Tribunale di Foggia, pubblicazione della sentenza del 4/11/2025
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Pierluigi Minieri, alla pubblica udienza del 04.11.25, alla presenza del V.P.O. dott.ssa Olga Tagliaferri e del cancelliere esperto dott.ssa Annarita Tucci, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA (anche allegata in pdf in fondo alla pagina) nei confronti di: DI BENEDETTO Domenico, nato in data 21.05.1971, in Germania, residente in Serracapriola, alla via Luisa Sanfelice, nr. 8 - libero, assente; difeso d’ufficio dall’avv. Lorena Preda, presente IMPUTATO "A) Delitto di cui all'art. 612 bis commi 1 e 2 c.p., perché, con condotte reiterate, minacciava e molestava Pelusi Sara in modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia, tale da ingenerare un fondato timore per la sua incolumità e per quella dei propri cari e da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita; pedinandola e contattandola telefonicamente frequentemente e proferendole in più occasioni le seguenti espressioni: "Ti faccio vedere io chi sono, tu sei morta...sei una bastarda" Adesso vi faccio vedere io chi cazzo sono...siete morti". Reato commesso in Serracapriola (FG), dal maggio 2021 al 30/9/2021 (data delle s.i.t. della p.o.) B) del delitto p.p. dall'art. 629 c.p., perché, mediante minaccia consistita nel proferire le seguenti espressioni: "Se non prendi la macchina vengo di notte con l'accetta e ti ammazzo...io ti faccio fuori" costringeva Battaglia Anna, a pagargli l'autovettura Opel Corsa acquistata presso la concessionaria "Centro Auto SRL" per un importo di Euro 5.000,00. Reato commesso in Serracapriola (FG), nel luglio 2018". CONCLUSIONI DELLE PARTI: • P.M.: previa riqualificazione della fattispecie di cui all’art. 393 c.p., ritenuta la continuazione, condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione. • Difesa: assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, minimo della pena e benefici di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto emesso in data 17.06.2024, il G.U.P. del Tribunale di Foggia disponeva il rinvio a giudizio nei confronti dell’imputato DI BENEDETTO Domenico per rispondere dei reati di cui in epigrafe. Alla prima udienza del 17.09.2024, verificata la regolarità del contraddittorio, si procedeva all’apertura del dibattimento, con ammissione delle richieste di prova formulate dalle parti. In data 21.01.2025, su consenso delle parti e con domande a precisazione, si acquisivano gli atti contenenti le dichiarazioni predibattimentali rese da Pelusi Sara e Battaglia Anna (nello specifico, la querela sporta dalla prima e i verbali di s.i.t. rese da entrambe); all'esito il P.M. rinunciava al teste Manoni. All’udienza del 29.04.2025, su consenso delle parti, si acquisiva il verbale di sommarie informazioni rese dal teste Nigro Silvio, con rinuncia al suo esame e si procedeva all’audizione del teste D'Argenio Ruggiero; stante, inoltre, l’assenza ingiustificata dell’imputato, si riteneva superata la fase del suo esame. All’udienza del 04.11.2025, esaurita l’istruttoria dibattimentale, si invitavano le parti a formulare le rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe, e, all'esito della camera di consiglio, si decideva come da dispositivo che veniva reso pubblico mediante lettura in udienza. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE In virtù delle risultanze istruttorie emerse nel corso del processo, può affermarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell’imputato DI BENEDETTO Domenico in ordine al reato di minaccia (ex art. 612 co. 2 c.p.), così riqualificata la fattispecie di cui al capo A) di imputazione. A ben vedere, infatti, gli elementi istruttori acquisiti ai fini della decisione, consentono di ritenere, inequivocabilmente, dimostrata solo la sussistenza dell’indicato reato ma non anche di quello di atti persecutori in contestazione e l’ascrivibilità dello stesso al DI BENEDETTO. Di contro, l’imputato deve essere assolto, con formula dubitativa, dalla fattispecie delittuosa ascrittagli al capo B) dell'editto accusatorio perché il fatto non sussiste; in ragione delle considerazioni che si esporranno, infatti, le risultanze probatorie acquisite ai fini della decisione non consentono di ritenere inequivocabilmente dimostrata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 629 c.p. Ciò posto, al fine di consentire una migliore chiarezza espositiva, è opportuno delineare preliminarmente quale sia la contestazione mossa nei confronti dell’imputato. Secondo quanto indicato nel capo A) dell'editto accusatorio, il DI BENEDETTO, in Serracapriola, "dal maggio 2021 al 30/9/2021", si sarebbe reso responsabile del delitto di atti persecutori ai danni di Pelusi Sara; ciò in quanto, lo stesso avrebbe posto in essere una serie di reiterate molestie e minacce gravi, che avrebbero provocato nella Pelusi "un perdurante e grave stato di ansia, tale da ingenerare un fondato timore per la