Tribunale di Foggia, pubblicazione della sentenza del 14/10/2025
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Pierluigi Minieri, all'udienza del
14.10.2025, in presenza del V.P.O. dott. Nicola Deletteriis e del cancelliere esperto dott.ssa Annarita Tucci,
ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
(anche allegata in pdf in fondo alla pagina) nei confronti di:
- MARCONE Nicola, nato a Foggia, in data 11.11.1978, ivi residente, alla piazza Del Carmine, n. 7 sottoposto
all'obbligo di presentazione alla p.g. per questo procedimento, già presente, oggi non comparso; difeso di
fiducia dall'avv. Crescenzo Maulucci, presente;
- DE VAIRE Gian Luigi, nato a Milano, in data 10.02.1997, residente in Foggia, alla via Filangieri, n. 6
sottoposto all'obbligo di presentazione alla p.g. per questo procedimento, già presente, oggi non comparso;
difeso di fiducia dall'avv. Vincenzo Paglia, presente;
IMPUTATI
"Del reato p.p. dagli artt. 56, 624, 625, n. 7, c.p. perché, in concorso e previo concerto tra loro, compivano
atti idonei e diretti in modo non equivoco, a impossessarsi della vettura Audi Q3 tg FF 110 CM di proprietà
di Riccardo Mancini nato a Desenzano del Garda il 22.10.1998 e residente in Sirmione in via Rè Desiderio n.
2, sottraendola al proprietario possessore, agendo su cosa esposta per necessità e consuetudine a pubblica
fede; non riuscendo nel loro intento per motivi indipendenti dalla loro volontà. Il 3.6.2025 in Foggia". CONCLUSIONI DELLE PARTI:
P.M.: previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata circostanza
aggravante e ritenuta la riduzione per il rito prescelto, condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro
120,00 di multa, per ciascuno degli imputati.
Difesa di MARCONE Nicola: previa esclusione della circostanza aggravante, riqualificato il fatto nell'ipotesi
del furto semplice, chiede l'assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis c.p.; in subordine, ferma l'esclusione della
circostanza aggravante e la riqualificazione nell'ipotesi di cui all'art. 624 c.p., chiede applicarsi il minimo
della pena e i benefici di legge.
Difesa di DE VAIRE Gian Luigi: previa esclusione della circostanza aggravante, riqualificato il fatto nell'ipotesi
del furto semplice, chiede l'assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis c.p.; in subordine, ferma la riqualificazione
nell'ipotesi di cui all'art. 624 c.p., chiede applicarsi il minimo della pena e i benefici di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Gli imputati MARCONE Nicola e DE VAIRE Gian Luigi erano presentati direttamente davanti al giudice del
dibattimento di questo Tribunale, all'udienza del 04.06.2025, per la convalida dell'arresto e il contestuale
giudizio direttissimo, essendo stati arrestati, in data 03.06.2025, dagli agenti di p.g. (in servizio presso la
Stazione dei Carabinieri di Foggia) per il reato in rubrica indicato.
In tale sede, si dava lettura della contestazione formulata dal P.M. e, su consenso delle parti, si acquisiva il
verbale di arresto ai fini della convalida, con domande a chiarimento rivolte all'ufficiale di p.g. Traversi
Mario. Gli imputati dichiaravano le proprie generalità; il MARCONE si avvaleva della facoltà di non
rispondere, limitandosi a rendere spontanee dichiarazioni, mentre il DE VAIRE si sottoponeva ad
interrogatorio.
Il P.M. chiedeva, quindi, la convalida dell'arresto, alla quale i difensori non si opponevano; in
considerazione della sussistenza dei presupposti di legge legittimanti l'arresto e del rispetto dei termini di
presentazione degli imputati, si procedeva alla convalida dello stesso (come da relativa ordinanza). Sul
piano cautelare, stante la richiesta avanzata dal P.M., si applicava nei confronti del MARCONE e del DE
VAIRE la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. (come da relativa ordinanza).
