Senza casco in moto e varie violazioni al Codice della strada: la Polizia serve il conto ai conducenti 'distratti'
E’ una “espressione arrogante di senso di illegalità e spregio delle regole elementari di base, alimentando comportamenti ben più gravi e, soprattutto, di protervia ed esempio negativo anche nei riguardi dei comuni cittadini”. La definizione arriva direttamente dalla Questura ed è riferita al mancato uso del casco da parte dei motociclisti, violazione contro la quale si è scatenata una battaglia degli agenti di polizia.
I NUMERI. Ora, arrivano anche i numeri dell’attività di contrasto a questo malcostume. Nel mese di giugno, tra capoluogo e comuni della provincia, sono state identificate 12.893 persone, con 609 posti di blocco e le contravvenzioni al Codice della Strada sono state 1.394. I veicoli controllati sono stati 8.341 e le infrazioni al Codice della Strada per mancato uso del casco protettivo sono state 26.
L’INSEGUIMENTO. Nella giornata del 30 giugno, Agenti delle Volanti della Questura di Foggia e del Reparto Prevenzione Crimine hanno inseguito un minorenne pregiudicato a bordo di un ciclomotore in pieno centro a Foggia. Il giovane, fermato dopo un lungo inseguimento, durante il quale ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il minore infatti, conduceva un ciclomotore provento di furto, subito restituito al proprietario. Sono state elevate a suo carico contravvenzioni per svariate violazioni al Codice della Strada, incluso quella del mancato uso del casco. Nella stessa giornata in Lucera, Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Lucera hanno sequestrato un ciclomotore il cui conducente incensurato era alla guida senza casco e senza patente. Il ciclomotore circolava senza copertura assicurativa e senza targa.
I contenuti dei commenti rappresentano il punto di vista dell'autore, che se ne assume tutte le responsabilità. La redazione si riserva il diritto di conservare i dati identificativi, la data, l'ora e indirizzo IP al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle autorità competenti. La Corte di Cassazione, Sezione V, con sentenza n. 44126 del 29.11.2011, nega la possibilità di estendere alle pubblicazioni on-line la disciplina penale prevista per le pubblicazioni cartacee. Nello specifico le testate giornalistiche online (e i rispettivi direttori) non sono responsabili per i commenti diffamatori pubblicati dai lettori poichè è "impossibile impedire preventivamente la pubblicazione di commenti diffamatori". Ciò premesso, la redazione comunque si riserva il diritto di rimuovere, senza preavviso, commenti diffamatori e/o calunniosi, volgari e/o lesivi, che contengano messaggi promozionali politici e/o pubblicitari, che utilizzino un linguaggio scurrile.Riproduzione Riservata.