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Spari all'auto di Di Pasquale, la solidarietà della società: "Gesto che non appartiene ai tifosi"

Dopo gli spari all'auto nel parcheggio dello Zaccheria interviene la società: “Il Calcio Foggia 1920 - scrive la squadra di Canonico sul sito - condanna fortemente il gesto delinquenziale subito dal nostro capitano Davide Di Pasquale ai danni della propria auto. Il club rossonero ringrazia tutti i tifosi che al rientro hanno espresso solidarietà e vicinanza a Davide e a tutto il gruppo squadra, certi che il vile gesto non appartiene a chi tifa Foggia, e alla nostra tifoseria, lontani centinaia di km al momento dell’accaduto”.

LA MULTA AL FOGGIA.  Il Giudice Sportivo Stefano Palazzi ha multato per 1500€ la società Calcio Foggia per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, all’ingresso in campo delle due squadre, tre fumogeni sul terreno di gioco;
2. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 4° minuto del primo tempo, un petardo di notevole potenza sul terreno di gioco;
3. nell’avere lanciato, al 24° minuto del primo tempo, un accendino sul terreno di gioco;
4. nell’avere lanciato, al 33° minuto del secondo tempo, tre bottigliette di plastica semipiene, sul terreno di gioco;
5. nell’avere lanciato, al 35° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco;
6. nell’avere lanciato un fumogeno nel corso della gara e un altro al 43° minuto del secondo tempo sul terreno di gioco;
7. nell’avere lanciato, al 44° minuto del secondo tempo, quattro petardi sul terreno di gioco; 8. nell’avere lanciato, al 49° minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica semipieno, sul terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta; considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

LECCO. Multa di 800€ al Lecco per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Nord, all’ingresso in campo delle due squadre, tre fumogeni sul terreno di gioco;
2. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Nord, al 35° minuto del primo tempo, un fumogeno e un bicchiere di plastica semipieno, sul terreno di gioco;
3. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Nord, al 49° minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica semipieno, sul terreno di gioco;
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

ROSSI. Squalificato per un turno l'allenatore rossonero Delio Rossi per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso nei confronti dell’Assistente Arbitrale in quanto usciva dall’area tecnica ed entrava sul terreno di gioco toccando il pallone prima che questo uscisse dal terreno di gioco. Mentre l’Arbitro si avvicinava alla panchina, calciava un pallone verso la sua panchina per dissentire nei confronti di una decisione dell’Assistente Arbitrale n. 1.

di Redazione 


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