Si procedeva, quindi, al contestuale giudizio direttissimo, nel corso del quale gli imputati - ritualmente
avvisati della facoltà di chiedere un termine a difesa o la definizione del procedimento mediante un rito
alternativo - avanzavano, per mezzo dei loro legali, richiesta di termini a difesa.
In data 08.07.2025 i difensori degli imputati, muniti di procura speciale, chiedevano la definizione del
giudizio nelle forme del rito abbreviato; si disponeva, pertanto, il mutamento del rito e si acquisiva il
fascicolo del P.M.
All'udienza del 14.10.2025 si invitavano le parti a formulare le rispettive conclusioni, come indicate in
epigrafe, e, all'esito della camera di consiglio, si decideva come da dispositivo, che veniva reso pubblico
mediante lettura in udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE. In virtù delle risultanze probatorie utilizzabili ai fini della decisione, deve ritenersi provata, oltre ogni
ragionevole dubbio, la sussistenza del reato in contestazione e la penale responsabilità degli imputati
MARCONE Nicola e DE VAIRE Gian Luigi in ordine allo stesso.
Ciò posto, occorre chiarire preliminarmente quale sia il delitto ascritto ai predetti nel capo di imputazione;
secondo la prospettazione accusatoria, il MARCONE ed il DE VAIRE, in data 03.06.2025, in Foggia, si erano
resi responsabili, in concorso tra loro, del reato di tentato furto aggravato. Nello specifico, gli imputati, al
fine di trarne profitto, avevano compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi
dell'automobile Audi Q3 (targata FF110CM), di proprietà di Mancini Riccardo, non riuscendovi per cause
indipendenti dalla loro volontà.
Tanto chiarito, può affermarsi che la descritta ipotesi accusatoria ha trovato pieno e inequivocabile
riscontro negli atti di indagine e, in particolare, in quanto riportato nel verbale di arresto e nell'annotazione
di p.g. relativa al contenuto dei filmati di videosorveglianza e nella diretta visione degli stessi; sulla scorta di
tali elementi probatori (utilizzabili ai fini della decisione in virtù del rito scelto dalle difese), è possibile
ricostruire con certezza i fatti di cui al capo d'imputazione.
In data 03.06.25, alle ore 15:15 circa, gli agenti di p.g., uscendo (a bordo del veicolo Fiat Doblò, targato
CCDX555) dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia (ubicato alla via Strampelli), dopo aver
percorso alcuni metri, notavano sul marciapiede all'altezza del civico n. 4/A due soggetti di sesso maschile
in atteggiamento sospetto, i quali si stavano aggirando nei pressi della vettura Audi Q3 targata FF110CM ivi
parcheggiata (in uso privato a Mancini Riccardo, Comandante del NOR della Compagnia dei Carabinieri di
Foggia).
Gli operanti, pertanto, nel transitare, vedevano che uno di loro successivamente identificato nel prevenuto
MARCONE (cfr. scheda dattiloscopica) - con la mano destra era aggrappato al finestrino anteriore lato
passeggero della predetta vettura Audi, nel tentativo di abbassarlo, mentre con la mano sinistra
armeggiava all'interno dell'abitacolo; nel contempo, l'altro individuo - successivamente indentificato nel
prevenuto DE VAIRE (cfr. scheda dattiloscopica) era fermo a circa un metro dal veicolo e si guardava
attorno, svolgendo il compito di "palo".
Di conseguenza, gli operanti fermavano la loro vettura e, usciti dalla stessa, provavano ad avvicinarsi a tali
soggetti per chiedere loro cosa stessero facendo; i due prevenuti, tuttavia, tentavano dileguarsi a piedi per
le strade limitrofe e, in particolare, il MARCONE si dirigeva a passo svelto in direzione di viale Michelangelo,
mentre il DE VAIRE, camminando, si allontanava in direzione di via Bari. Gli agenti, pertanto, si ponevano
immediatamente all'inseguimento dei due soggetti e riuscivano a bloccare entrambi dopo pochi metri,
traendoli in arresto per il delitto in contestazione.