sua incolumità e per quella dei propri cari e da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita". All’imputato è, inoltre, contestato al capo B) il delitto di estorsione poiché lo stesso avrebbe minacciato Battaglia Anna, così costringendola a pagargli l’autovettura Opel Corsa acquistata presso la concessionaria "Centro Auto s.r.l." per un importo di euro 5.000,00. Tale ultima contestazione, come anticipato e come meglio si chiarirà, non ha trovato nella complessiva istruttoria svolta adeguati riscontri. Tanto premesso, preme sin da subito evidenziare che, in relazione alla fattispecie di reato di cui all’art. 612 bis c.p., la condotta delittuosa in contestazione consistita, secondo quanto riportato nel capo di imputazione, in reiterati pedinamenti e telefonate minatorie ("ti faccio vedere io chi sono, tu sei morta...sei una bastarda! Adesso vi faccio vedere io chi cazzo sono...siete morti") ha trovato pieno ed inequivocabile riscontro nelle risultanze istruttorie utilizzabili ai fini della decisione solo con riferimento ad una singola condotta (integrante il delitto di minaccia); sul punto, occorre chiarire che tale condotta può essere ritenuta pacificamente provata in tutti i suoi elementi costitutivi - in ragione delle credibili dichiarazioni rese dalla persona offesa e degli elementi di riscontro estrinseco emersi dall’istruttoria dibattimentale. Di contro, gli elementi probatori acquisiti non consentono di ritenere adeguatamente dimostrato che l’imputato aveva posto in essere anche ulteriori condotte moleste e minacciose nei confronti della persona offesa. Di conseguenza, risultando adeguatamente provata la sussistenza di una sola e specifica condotta minatoria, deve escludersi che la stessa sia idonea ad integrare il delitto di atti persecutori di cui al capo A) dell’imputazione. In ordine alle riportate valutazioni, poste a fondamento della presente decisione, si rende necessario effettuare una ulteriore precisazione. In particolare, è opportuno chiarire che l’indicata riqualificazione giuridica, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., della condotta di atti persecutori contestata al DI BENEDETTO in quella di minaccia grave, non è idonea ad incidere negativamente sul diritto di difesa dell’imputato. Sul punto, da un lato, preme, infatti, evidenziare che la condotta materiale di minaccia di cui l’imputato è ritenuto responsabile era esplicitamente indicata, in tutti i suoi elementi costitutivi, nel capo di imputazione, costituendo come osservato uno degli episodi nei quali si era concretizzato il reato di atti persecutori allo stesso ascritto. Da altro lato, è appena il caso di precisare che tale riqualificazione giuridica si risolve in senso favorevole al reo, essendo stato allo stesso ascritto un reato meno grave (minaccia) di quello originariamente contestatogli (atti persecutori). Orbene, fatte tali doverose premesse, si può ora passare ad analizzare gli elementi probatori emersi dall'espletata istruttoria, per poi soffermarsi sulle ragioni sottese alla presente decisione. A tal fine e per una maggiore chiarezza espositiva, è opportuno ricostruire la vicenda descritta al capo A) dell’imputazione partendo dalla versione dei fatti fornita dalla persona offesa Pelusi Sara, per poi analizzare le ulteriori risultanze istruttorie emerse nel corso del processo. In particolare, in sede di denuncia-querela e di sommarie informazioni (acquisite al fascicolo decisorio in virtù del consenso espresso dalle parti), la Pelusi premetteva di abitare con sua madre, Battaglia Anna, in uno stabile, al cui piano terra dimoravano anche sua sorella, Pelusi Lucia, ed il marito, DI BENEDETTO Domenico. Quest’ultimo – spiegava la persona offesa – aveva cominciato a tenere nei suoi confronti atteggiamenti insistenti dopo che lei aveva intrapreso, verso la fine del 2018, una relazione sentimentale con D'Argenio Ruggiero, col quale, per un certo periodo di tempo, era andata anche a convivere; durante tale lasso di tempo, il DI BENEDETTO spesso l’aveva telefonata e fermata per strada per chiederle come andava la sua relazione. Nell’aprile del 2021, la Pelusi era tornata a vivere a casa della madre a causa di un litigio con il D'Argenio, ma, dopo circa un mese, aveva ricucito i rapporti con quest'ultimo e avevano ripreso la loro relazione. La persona offesa affermava che il DI BENEDETTO, non accettando tale relazione sentimentale, aveva ricominciato con le sue telefonate insistenti e l'aveva accusata di aver preso indebitamente dalla madre del danaro di proprietà della sorella. Tali diatribe erano poi sfociate, nel maggio 2021, in una accesa discussione telefonica nel corso della quale l'imputato l'aveva minacciata di morte ("tu sei morta! Ti faccio vedere chi sono io"). Da tale momento, il DI BENEDETTO aveva cominciato a telefonarle ed a pedinarla sempre più frequentemente. Al riguardo, preme, tuttavia, evidenziare che la persona offesa, non riuscendo a contestualizzare