamento fisico previsto dalle norme in vigore, fermo restando l’obbligo di allontanarsi dalla stessa area su richiesta degli organi di polizia preposti al controllo; - la chiusura, per tutti i giorni della settimana, dei parchi giochi comunali recintati e il divieto di accesso a quelli non recintati; - Il divieto dell’uso delle panchine pubbliche e di ogni altro manufatto idoneo ad essere utilizzato come seduta. E’ consentito sedersi solo in forma isolata e per brevi periodi di riposo nell’ambito dell’attività motoria o sportiva; - la chiusura al pubblico h24 dei Giardini Pubblici di Piazza Giordano per tutti i giorni della settimana; - Il divieto del consumo all’aperto di alimenti e bevande in qualsiasi contenitore; - l’obbligo di chiusura, per tutti i giorni della settimana, di tutti i distributori automatici H24 di alimenti e bevande, dalle ore 19:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, al fine di prevenire situazioni di assembramento in prossimità degli stessi, liberamente accessibili a tutti e senza alcuna forma di controllo, attesa l’assenza di un gestore o di personale delegato al controllo (soprattutto nelle ore serali e notturne);
FESTIVI E PREFESTIVI. Nei giorni 19, 20, 25, 26, 27 dicembre 2020, 1, 2, 3 5 e 6 gennaio 2021 dalle ore 11:00 alle ore 14:00 e dalle ore 18:00 alle ore 22:00 e nei giorni 24 e 31 dicembre dalle ore 11:00 alle ore 18:00, ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020: - la parziale chiusura al pubblico con ingresso contingentato delle seguenti aree: Via Lanza - Piazza U. Giordano (area pedonale) - Corso Vittorio Emanuele II, tratto da Via Diomede a Via Oberdan/C.so Garibaldi - Largo degli Scopari, Vico De Rosa, con divieto di permanervi o di transitarvi, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni. In tali aree, in presenza di più di quattro persone in fila in attesa dell’accesso a ciascun esercizio commerciale, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie, è fortemente raccomandato allontanarsi dall’area chiusa al pubblico per, eventualmente, farvi ritorno in un momento successivo, fermo restando l’obbligo di allontanarsi comunque dall’area stessa a richiesta degli organi di polizia preposti ai controlli; - i punti di accesso e di deflusso nelle suddette aree negli orari consentiti sono indicati in loco da apposita segnaletica e/o dal personale addetto, nonché la capienza massima delle aree così come innanzi individuate sono disciplinati da apposito piano anti assembramento redatto da un tecnico individuato dall’Amministrazione Comunale. Laddove si verificasse un livello di frequentazione delle aree prossimo al limite di capienza di ciascuna area si provvederà a restringere l’accesso ai soli residenti o abitanti nell’ambito della stessa, fino al ripristino delle condizioni di normalità; - il divieto assoluto di transito, nelle medesime aree per qualsiasi categoria di veicolo ad eccezione dei mezzi di soccorso, degli organi di polizia e dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili titolari di contrassegno ai sensi e per gli effetti degli artt. 188 del Codice della Strada e 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
BAR E RISTORANTI. Nei giorni 19, 20, 25, 26 e 27 dicembre 2020, 1, 2, 3 5 e 6 gennaio 2021 per tutto il territorio comunale ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020: - per tutti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) il divieto di asporto di bevande già a decorrere dalle ore 11:00; - la chiusura dei distributori automatici h24 di alimenti e bevande già a decorrere dalle ore 11:00;
LE VIGILIE DI NATALE E CAPODANNO. Nei giorni 24 e 31 dicembre 2020, per tutto il territorio comunale, ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020: - la chiusura al pubblico per tutte le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con divieto di asporto di alimenti e bevande a decorrere dalle ore 11:00 del 24 dicembre 2020 e del 31 dicembre 2020 fino alle ore 05:00 rispettivamente del 25 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 (fatte salve le eccezioni previste dal DPCM del 3 dicembre 2020 per la ristorazione con consegna a domicilio, nonché per le attività di ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, limitatamente ai servizi erogati in favore dei propri clienti che siano ivi alloggiati ed esclusivamente con servizio in camera); - la chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio già dalle ore 17:00, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
CENTRO STORICO CHIUSO. Nei giorni 19, 20, 24 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, 1, 2, 3 5 e 6 gennaio 2021 dalle ore 11:00 alle ore 22:00 ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020: - il divieto di stazionamento per le persone, nelle seguenti zone della città :Via Dante; Largo degli Scopari; Via Duomo; Piazza Del Lago; Piazza Pericle Felici; Piazza De Sanctis; Piazza Mercato; Piazza Martiri Triestini; Piazza Cesare Battisti; Via Oberdan; Piazza Padre Pio; Piazza De Gasperi; Corso Cairoli; Piazza Marconi; Corso Garibaldi (da Via Duomo a Corso Vittorio Emanuele II); Via Lanza; Piazza Giordano; Corso Vittorio Emanuele II; Piazza Federico II; Via Arpi (tratto tra piazza Baldassarre e Museo Civico) e aree limitrofe, Piazza Italia, Piazza Goeppingen, Quartiere Ferrovia (V.le XXIV Maggio, Via Podgora, Via Isonzo, Via Monte Sabotino, Via Montegrappa, Via Monfalcone, Via Monte San Michele, Via Bainsizza, Via Fiume, Via Piave, Via Trento, Via Pola, Via Trieste, Via Gorizia, Via Zara).
LE SANZIONI. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato le violazioni del decreto legge medesimo ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4 comma 1 del D.L. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00 e con le sanzioni accessorie ivi contemplate. - gli esercizi commerciali per i quali venga accertata la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno assoggettati alla chiusura temporanea con obbligo di non proseguire l’attività con conseguente segnalazione al Prefetto per l’adozione del provvedimento di chiusura ad 5 a 30 giorni.
Domenica in piazza italia vi erano decine di giovani assembrati senza che ci fosse un minimo controllo,incapacità di far rispettare le ordinanze, i dati ci dicono che Foggia e' la città in Puglia con i più alti contagi il codacons si e impegnato a denunciare i sindaci inadempienti per pandemia colposa sarebbe ora che si evidenziassero le responsabilità amministrative e operative
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