In seguito ai descritti eventi, gli agenti acquisivano i filmati del sistema di videosorveglianza installato
presso gli uffici del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia. La visione di tali immagini consentiva di
cogliere, in modo chiaro, le suddette condotte poste in essere dai prevenuti e dava puntuale riscontro alla
riportata ricostruzione degli eventi.
Come emerge, infatti, dalla relativa annotazione di p.g. e dalla diretta visione del filmato acquisito in atti i
due prevenuti erano dapprima sopraggiunti, a bordo di un ciclomotore tre ruote di colore scuro, in via
Nazareno Strampelli ed avevano parcheggiato il mezzo lungo il marciapiede adiacente l'ingresso della
palestra dell'Istituto scolastico "Giannone-Masi"; una volta scesi dal ciclomotore, i due si erano allontanati a
piedi in direzione via Bari, dopo qualche minuto erano ritornati nell'area ripresa dalla telecamera con
provenienza dal viale Michelangelo, erano saliti sul mezzo e si erano allontanati nuovamente verso viale
Michelangelo.
Dopo qualche minuto, la telecamera inquadrava nuovamente i due soggetti che erano tornati sul posto a
piedi, provenendo dal viale Michelangelo, e, dopo essersi avvicinati al veicolo Audi A3 di colore bianco
(targato FF110CM), avevano compiuto le attività, poi, direttamente percepite e descritte dagli operanti nel
verbale di arresto. In particolare, il soggetto vestito di chiaro successivamente identificato nel MARCONE
era ripreso mentre armeggiava all'interno del veicolo, infilando le mani nel finestrino anteriore del lato
passeggero, mentre l'altro soggetto successivamente identificato nel DE VAIRE rimaneva vicino a lui,
svolgendo il ruolo di "palo". Le immagini ritraevano anche l'arrivo del veicolo Fiat Doblo condotto dai
carabinieri ed il tentativo dei due prevenuti di allontanarsi, seguiti dai militari.
Infine, in sede di denuncia, Mancini Riccardo, premettendo di essere l'utilizzatore dell'auto in questione,
riferiva di averla parcheggiata, alle ore 13:50 circa, in via Nazareno Strampelli e di essere stato allertato, alle
ore 15:20 circa, dall'operante Traversi della presenza dei due individui che stavano manomettendo il
finestrino anteriore e avevano cercato di asportare un borsone di colore verde che si trovava su uno dei
sedili. Il Mancini, inoltre, precisava che l'auto era regolarmente chiusa a chiave, che aveva successivamente
constatato che il finestrino presentava un'apertura di circa 15 cm., ma che nulla era stato asportato.
Tanto chiarito in ordine alla ricostruzione dei fatti per cui è processo, è opportuno rilevare che le richiamate
risultanze probatorie, fondate sul contenuto del verbale di arresto e dell'annotazione di p.g. della cui
attendibilità non vi è motivo di dubitare per la precisione, compiutezza e completezza di quanto ivi indicato
e per la qualifica di pubblici ufficiali rivestita dei redattori, che lascia presupporre la mancanza di un
interesse privato all'esito del processo e sulle precisazioni fornite dal Traversi, non sono state in alcun
modo smentite da una diversa ricostruzione dei fatti, che non emerge dagli atti e non è stata fornita in
modo credibile dagli imputati, e convergono, quindi, nel senso prospettato dall'ipotesi accusatoria.
In tal senso, da un lato, occorre rilevare che la ricostruzione dei fatti riportata nel verbale di arresto è
inequivocabilmente riscontrata dalla visione diretta dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti in
loco e acquisiti in atti.