temporalmente i vari episodi e a riferirne i dettagli, si soffermava solo su quello che, da ultimo, l'aveva indotta a sporgere denuncia. In particolare, nella notte tra il 19 e il 20 settembre 2021, mentre la Pelusi stava rientrando in casa, accompagnata dal suo fidanzato, il DI BENEDETTO aveva affiancato il loro veicolo e aveva cominciato ad inveire against il D'Argenio ("tu hai una diffida! Tu qua non puoi mettere piede! Lascia la tua macchina qua, dammi le chiavi e vattene via") e a minacciarlo ("se scendo ti faccio vedere io quello che succede"). La Pelusi affermava, quindi, che, per evitare che la situazione degenerasse, era uscita dall’auto e aveva detto a suo cognato di tornare a casa; il DI DOMENICO, tuttavia, aveva reagito urlando espressioni ingiuriose anche nei confronti della Pelusi ("tu sei una bastarda! Adesso ti faccio vedere io chi cazzo sono") e, sporgendosi dall’abitacolo, aveva colpito il D'Argenio con una "manata al viso". Nel contempo, era uscita in strada anche la sorella della Pelusi e, dopo diversi inviti in tal senso, il DI DOMENICO si era allontanato; prima di andare via, l’imputato, rivolgendosi alla persona offesa e al D'Argenio, li aveva però minacciati di morte, mimando il segno della croce e dicendo "siete morti, adesso vi faccio vedere io chi sono". Ciò detto, occorre ora rilevare che, in sede di sommarie informazioni, la persona offesa raccontava invero genericamente anche altri due episodi che aveva omesso di riferire in sede di denuncia. In particolare, una sera – non individuata temporalmente –, mentre si trovava in auto con il suo fidanzato, il DI BENEDETTO, provenendo dall’opposto senso di marcia, aveva sorpassato il veicolo che lo precedeva, invadendo la loro corsia e simulando di volerli speronare. Ed ancora, la sera del 19.09.2021 (poco prima dell’ultimo episodio narrato in denuncia), verso le ore 20:25, mentre la Pelusi e il compagno si trovavano dinanzi al negozio di quest'ultimo, era sopraggiunto il DI BENEDETTO, che, rimanendo in auto (nella quale vi era anche la sorella della persona offesa) ed abbassando il finestrino, aveva inveito contro il D'Argenio dicendogli: "tu te ne devi andare via da qua! Tu qua non devi mettere piede! Se no ti brucio il negozio e la macchina"; anche in tale occasione, l’imputato, prima di andare via, aveva mimato il gesto della croce dicendo al D'Argenio "tu sei morto". Da ultimo, preme evidenziare che la Pelusi chiariva che dopo gli eventi occorsi in data 19.09.21 il DI BENEDETTO non aveva tenuto ulteriori condotte moleste nei suoi confronti; ciononostante, la persona offesa affermava che la descritta situazione le aveva creato ansia e preoccupazione e che, ogni volta che usciva di casa, teneva sempre in mano il telefono per chiedere aiuto e si guardava intorno per paura di incontrare il DI BENEDETTO. Nel corso della sua deposizione dibattimentale, la persona offesa ha confermato l’episodio della telefonata, nel corso della quale il DI BENEDETTO l’aveva accusata (ingiustamente) di aver sottratto del denaro e l’aveva minacciata, e quello occorso la notte del 19 settembre 2021. Tanto chiarito con riguardo alla versione fornita da Pelusi Sara, occorre ora rilevare che la stessa ha trovato adeguato e dettagliato riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste D'Argenio Ruggiero solo con particolare riguardo all’ultimo ultimo episodio del 19.09.21. Sul punto, il teste ha, infatti, riferito che il DI BENEDETTO li aveva pedinati e, dopo averli affiancati con la sua auto, si era rivolto a lui insultandolo e dicendogli che non poteva restare li e doveva andarsene. Per evitare che la situazione degenerasse, la Pelusi era uscita dall’auto e aveva provato a calmare l’imputato, mantenendo chiusa la portiera della sua vettura; il DI BENEDETTO, tuttavia, aveva continuato ad inveire nei loro confronti e li aveva minacciati, dicendo "poi vi faccio vedere io cosa vi combino, cosa vi faccio". Il D'Argenio ha, quindi, riferito che era anche lui uscito dal veicolo per andare incontro alla sua compagna e che il DI BENEDETTO, vedendolo avvicinarsi, si era sporto dal finestrino della sua auto e lo aveva colpito "con una manata" in volto, facendogli cadere gli occhiali. Ciò detto, si osservi che il teste ha, tuttavia, raccontato che il DI BENEDETTO era solito pedinarlo tra Serracapriola e Chieuti, ove lui abitava – sia quando era in compagnia della Pelusi, sia quando era da solo. Quanto al tenore delle minacce, il teste ha riferito che il DI BENEDETTO aveva, più volte, detto loro "io vi faccio fuori, mo’ vi faccio vedere io chi sono, chi non sono, voi siete morti"; il teste ha, quindi, precisato che tale espressione minatoria era stata proferita dall'imputato anche la sera dell’episodio in precedenza narrato. Il D'Argenio ha, inoltre, riferito che, in varie occasioni, il DI BENEDETTO aveva chiesto alla Pelusi come stesse procedendo la loro relazione sentimentale e che lei gli aveva sempre risposto