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Il fumo del camino del mio vicino entra in casa mia: cosa posso fare? AIGA RISPONDE

Nuovo quesito per la rubrica con l'Associazione italiana giovani avvocati

Nuovo appuntamento con ‘Aiga risponde’, la rubrica a cura di AIGA Sezione di Foggia (associazione italiana giovani avvocati), che risponde ai quesiti legali dei lettori di Foggia Città Aperta. Periodicamente, gli avvocati analizzeranno casi concreti che coinvolgono i cittadini, offrendo un contributo importante per dirimere le questioni. Chiunque voglia porre un quesito può inviare una mail a redazione@foggiacittaaperta.it e visitare la pagina Facebook dell’Aiga sezione Foggia. A presiedere l’associazione è l’avvocato Valerio A. Vinelli, il direttore della rubrica è l’avvocato Luca D’Apollo. Il primo caso è stato riferito al divorzio breve (Leggi l’intervento dell’avv. Gaia Postiglione). Da oggi, è inoltre online il sito aigafoggia.it, realizzato dalla Justin Komm.

IL CASO.
 Gentile Avvocato, abito in una zona residenziale e dall’immobile attiguo derivano fumi maleodoranti, causati dall’uso di un camino, che entrando nella mia abitazione rendono l’area della stessa invivibile. Cosa posso fare? 

L’AIGA RISPONDE.
Caro lettore, 
il caso da Lei posto ha ad oggetto una fattispecie alquanto frequente e ciò non di meno di difficile interpretazione nella sua applicazione pratica. Ciascun titolare di un diritto di proprietà o di godimento, infatti, può utilizzare e godere della cosa propria anche quando questo godimento produca effetti nei confronti dei terzi che, sostanzialmente, devono subirlo venendo così  “sacrificati” dall’uso della cosa altrui.


Detto uso, però, non può essere illimitato, ma deve rispettare la “normale tollerabilità” che non è un concetto astratto ed assoluto, ma é relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti. Spetta, pertanto, al giudice  accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità ed individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della normalità stessa.


Nel suo caso, pertanto, dovrà considerarsi la specificità della situazione nella quale l’uso del camino viene ad esercitarsi e, quindi, porre a confronto i due diritti che in questa fattispecie si scontrano ossia  quello all’uso del camino e quello del diritto alla salute. Solo nel caso in cui i fumi arrechino pregiudizio alla salute di chi li subisce è possibile impedire che le immissioni continuino; tanto poiché il diritto alla salute, in una interpretazione costituzionalmente orientata di tutte le norme del nostro ordinamento, ha una maggiore prevalenza rispetto al godimento della proprietà privata.


Inoltre, la possibilità di richiedere la tutela da parte del soggetto danneggiato dall’abuso altrui non trova nemmeno il limite del mancato rispetto delle norme pubblicistiche ossia non è possibile p.e. che un soggetto sia tenuto a subire delle immissioni moleste solo perché ha costruito il proprio immobile senza rispettare le distanze legali.  Le norme pubblicistiche tutelano, infatti, l’interesse pubblico e chi le viola è responsabile civilmente di quanto trasgredito, nel mentre, le norme privatistiche tutelano i diritti privati del singolo cittadino che, in quanto tali, vanno difesi a prescindere, laddove vengano lesi da un comportamento illegittimo altrui.


In conclusione, nel Suo caso, Lei ben potrà rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ottenere la cessazione dell’immissione molesta se i fumi provenienti dal camino del vicino siano dannosi per la Sua salute e della sua famiglia a prescindere dal fatto che essi rappresentino il godimento della proprietà privata altrui ed a prescindere dal rispetto o meno delle norme di diritto pubblico.


avv. Anna Lops

di Redazione 


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