Da altro lato, preme evidenziare che le dichiarazioni rese dagli imputati in sede di convalida non risultano
idonee a scalfire e porre in dubbio siffatte risultanze. A ben vedere, infatti, il MARCONE ha sostanzialmente
ammesso l'addebito, affermando che il finestrino dell'auto era già abbassato e che aveva visto all'interno
dell'abitacolo un borsone, ma che lui non aveva forzato o rotto alcunché. La circostanza dallo stesso riferita
(relativamente al finestrino già aperto), oltre ad essere smentita dalle dichiarazioni rese dal Mancini in sede
di denuncia, non risulta comunque dirimente rispetto alla condotta contestatagli.
Di contro, il DE VAIRE ha negato ogni addebito e, in particolare, il suo coinvolgimento nella vicenda.
L'imputato, premettendo che non era loro intenzione rubare l'automobile (per la quale avrebbero
necessitato di attrezzature idonee), ha spiegato di non aver contribuito ai fatti e, in particolare, di non aver
svolto il ruolo di "palo". Il DE VAIRE, infatti, ha sostenuto di non essersi mai avvicinato all'auto e di non aver
nemmeno visto il MARCONE compiere l'azione delittuosa poiché aveva proseguito per la sua strada, senza
voltarsi indietro; ulteriormente sollecitato sul punto, l'imputato ha, poi, ammesso di essersi girato una sola
volta e di aver visto l'arrivo del veicolo Fiat Doblo. Quando il carabiniere lo aveva seguito e chiamato, lui,
senza opporre alcuna resistenza, era tornato indietro.
Quanto, poi, alla condotta tenuta poco prima del fatto e, in particolare, al loro ripetuto passaggio per la
suddetta strada, l'imputato con dichiarazioni, poco lineari, generiche e complessivamente non credibili - ha
sostenuto di non conoscere il MARCONE (se non di vista), di averlo incontrato poco prima e di avergli dato
un passaggio con il suo ciclomotore poiché zoppicava e faceva fatica a camminare; in seguito, dopo un
primo passaggio nei pressi della caserma dei Carabinieri, aveva nuovamente parcheggiato il mezzo, erano
scesi insieme ed avevano percorso un tragitto a piedi. Secondo la versione del DE VAIRE, lui aveva solo fatto
il giro del palazzo assieme al MARCONE con l'intenzione di liberarsi dello stesso e tornare a prendere il suo
veicolo.
Orbene, tale versione dei fatti, come anticipato, risulta estremamente generica, poco lineare, a tratti
contraddittoria ed è priva di qualsivoglia elemento di riscontro estrinseco che possa ritenersi idoneo a
corroborarne la veridicità; ed infatti, le riportate dichiarazioni del DE VAIRE risultano, di contro,
inequivocabilmente smentite dal contenuto del suddetto filmato.
L'asserita estraneità rispetto ai fatti in contestazione, in particolare, si pone in netto contrasto con la
condotta dallo stesso assunta - prima e dopo il tentativo di furto -, così come emergente dalla visione dei
filmati di videosorveglianza e dalla immediata percezione dei carabinieri che avevano proceduto all'arresto.
A tal riguardo, deve osservarsi che non risulta credibile la spiegazione con la quale il DE VAIRE ha provato a
giustificare i movimenti fatti, in compagnia del MARCONE, immediatamente prima dell'accaduto. Non
convince, in particolare, il fatto che lo stesso si trovasse in compagnia di persona a lui sconosciuta poiché gli
aveva dato un passaggio e si fosse ritrovato a percorrere sia a piedi, sia con il suo mezzo per tre volte la
stessa strada, ove poi, poco dopo, si erano avvicinati al veicolo oggetto del tentativo di furto.
Quanto, poi, al suo ruolo di "palo" mentre il complice si era avvicinato al veicolo ed aveva armeggiato vicino
al finestrino, deve osservarsi che lo stesso emerge pacificamente dal contenuto delle immagini acquisite in
atti; dalla diretta visione delle stesse si evince, infatti, che, contrariamente a quanto asserito dal DE VAIRE,
mentre il MARCONE si era avvicinato al mezzo e stava armeggiando vicino al finestrino, lui si era
sostanzialmente fermato e si era guardato attorno con fare sospetto. A ciò si aggiunga, che il DE VAIRE,
accortosi dell'arrivo del Fiat Doblo, era ripreso mentre si voltava indietro, verosimilmente per vedere se gli
agenti si fossero posti all'inseguimento solo del suo complice, per poi allontanarsi anche lui.