di non interessarsi della sua vita. Da ultimo, quanto alle conseguenze di tali condotte sulla vita di Pelosi Sara, il teste ha riferito che, da quando si erano trasferiti presso la sua dimora in Chieuti, lei era molto più tranquilla; lo stesso ha, tuttavia, precisato che il trasferimento era stato determinato principalmente da esigenze di lavoro. Orbene, così ricostruiti i fatti di cui al capo A) di imputazione, ci si può ora soffermare su quanto emerso in relazione alla condotta estorsiva contestata al capo B), partendo, anche in tale caso, dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa Battaglia Anna, madre di Pelusi Sara. La persona offesa, in sede di sommarie informazioni (il cui verbale è stato acquisito con il consenso delle parti), confermava preliminarmente la circostanza per la quale il DI BENEDETTO dimorava con la figlia Pelusi Lucia nel garage ubicato nello stesso stabile ove lei risiedeva con l’altra figlia Sara; la Battaglia riferiva anche che il DI BENEDETTO e la figlia Lucia non erano economicamente autosufficienti, atteso che l’imputato non si era mai impegnato a cercare stabilmente un’occupazione lavorativa, e che, quindi, lei aveva dovuto costantemente contribuire ai loro bisogni, versando mensilmente delle somme di denaro alla figlia. La persona offesa affermava, inoltre, che il DI BENEDETTO aveva sempre cercato di imporsi come "uomo di casa", pretendendo che sia lei che le sue due figlie accettassero le sue decisioni. Ciò posto, si osservi che la Battaglia – quanto alla vicenda che aveva riguardato la figlia Sara – si limitava a riferire di non aver assistito a nessun episodio, ma che aveva saputo (dalla figlia stessa) che il DI BENEDETTO l’aveva pedinata poiché non gradiva la relazione con il D'Argenio e che, in una occasione, li aveva minacciati ed aveva tentato di aggredire quest'ultimo. Con riguardo, invece, alla condotta di cui al capo B) dell’imputazione, la Battaglia raccontava che il DI BENEDETTO era solito minacciarla affinché consegnasse il danaro alla figlia Lucia. In una occasione, in particolare, lui si era recato presso il rivenditore Nigro Silvio e, dopo aver esperito tutte le formalità per l’acquisto di un’automobile, aveva preteso che fosse lei a pagarne il prezzo; al suo rifiuto, l'imputato l’aveva minacciata, dicendole "se non mi prendi la macchina, vengo di notte con l’accetta e ti ammazzo! Io ti faccio fuori!". La Battaglia riferiva, quindi, che, intimorita dalle minacce del DI BENEDETTO, aveva assecondato la sua richiesta, pagando in contanti direttamente al rivenditore la somma di euro 2.500,00 e versando la residua somma di euro 2.500,00 con cambiali di euro 250,00 mensili. Sul punto, preme rilevare che la Battaglia riferiva, tuttavia, di non detenere alcun documento attestante tale acquisto o i relativi pagamenti. Nel corso della sua deposizione dibattimentale, la persona offesa, confermando le circostanze già riferite in sede predibattimentale, ha precisato che nessuno aveva assistito alle minacce che DI BENEDETTO le aveva rivolto, neppure il rivenditore. Ebbene, tale ultima vicenda, così come genericamente ricostruita attraverso le scarne dichiarazioni rese dalla Battaglia, ha trovato riscontro nella complessiva istruttoria svolta solo in relazione al dato dell’acquisto dell’automobile da parte del DI BENEDETTO con danaro in parte conferitogli dalla predetta, ma non anche quanto all’atteggiamento minaccioso con il quale lo stesso – come sostenuto dalla persona offesa – l’aveva indotta a farlo. In tal senso, si osservi che Pelusi Sara (in sede di sommarie informazioni) affermava che la madre, solo a distanza di molti anni, le aveva raccontato di aver pagato il prezzo per l’acquisto della suddetta vettura, ricorrendo anche alla banca per procurarsi il danaro; la Pelusi, tuttavia, nulla riferiva con riguardo alle modalità con le quali la madre era stata convinta dal DI BENEDETTO ad effettuare tale pagamento. Sul punto, anche il teste D’Argenio ha confermato – genericamente – di sapere che la Battaglia aveva pagato il prezzo dell’auto acquistata dal DI BENEDETTO; quanto alle ragioni di tale gesto, il teste ha, tuttavia, precisato che la Battaglia si era determinata a tanto poiché la vettura sarebbe servita al DI BENEDETTO per andare a lavorare e lei aveva deciso di aiutarlo nell’acquisto con la speranza che lo stesso e la figlia si sarebbero, in tal modo, resi autonomi economicamente e non avrebbero avuto più bisogno delle somme che lei gli versava. Quanto alle dichiarazioni rese (in sede di s.i.t., il cui verbale è stato acquisito ai sensi dell'art. 493, co. 3, c.p.p.) dal rivenditore di auto Nigro Silvio, si osservi che lo stesso confermava solo di aver venduto una vettura Opel Corsa (di proprietà della concessionaria "Centro Auto s.r.l.") al DI BENEDETTO, spiegando che, all'atto della stipula del contratto verbale, la suocera dello stesso aveva fatto da "garante per l’avallo dell’acquisto dell’autovettura". Il