Calcio Foggia, 3 punti di penalizzazione. L'avvocato Chiacchio: "Soddisfatti in parte, faremo ricorso in Appello"
La sentenza del Tribunale Federale
Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Calcio Foggia con tre punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva alle porte per il mancato pagamento di emolumenti e contributi ai calciatori lo scorso 16 aprile. Inoltre, sei mesi di inibizione per Michele Bitetto.
LA SENTENZA. E' questo l'esito dell'udienza di primo grado che si è tenuta oggi - 31 luglio - con la presenza, per conto della società rossonera - dell'amministratore giudiziario Vito Chionna e dell'avvocato difensore Eduardo Chiacchio. La Procura Federale aveva richiesto l'applicazione di 6 punti di penalizzazione, il Calcio Foggia invece aveva invocato la causa di forza maggiore.
LE DICHIARAZIONI. L'avvocato Edoardo Chiacchio si dichiara "contento per l'applicazione attenuata della penalizzazione. Il fatto che siano stati assegnati tre punti di penalizzazione rispetto alla richiesta di sei punti significa che i giudici hanno tenuto conto della peculiare condizione in cui si è trovato il Foggia. D'altra parte - prosegue il legale difensore - non possiamo dirci del tutto soddisfatti in quanto anche la procura, nel corso dell'udienza, ha formalmente preso atto delle condizioni assolutamente particolari in cui la società versava nel mese di aprile. Ciò significa, a nostro parere, che deve essere applicato il principio della causa di forza maggiore. Si tratta di un principio mai applicato dal Tribunale Federale Nazionale ma mi sembra che questo sia proprio il primo caso in cui debba essere sancito. Per questo motivo faremo ricorso in appello".
Se è stato riconosciuto la causa di forza maggiore per quale motivo è stata inflitta la penalizzazione? Siamo il paese dei balocchi e dei ricorsi infiniti...
Regolamento
Come partecipare alla discussione
I contenuti dei commenti rappresentano il punto di vista dell'autore, che se ne assume tutte le responsabilità. La redazione si riserva il diritto di conservare i dati identificativi, la data, l'ora e indirizzo IP al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle autorità competenti. La Corte di Cassazione, Sezione V, con sentenza n. 44126 del 29.11.2011, nega la possibilità di estendere alle pubblicazioni on-line la disciplina penale prevista per le pubblicazioni cartacee. Nello specifico le testate giornalistiche online (e i rispettivi direttori) non sono responsabili per i commenti diffamatori pubblicati dai lettori poichè è "impossibile impedire preventivamente la pubblicazione di commenti diffamatori". Ciò premesso, la redazione comunque si riserva il diritto di rimuovere, senza preavviso, commenti diffamatori e/o calunniosi, volgari e/o lesivi, che contengano messaggi promozionali politici e/o pubblicitari, che utilizzino un linguaggio scurrile.Riproduzione Riservata.