In definitiva, dunque, le dichiarazioni rese dagli imputati in sede di convalida devono, in tutta evidenza,
ritenersi inattendibili in quanto chiaramente finalizzate a negare la loro penale responsabilità o a
ridimensionare la gravità della condotta delittuosa posta in essere.
Pertanto, ricostruita nei termini in precedenza indicati la vicenda in esame, chiarite le ragioni per le quali il
contenuto degli atti di indagine deve essere ritenuto incontrovertibile ed esposte le ragioni per le quali la
tesi sostenuta dal DE VAIRE risulta evidentemente inattendibile, nessun dubbio residua in ordine alla
sussistenza del reato in contestazione pur con le precisazioni che a breve si esporranno e alla riferibilità
dello stesso ad entrambi gli imputati.
In primo luogo, non può, infatti, dubitarsi della sussistenza della condotta di tentato impossessamento di
beni altrui realizzata dagli imputati, ovvero del compimento da parte degli stessi "di atti idonei e diretti in
modo non equivoco" a tale scopo. Ciò in quanto, il MARCONE, in concorso con il suo complice (il DE VAIRE),
che svolgeva il ruolo di "palo", aveva forzato il finestrino laterale del suddetto veicolo, così riuscendo ad
introdurre la mano all'interno dell'abitacolo, con l'evidente scopo di impossessarsi del borsone ivi riposto (e
non dell'autovettura, come in seguito si chiarirà); lo stesso, infatti, era stato visto dagli operanti di p.g.
proprio mentre armeggiava vicino al veicolo, come pure nitidamente evincibile dalle riprese delle
telecamere di videosorveglianza.
Quanto al DE VAIRE, come anticipato, la riportata ricostruzione dei fatti rende evidente il suo concorso nel
reato in contestazione. Lo stesso, infatti, dopo essere giunto sul luogo dei fatti a bordo del suo veicolo in
compagnia del MARCONE, era ripreso più volte, nel medesimo contesto spazio-temporale, mentre si
aggirava con fare sospetto, in compagnia del predetto, nei pressi dell'autovettura in sosta; il DE VAIRE,
inoltre, mentre il complice teneva la descritta condotta illecita, si era guardato attorno, assumendo
evidentemente il ruolo di "palo". Ebbene, tali condotte devono ritenersi chiaramente indicative di un
condiviso accordo per la commissione del delitto e per la effettiva esecuzione dello stesso, atteso che il DE
VAIRE, pur non agendo personalmente sulla res, aveva comunque offerto un contributo causale effettivo
alla realizzazione del reato in contestazione, sia sul piano materiale (svolgendo il suddetto ruolo), che su
quello morale (in termini di rafforzamento del proposito criminoso).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che "l'opera del cosiddetto 'palo'
non ha importanza minima nella esecuzione del reato poiché tale funzione facilita la realizzazione
dell'attività criminosa e rafforza l'efficienza dell'opera dei correi garantendo l'impunità di costoro" (cfr. sul
punto Cass. Pen., sentenza n. 25900 del 7 luglio 2021 ed altre conformi come Cass. Pen., Sez. 2, sentenza n.
21453/2019).
Incontrovertibili risultano, inoltre, sia l'attribuibilità delle descritte condotte illecite agli imputati, atteso che
gli stessi erano colti in flagranza di reato dagli operanti di p.g., sia il dato dell'altruità del bene oggetto del
tentato furto dagli stessi perpetrato.