Nigro riferiva, inoltre, che sia il DI BENEDETTO che la suocera avevano firmato degli "effetti mensili a garanzia" e che, mensilmente, si recavano da lui (alternativamente l’uno o l’altra) per consegnargli il danaro e ritirare le cambiali. Così sintetizzato il contenuto delle dichiarazioni rese dalle persone offese e dagli altri testi escussi nel corso del processo, occorre ora soffermarsi sulle ragioni per le quali si ritiene che tali elementi probatori – relativamente alla contestazione di cui al capo A) dell’imputazione, da un lato, non sono idonei e sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza nei confronti del DI BENEDETTO per il delitto di atti persecutori, ma, dall'altro, consentono, invece, di ritenere inequivocabilmente dimostrata la sussistenza del solo reato di minaccia avvenuto la notte del 19.09.21 (dovendosi, quindi, riqualificare in tali termini la condotta di cui al capo A). In tal senso, è opportuno premettere che, per quanto concerne il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., lo stesso si sostanzia in una condotta reiterata che si estrinseca in una serie di atti, delittuosi o meno, integranti quantomeno delle molestie, che devono essere idonei a cagionare nella persona offesa "un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto [...] ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita"; siffatti comportamenti, sebbene realizzati in momenti successivi, devono, inoltre, essere sorretti dalla consapevolezza nell’agente della loro idoneità a produrre uno degli indicati eventi, alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Ciò posto, preme, tuttavia, evidenziare che sono proprio le dichiarazioni rese dalla persona offesa ad escludere la ricorrenza degli indicati elementi costitutivi del delitto di atti persecutori; a ben vedere, infatti, le dichiarazioni rese da Pelusi Sara non consentono con il dovuto grado di certezza probatoria – né di attribuire carattere abituale alle condotte poste in essere dal DI BENEDETTO, né di affermare che, per mezzo delle stesse, l’imputato aveva ingenerato nella predetta "un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto". In tal senso, con particolare riferimento al connotato della abitualità, è opportuno, infatti, evidenziare che, la Pelusi nel sostenere che il DI BENEDETTO l’aveva reiteratamente seguita, pedinata e minacciata ha reso delle dichiarazioni estremamente generiche e non circostanziate nel tempo. La persona offesa, infatti, non ha saputo meglio precisare né il tenore delle minacce subite (avendo la stessa riferito, in sede di deposizione dibattimentale, che lui le diceva sempre "bastarda" e, solo su sollecitazione della difesa, che le diceva anche "vi faccio vedere chi sono io"), né la frequenza di tali condotte e non ha fornito una descrizione accurata di nessun specifico episodio (fatta eccezione che per quello verificatosi prima della denuncia e su cui a breve si tornerà). Solo in sede di sommarie informazioni, la Pelusi ha raccontato due ulteriori episodi, che non assumono particolare rilievo e che non risultano sufficientemente dettagliati: il primo – ossia quando DI BENEDETTO, sorpassando il veicolo che lo precedeva, aveva invaso la corsia di marcia opposta simulando di andare contro la vettura in cui era la predetta – è stato, infatti, ricostruito in termini talmente approssimativi e generici, che non consentono neppure di evincere l’effettivo carattere intenzionale della condotta attribuita al DI BENEDETTO; il secondo – verificatosi sempre la sera del 19.09.2021 – aveva riguardato per lo più, stando a quanto dalla stessa raccontato, il D’Argenio, al quale DI BENEDETTO avrebbe rivolto ingiurie e minacce. A ciò si aggiunga, che la reale consistenza delle condotte attribuite all’imputato e il carattere reiterato delle stesse non risultano adeguatamente chiariti neanche dalle dichiarazioni rese degli altri testimoni escussi durante il processo. Nello specifico, la Battaglia, madre della persona offesa, si è limitata a riferire di non aver assistito a nessun episodio e di aver solo appreso di generici pedinamenti dalla figlia. Il D’Argenio, dal canto suo, ha, invece, dichiarato che i vari pedinamenti posti in essere dal DI BENEDETTO erano nei suoi confronti e che avvenivano anche quando era con la Pelusi; anche tale teste ha poi riferito di generiche minacce a loro rivolte dal DI BENEDETTO, senza tuttavia collocare temporalmente i fatti e senza riferire adeguatamente nemmeno sul reiterarsi di tali condotte. L’unico episodio adeguatamente descritto dalla persona offesa e puntualmente riscontrato dal teste D’Argenio è solo quello verificatosi nella notte tra il 19 ed il 20 settembre 2021, allorquando il DI BENEDETTO, dopo averli seguiti in auto, li aveva affiancati, aveva aggredito verbalmente e fisicamente il predetto (colpendolo con una “manata” in volto) e li aveva minacciati proferendo le espressioni puntualmente descritte nel capo di imputazione. Quanto, poi, alle