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"Ho subito un furto in albergo, ma non ho diritto a risarcimento. E' davvero così?" L'AIGA RISPONDE

Nuovo quesito per la rubrica con l'Associazione italiana giovani avvocati

Nuovo appuntamento con ‘Aiga risponde’, la rubrica a cura di AIGA Sezione di Foggia (associazione italiana giovani avvocati), che risponde ai quesiti legali dei lettori di Foggia Città Aperta. Periodicamente, gli avvocati analizzeranno casi concreti che coinvolgono i cittadini, offrendo un contributo importante per dirimere le questioni. Chiunque voglia porre un quesito può inviare una mail a redazione@foggiacittaaperta.it e visitare la pagina Facebook dell’Aiga sezione Foggia. A presiedere l’associazione è l’avvocato Valerio A. Vinelli, il direttore della rubrica è l’avvocato Luca D’Apollo. I primi casi erano riferiti al divorzio breve (Leggi l’intervento dell’avv. Gaia Postiglione) e al fumo del camino del vicino (LEGGI l'intervento dell'avv. Anna Lops)
 
IL CASO. Nel corso del mio soggiorno in una struttura alberghiera, ho subito il furto di danaro ed oggetti preziosi (n. 2 collane e un orologio di valore). Saputo dell’accaduto, il titolare dell’albergo mi ha riferito che, non avendo affidato gli oggetti alla sua custodia, non avevo diritto ad alcun risarcimento. Vorrei, dunque, sapere se quanto riferitomi dall’albergatore corrisponde a verità o se mi è possibile agire per ottenere il risarcimento. 
 
L’AIGA RISPONDE. Caro lettore, indubbiamente quanto riferitole dall’albergatore non corrisponde a quanto dettato dalla normativa codicistica in materia di deposito alberghiero, essendo prevista una forma di risarcimento del danno anche nel caso di mancato affido degli oggetti di valore. Il nostro Legislatore ha, infatti, configurato due diverse ipotesi di deposito alberghiero, distinguendo il caso in cui il cliente consegni in custodia le cose all’albergatore da quello in cui le introduca semplicemente nella struttura.
 
Nel primo caso, l’albergatore sarà tenuto a risarcire illimitatamente il valore effettivo delle cose perite, deteriorate o sottratte e ciò anche nel caso in cui abbia rifiutato la custodia di cose rispetto alle quali ha l’obbligo di custodia (carte-valori, denaro contante, oggetti di valore) ovvero nel caso di colpa dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari, salvo provi che gli eventi nefasti si siano verificati per forza maggiore, per la natura della cose o per colpa del cliente o dei suoi accompagnatori o visitatori o, infine, nel caso di ritardo ingiustificato della denuncia da parte del cliente.
 
Nella seconda ipotesi, invece, ovvero nel caso di sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo e non consegnate in custodia, sarà comunque dovuto un risarcimento entro il limite di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata. Dunque, alla luce di quanto esposto, il cliente non ha l'obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all'albergatore, mancando per l’appunto una specifica previsione normativa in tale senso; tuttavia, se non si avvalga di tale facoltà, corre il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno a meno che non provi la colpa dell'albergatore, dei suoi parenti o collaboratori. In assenza di tale riscontro probatorio, la determinazione del quantum entro il limite massimo stabilito, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
 
Venendo al Suo caso, considerando che la responsabilità dell'albergatore per le cose dei clienti sorge per il solo fatto della introduzione, da parte del cliente, delle cose nell'albergo, indipendentemente da qualsiasi consegna, ben potrà agire per ottenere una somma a titolo di risarcimento del danno sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata da Lei corrisposto, che verrà liquidata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

avv. Carmen Rigillo

di Redazione 


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