Proprio con riguardo all'oggetto della condotta delittuosa, deve rilevarsi che, diversamente da quanto
indicato nel capo di imputazione, sulla scorta della riportata ricostruzione della vicenda (evincibile dai
richiamati elementi probatori), può ragionevolmente affermarsi che l'oggetto della condotta criminosa era
il borsone posto all'interno dell'automobile e non il veicolo stesso. La circostanza, oltre ad essere sostenuta
dal MARCONE e dalla stessa persona offesa in sede di denuncia, è compatibile anche con le concrete
modalità dell'azione, così come direttamente percepite dagli operanti e risultanti anche dalla visione dei
filmati. Il predetto imputato, infatti, stava armeggiando all'interno dell'abitacolo, introducendo dal
finestrino la sua mano con l'evidente fine di afferrare il borsone ivi posto, piuttosto che di rubare il veicolo.
Resta pacifico, comunque, il dato dell'altruità del bene oggetto del furto, atteso che il borsone era posto
all'interno del veicolo, lasciato in sosta lungo la pubblica via e regolarmente chiuso a chiave, in uso al
Mancini e di sua proprietà.
Pertanto, pur ricostruita nei termini indicati la vicenda in esame, è opportuno evidenziare che la stessa è
parimenti idonea ad integrare pienamente l'ipotesi criminosa, così come contestata; l'operata
rideterminazione dell'oggetto del tentato furto non incide sostanzialmente sulla contestazione mossa nei
confronti degli imputati e non comporta alcuna lesione del diritto di difesa.
In tema di correlazione tra l'accusa e la sentenza, la Suprema Corte ha, infatti, chiarito che "la mutazione
della mera descrizione del fatto, che, senza incidere sulla sua storicità, sia volta a rendere quello riportato
nell'imputazione conforme a quanto risulta dagli atti e, quindi, è noto all'imputato, non preclude al giudice
di pronunciarsi sullo stesso, né gli impone di restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto non
costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la
Corte ha ravvisato una mera mutazione della descrizione del fatto in un caso in cui gli elementi contenuti in
rubrica e quelli rilevabili dagli atti erano idonei a far comprendere all'imputato l'oggetto dell'accusa)" (Cass.
Pen., Sez. 3, Sentenza n. 17829/2018).
Tutto ciò posto sul piano materiale della condotta contestata, si osservi, ancora, che le descritte circostanze
consentono di ritenere inequivocabilmente provato anche l'elemento psicologico, sub specie di dolo,
sotteso al reato di tentato furto in esame. In altri termini, è evidente che la condotta tenuta dal MARCONE
e dal DE VAIRE e le concrete circostanze sinora esaminate dimostrano chiaramente che i predetti erano ben
consapevoli dell'altruità del bene, trattandosi di un borsone posto all'interno di un veicolo altrui, e avevano
tentato agendo in concorso tra loro di impossessarsene dolosamente al fine di ottenere un illecito profitto.
In tal senso, inoltre, è opportuno sottolineare che anche il comportamento concretamente assunto dagli
imputati nel momento in cui venivano sorpresi dagli operanti ovvero, il fatto che gli stessi tentavano
frettolosamente di allontanarsi - è evidentemente espressivo della piena consapevolezza, in capo ad
entrambi, dell'illiceità dell'azione che stavano compiendo.
Ciò detto, occorre, inoltre, rilevare che gli esaminati elementi di prova consentono di ritenere
inequivocabilmente dimostrata anche la sussistenza della circostanza aggravante di cui al numero 7 dell'art.
625 c.p., contestata nell'ipotesi accusatoria, atteso che il borsone era riposto all'interno dell'auto,
regolarmente chiusa a chiave, lasciata in sosta lungo la pubblica via (come riscontrato dagli operanti) e,
quindi, esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede.
Sul punto e a conferma di tale valutazione, si osservi che la Suprema Corte, con orientamento ormai
consolidato, ha affermato che "ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo,
n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte 'per necessità e consuetudine' alla pubblica fede anche le cose
che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché
non costituenti la normale dotazione del veicolo" (Cass. Pen. Sez. 5, sentenza n. 47791/2022).
Pertanto, in virtù di quanto chiarito, può affermarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità,
in concorso tra loro, degli imputati MARCONE Nicola e DE VAIRE Gian Luigi per il delitto loro ascritto
nell'editto accusatorio.