eventuali conseguenze, di natura psicologica, provocate dalle condotte realizzate dal DI BENEDETTO, deve osservarsi che la persona offesa, pur evidenziando che nulla era più accaduto dopo la denuncia, ha genericamente riferito che tale situazione le aveva provocato ansia e apprensione. Sul punto, nulla ha riferito la teste Battaglia, mentre il D’Argenio si è limitato a dire che la situazione era tesa, ma era nettamente migliorata a seguito del loro trasferimento, rispetto al quale ha, comunque, precisato che era stato dovuto principalmente ad esigenze lavorative. A ben vedere, quindi, sulla scorta di quanto osservato può affermarsi che, in primo luogo, non risulta in alcun modo dimostrata l’idoneità concreta delle condotte attribuite al DI BENEDETTO a cagionare nella persona offesa “un perdurante e grave stato di ansia o di paura” ovvero a ingenerare nella stessa “un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto […]”, né tantomeno che l’imputato aveva costretto la predetta “ad alterare le proprie abitudini di vita”. Con riguardo a tale ultimo profilo, è opportuno ribadire che la Pelusi si è limitata a riferire che usciva con il telefono in mano e si guardava attorno per paura dell’imputato, senza aggiungere null’altro. In secondo luogo, preme rilevare che residuano significativi dubbi anche in ordine alla concreta materialità e alla frequenza delle condotte attribuite al DI BENEDETTO. Sul punto, da un lato, è opportuno precisare che la Pelusi ha fatto riferimento a varie telefonate in cui l’imputato, non approvando il suo rapporto con il D’Argenio, le aveva chiesto come stesse andando, a dei pedinamenti legati alle medesime ragioni e a generiche minacce che lo stesso avrebbe più volte proferito (senza meglio collocarle temporalmente). Da altro lato, occorre ribadire che anche le dichiarazioni rese dalla Battaglia e dal D’Argenio non hanno fornito ulteriori significativi particolari in ordine a tali profili. Le scarne dichiarazioni in ordine alla frequenza di tali condotte e alla loro concreta materialità, in assenza di adeguati riscontri, non consentono di ritenere dimostrato – col dovuto grado di certezza probatoria – che i comportamenti attribuiti al DI BENEDETTO fossero idonei ad integrare gli estremi del delitto di atti persecutori; difetta, infatti, – come osservato – la piena prova sia in ordine alla possibilità di qualificare tutti gli episodi riferiti dalla persona offesa (diversi da quello avvenuto il 20.09.2021) quantomeno in termini di molestie, sia con riguardo all’idoneità di tali condotte a produrre nella stessa uno degli “eventi” (di natura materiale o psichica) alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Di conseguenza, il delineato quadro probatorio risulta evidentemente insufficiente per poter addivenire ad una pronuncia di condanna nei confronti del DI BENEDETTO per il delitto di atti persecutori contestato al capo A) dell’imputazione. Di contro, preme evidenziare che – al netto di tale impossibilità – risulta, invece, inequivocabilmente provata sia la condotta materialmente tenuta dal DI BENEDETTO nella notte tra il 19 ed il 20 settembre 2021, sia l’idoneità della stessa ad integrare il reato di minaccia grave (nel quale deve essere riqualificato il delitto di atti persecutori di cui al capo A). In tal senso, occorre rilevare che la penale responsabilità del DI BENEDETTO con riguardo al reato appena indicato si fonda, in modo incontrovertibile, sulle verosimili, dettagliate e lineari dichiarazioni rese sul punto da Pelusi Sara, la cui piena attendibilità è inequivocabilmente confermata dalla concorde versione dei fatti fornita dal teste D’Argenio. Con riguardo alla valenza probatoria della versione dell’episodio minatorio riferita dalla predetta persona offesa, è opportuno premettere, che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di un qualsiasi testimone” (Cass. 1666/14 e sempre in tal senso S.U. 41461/12). Orbene, con riferimento al caso di specie e sulla scorta di tale granitico orientamento, preme evidenziare che le dichiarazioni rese da Pelusi Sara in ordine a quanto accaduto la notte del 20 settembre 2021 risultano – come detto – coerenti, lineari e dettagliate; le evidenziate connotazioni della versione fornita dalla predetta in ordine all’episodio delittuoso in esame depongono, quindi, nel senso della piena veridicità di quanto dalla stessa narrato. A ciò si aggiunga, che – come osservato – la versione dell’accaduto riferita dalla Pelusi rinviene puntuale riscontro nelle dichiarazioni del teste D’Argenio, il quale, presente ai fatti, ha reso una ricostruzione dell’accaduto sovrapponibile. A ben vedere, quindi, sulla scorta di quanto sinora considerato può ritenersi dimostrata, in modo incontrovertibile, sia la sussistenza del delitto di minaccia con riguardo all’episodio del 20.09.2021 – così riqualificata la condotta di cui al capo A) dell’imputazione – sia l’ascrivibilità dello stesso al DI