Si ritiene di non poter applicare nel caso di specie la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. dal
momento che, per le allarmanti modalità della condotta e per la non esiguità del potenziale danno
economico per la vittima, l'offesa sottesa al reato in contestazione non può essere ritenuta di particolare
tenuità.
Quanto al trattamento sanzionatorio da riservare agli imputati, occorre rilevare che non emergono dagli
atti elementi suscettibili di positiva valorizzazione al fine di riconoscere agli stessi le circostanze attenuanti
generiche; la concessione di tali circostanze attenuanti non costituisce, infatti, un mero automatismo
processuale e deve ancorarsi a concreti e specifici elementi fattuali o processuali, nel caso di specie del
tutto mancanti.
Con riguardo alla quantificazione della pena, si ritiene equo, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p. (nello
specifico, la non trascurabile gravità della condotta materiale realizzata dagli imputati e l'allarmante
pervicacia criminale mostrata dagli stessi, che realizzavano la condotta in esame nei pressi di una Stazione
dei Carabinieri), partire dalla pena base di anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 450,00 di multa; tale
pena deve, poi, essere ridotta in virtù del rito prescelto, in modo da pervenire alla pena finale di anni uno e
mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa ciascuno.
All'affermazione di penale responsabilità degli imputati, segue per legge la condanna degli stessi al
pagamento delle spese processuali.
Lo stato di formale incensuratezza del DE VAIRE e la sua giovane età consentono di effettuare un giudizio
prognostico favorevole in ordine alla circostanza per la quale lo stesso si asterrà in futuro dal commettere
altri reati; si ritiene, pertanto, di poter riconoscere al DE VAIRE il beneficio della sospensione condizionale
della pena.
Quanto al MARCONE, in virtù della sua non particolarmente allarmante personalità, essendo lo stesso
gravato da un unico, risalente e non specifico precedente penale, si ritiene – anche in tal caso – di poter
effettuare un giudizio prognostico positivo in ordine all'eventualità che si asterrà in futuro dal commettere
ulteriori reati e di riconoscergli, quindi, il beneficio della sospensione condizionale della pena; tuttavia,
avendo il MARCONE già usufruito di tale istituto, la relativa concessione (nel presente giudizio) deve, ai
sensi dell'art. 165 c.p., essere subordinata alla pubblicazione della sentenza integrale, a cura del predetto,
su di un quotidiano locale entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della stessa.
Il riconoscimento di tale beneficio impone, ai sensi dell'art. 300, co. 3, c.p.p., di dichiarare cessata l'efficacia
delle misure cautelari cui il MARCONE e il DE VAIRE sono attualmente sottoposti.
Il carico dell'Ufficio giustifica la riserva del termine per il deposito delle motivazioni della sentenza, che si
indica in giorni novanta.
P.Q.M.
Letti gli artt. 438 ss., 533 e 535 c.p.p.,
dichiara gli imputati MARCONE Nicola e DE VAIRE Gian Luigi responsabili del reato loro ascritto e, praticata
la riduzione per il rito, li condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa
ciascuno, oltre spese di giudizio.
Letti gli artt. 163 ss. c.p.,
riconosce all'imputato DE VAIRE Gian Luigi il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Riconosce all'imputato MARCONE Nicola il beneficio della sospensione condizionale della pena,
subordinato alla pubblicazione della sentenza integrale, a cura del predetto, su di un quotidiano locale
entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della stessa.
Letto l'art. 300, co. 3, c.p.p.,
dichiara cessata l'efficacia delle misure cautelari cui gli imputati MARCONE Nicola e DE VAIRE Gian Luigi
sono attualmente sottoposti.
Indica in giorni novanta il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Foggia, 14.10.25
Il giudice
dott. Pierluigi Minieri
FIRMATO E DEPOSITATO
il 11/01/2026 alle ore 13:19
PIERLUIGI MINIERI
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