BENEDETTO. Sul punto, preme, infatti, rilevare che in tale ultima condotta, per come in precedenza descritta (secondo quanto riferito da Pelusi Sara e confermato compagno D’Argenio), sono inequivocabilmente ravvisabili gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 612 comma 2 c.p., atteso che il DI BENEDETTO aveva minacciato di morte la predetta persona offesa. In ordine al contenuto e alla portata della condotta minatoria realizzata dall’imputato, occorre ribadire che lo stesso si era rivolto alla Pelusi dicendole “tu sei una bastarda, adesso ti faccio vedere io chi cazzo sono” e, allontanandosi a bordo della sua auto, si era rivolto a lei ed al compagno facendo nei loro confronti il gesto della croce e dicendo loro “siete morti”. A ben vedere, quindi, tali frasi devono certamente ritenersi idonee ad assumere i connotati di una minaccia grave, anche alla luce del comportamento particolarmente aggressivo tenuto dal DI BENEDETTO al momento dei fatti (avendo l’imputato aggredito verbalmente la persona offesa e anche il compagno, verso il quale si era scagliato anche fisicamente). Sul punto, è appena il caso di precisare che il concreto comportamento tenuto dal DI BENEDETTO e il tenore letterale delle minacce (di morte) dallo stesso proferite rende incontrovertibile anche la prova della sussistenza dell’elemento psicologico doloso sotteso a tale condotta. A ben vedere, quindi, gli esaminati elementi probatori e le esposte considerazioni consentono di ritenere inequivocabilmente dimostrato che il DI BENEDETTO, in data 20.09.2021, aveva, con piena coscienza e volontà, minacciato di morte Pelusi Sara; tale condotta risulta, quindi, pacificamente idonea ad integrare il delitto di minaccia di cui all’art. 612 comma 2 c.p., così riqualificato – in ragione di quanto in precedenza esposto – il delitto di atti persecutori di cui al capo A) dell’imputazione. Tanto osservato in ordine alle motivazioni in virtù delle quali si ritiene di poter emettere un giudizio di piena colpevolezza nei confronti del DI BENEDETTO per il delitto di minaccia (così riqualificata la fattispecie di cui al capo A), è opportuno da ultimo chiarire che le esaminate risultanze istruttorie non sono state in alcun modo smentite da una diversa ricostruzione dei fatti, che non emerge dagli atti e non è stata fornita dall’imputato. In tal senso, occorre, infatti, rilevare che il DI BENEDETTO, pur ritualmente citato alle udienze nelle quali si è articolato il processo, non è comparso alle stesse, rinunciando in tal modo a fornire qualsivoglia elemento diretto a corroborare una diversa ricostruzione dei fatti ovvero a rappresentare una qualche giustificazione alla sua condotta. Pertanto, sulla scorta degli esaminati elementi istruttori e delle esposte considerazioni, può affermarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell’imputato DI BENEDETTO Domenico in ordine al delitto di minaccia grave, così riqualificata, ai sensi dell’art. 521 c.p.p., la fattispecie di cui al capo A) dell’imputazione con riguardo all’episodio del 20.09.2021. Ciò posto e prima di passare al trattamento sanzionatorio da riservare all’imputato, occorre soffermarsi ora sulla disamina delle risultanze istruttorie e sulle ragioni che inducono, invece, ad addivenire ad una pronuncia assolutoria in relazione al delitto di estorsione di cui al capo B). Al riguardo, giova premettere, in punto di diritto, che il delitto di cui all’art. 629 c.p. sanziona la condotta di chi, con violenza o minaccia, costringe altri a fare o omettere qualcosa, così procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Ciò posto, deve osservarsi che la persona offesa, Battaglia Anna, sentita a sommarie informazioni in relazione alla vicenda denunciata da sua figlia, nel descrivere genericamente il contesto dei rapporti familiari e gli atteggiamenti assunti dal DI BENEDETTO nei loro confronti, raccontava dell’episodio descritto al capo B); in particolare, la stessa sosteneva di aver pagato il prezzo dell’automobile che il DI BENEDETTO aveva acquistato, poiché era stata intimorita dalle sue minacce e si era sentita costretta a farlo. Sul punto, è opportuno precisare che tale episodio, verificatosi nel 2018 e, quindi, molto tempo prima rispetto al momento delle sommarie informazioni, non era mai stato denunciato dalla Battaglia. Orbene, come già anticipato, l’istruttoria svolta ha confermato solo che la Battaglia aveva verosimilmente pagato, quantomeno in parte, la vettura acquistata dall’imputato; tale circostanza è stata, infatti, confermata dalla Pelusi, dal D’Argenio e anche dal rivenditore dell’automobile Nigro Silvio. Quest’ultimo riferiva, in particolare, che, all’atto dell’acquisto, la suocera del DI BENEDETTO aveva fatto da garante e aveva sottoscritto unitamente a lui – e, quindi, non solo lei – effetti cambiari mensili che entrambi (talvolta lui e talvolta lei) avevano provveduto a pagare. Priva di qualsivoglia elemento di riscontro risulta, invece, la circostanza che la Battaglia si fosse determinata a pagare il prezzo dell’automobile dietro costrizione e, in particolare, sentendosi intimorita dalla minaccia rivoltale dal DI BENEDETTO. Sul punto, le generiche dichiarazioni della donna – la quale non aveva neppure denunciato, a suo tempo, l’accaduto – non hanno trovato alcun riscontro nelle dichiarazioni rese dalla Pelusi (la quale ha sostenuto di non sapere nulla sulle motivazioni per le quali la madre aveva provveduto al pagamento) e dal Nigro (il quale, peraltro, ha fatto riferimento ad una garanzia e ad una sottoscrizione reciproca degli effetti cambiari). Di contro, circostanze diverse sono state riferite dal teste D’Argenio, il quale ha sostenuto che la Battaglia gli aveva riferito di aver pagato l’auto al DI BENEDETTO poiché gli serviva per lavorare, sperando che in tal modo (consentendo a lui di lavorare acquistandogli l’auto) la figlia ed il marito si sarebbero resi definitivamente autonomi e non avrebbero più necessitato del suo aiuto economico. A ben vedere, quindi, le generiche dichiarazioni rese dalla persona offesa, considerato da un lato il contesto complessivo della vicenda e, dall’altro, l’assenza di qualsivoglia riscontro esterno al suo racconto, non consentono di ritenere adeguatamente dimostrata la condotta contestata al capo B). In particolare, non può dirsi provato – con il dovuto grado di certezza che il sistema impone – che l’imputato abbia effettivamente minacciato la Battaglia in modo da costringerla a pagare il prezzo dell’automobile da lui acquistata. Di conseguenza, non risultando sufficientemente dimostrata la sussistenza della condotta minatoria attribuita all’imputato DI BENEDETTO Domenico, si impone l’emissione nei suoi confronti di una sentenza di assoluzione, sebbene con formula dubitativa, dal reato a lui ascritto al capo B) dell’editto accusatorio perché il fatto non sussiste. Tanto chiarito e venendo al trattamento sanzionatorio da riservare a DI BENEDETTO Domenico per il delitto di cui all’art. 612 comma 2 c.p. – così riqualificata la fattispecie di cui al capo A) dell’imputazione –, si osservi che la condotta processuale tenuta dallo stesso per mezzo del suo difensore (che ha prestato il consenso all’acquisizione di diversi atti di indagine, con ciò contribuendo alla celere definizione del giudizio) deve essere valorizzata al fine di riconoscergli le circostanze attenuanti generiche. Con riguardo alla quantificazione della pena da irrogare al DI BENEDETTO, alla luce dei criteri di cui all’art. 133 c.p. (nello specifico, l’intensità del dolo mostrata dallo stesso e la non trascurabile gravità concreta della condotta a lui ascritta), si ritiene di dover partire da una pena base che si discosta dal minimo edittale della fattispecie di cui all’art. 612 comma 2 c.p., ovvero da mesi sei di reclusione. Su tale pena deve praticarsi la riduzione connessa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sì da giungere alla pena finale di mesi quattro di reclusione. All’affermazione della penale responsabilità del DI BENEDETTO segue, ex lege, la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali. Da ultimo, in virtù della non allarmante personalità dell’imputato, gravato da un unico, risalente e non specifico precedente penale, si ritiene di poter effettuare un giudizio prognostico positivo in ordine all’eventualità che lo stesso si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati e di riconoscergli, quindi, il beneficio della sospensione condizionale della pena; tuttavia, avendo il Di BENEDETTO già usufruito di tale istituto, la relativa concessione (nel presente giudizio) deve, ai sensi dell’art. 165 c.p., essere subordinata alla pubblicazione della sentenza integrale, a cura del predetto, su di un quotidiano locale entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della stessa. Il carico dell’Ufficio giustifica la riserva del termine per il deposito delle motivazioni, che si indica in giorni novanta. P.Q.M. Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara l’imputato DI BENEDETTO Domenico responsabile del delitto di cui all’art. 612, co. 2, c.p. – così riqualificata la fattispecie di cui al capo A) – e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre spese di giudizio. Letti gli artt. 163 e 165 c.p., riconosce all’imputato DI BENEDETTO Domenico il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla pubblicazione della sentenza integrale, a cura del predetto, su di un quotidiano locale entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della stessa. Letto l’art. 530 cpv. c.p.p. assolve l’imputato DI BENEDETTO Domenico dal reato a lui ascritto al capo B) perché il fatto non sussiste. Fissa il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza in giorni novanta. Foggia, 04.11.25 Il giudice dott. Pierluigi Minieri FIRMATO E DEPOSITATO il 23/01/2026 alle ore 16:44 PIERLUIGI MINIERI
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